Abstract
Con l’ordinanza n. 23848 del 22 luglio 2026, la Corte di Cassazione ha stabilito che la fruizione dell’agevolazione fiscale per l’acquisto della “prima casa” in caso di accorpamento di unità immobiliari finitime è subordinata esclusivamente all’effettiva unificazione materiale degli immobili entro il termine triennale, e non alla loro formale fusione catastale. Superando la rigidità degli adempimenti formali pretesi dall’Agenzia delle Entrate, la Suprema Corte ha riaffermato che la ratio della norma risiede nel conseguimento concreto di un’unica abitazione non di lusso. Pertanto, il contribuente conserva il diritto al beneficio fiscale purché sia in grado di dimostrare l’avvenuta fusione di fatto tramite idonea documentazione (titoli edilizi, perizie o fotografie), rendendo la variazione catastale un elemento probatorio utile ma non una condizione necessaria o vincolante.
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