GBsoftware S.p.A.
Apri Chiudi Menù Mobile
GBsoftware S.p.A.

Ascolta “Ep. 164 Affitti brevi alzata l’asticella ai fini della presunzione di imprenditorialità” su Spreaker.

La normativa sugli affitti brevi ha subito un importante giro di vite. Con l’obiettivo di regolare meglio il settore, il legislatore ha alzato l’asticella oltre la quale l’attività di locazione non è più considerata un mero godimento del patrimonio, ma una vera e propria attività d’impresa.

Il Nuovo Limite dei Due Appartamenti

A partire dal 1° gennaio 2026, il numero massimo di unità immobiliari che un privato può destinare alla locazione breve con il regime della cedolare secca scende drasticamente:

  • Soglia attuale: Si presume l’attività d’impresa a partire dal terzo appartamento (non più dal quinto).
  • Conseguenze fiscali: Se si locano 3 o più appartamenti, non è più possibile applicare l’imposta sostitutiva del 21% o 26%.
  • Presunzione Assoluta: Si tratta di una presunzione per la quale non è ammessa prova contraria.

Nota Critica: Gli esperti della Fondazione e dell’Associazione Nazionale dei Dottori Commercialisti sottolineano come il termine “appartamento” sia tecnicamente ambiguo in campo fiscale, creando dubbi interpretativi, specialmente per immobili composti da più stanze locate autonomamente.

Obblighi e Adempimenti per i Nuovi Imprenditori

Al verificarsi del presupposto (ovvero dall’inizio della locazione del terzo immobile), scattano una serie di obblighi amministrativi e fiscali complessi:

  1. Comunicazione Unica d’Impresa: Presentazione al Registro delle Imprese.
  2. Apertura Partita IVA: Richiesta all’Agenzia delle Entrate con scelta del regime contabile.
  3. Codice ATECO: Il codice più indicato è il 55.90.00 (locazioni turistiche pure) o, in caso di servizi aggiuntivi, il 55.20.52.
  4. Iscrizione INPS: Obbligo di versamento dei contributi previdenziali per i lavoratori autonomi.
  5. Assicurazione INAIL: Obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
  6. SCIA: Segnalazione Certificata di Inizio Attività presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP).

Regimi Contabili e Trattamento IVA

Il Regime Forfettario

Rappresenta la soluzione più vantaggiosa per chi ne possiede i requisiti.

  • Tassazione agevolata: Si paga l’imposta solo sul 40% dei canoni percepiti (coefficiente di redditività).
  • Aliquote: 5% per i primi 5 anni (per nuove attività), poi 15%.
  • Semplificazione: Esclusione dal campo di applicazione dell’IVA e riduzione degli adempimenti burocratici.

Regime Semplificato o Ordinario

In mancanza dei requisiti per il forfettario, il contribuente deve gestire l’IVA:

  • Locazione abitativa standard: Operazione esente IVA (Art. 10 DPR 633/72), con obbligo di fatturazione ma indetraibilità degli acquisti.
  • Locazione “Paralberghiera”: Se vengono offerti servizi aggiuntivi (pulizie giornaliere, cambio biancheria, reception), l’attività è soggetta a IVA agevolata al 10%.

Criticità e Incompatibilità Professionale

L’obbligo di diventare “imprenditore” non comporta solo costi economici, ma anche barriere legali per alcune categorie:

  • Dipendenti Pubblici: Spesso impossibilitati a svolgere attività d’impresa.
  • Professionisti Ordinistici: Per avvocati, notai e commercialisti, l’esercizio di un’attività d’impresa è spesso incompatibile con il mantenimento dell’albo di appartenenza.

di Simona Zangrandi

TAG affitti breviIvapodcast commercialistiregimi contabili