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La legge del 21 settembre 2022, n. 142, di conversione del decreto legge del 9 agosto 2022, n. 115

DL Aiuti – bis è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2022, n. 221, ed è in vigore dal 22 settembre 2022. Di seguito alcune delle novità.

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura della Dott.ssa Mariangela Paparusso

Ascolta “Ep.19 Aiuti Bis 2022” su Spreaker.

ART. 12 Misure fiscali per il welfare aziendale

È previsto per l’anno 2022 l’incremento a € 600 del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 51, c. 3, TUIR, includendo tra i fringe benefits anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Con la circolare n. 35 del 4 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di misure fiscali per il welfare aziendale.

ART. 4 Azzeramento oneri di sistema nel settore elettrico

È previsto l’azzeramento per il quarto trimestre 2022:

  • delle aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico per le utenze domestiche e le utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW;
  • delle aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico per le utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi d’illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

 ART. 5 Riduzione dell’IVA nel settore del gas

Sono assoggettate ad IVA con aliquota del 5%:

  • le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022;
  • le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022.

Per il quarto trimestre 2022, l’Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente manterrà inalterate le aliquote degli oneri generali di sistema gas in vigore nel terzo trimestre 2022.

 ART. 6 Crediti di imposta energia e gas

È confermato, anche per il terzo trimestre 2022, il riconoscimento dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, già previsti nei trimestri precedenti.

In particolare:

  • alle imprese energivore, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, è riconosciuto credito di imposta, pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022.
  • alle imprese gasivore è riconosciuto un credito di imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato  nel terzo  trimestre  solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia  subito  un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;
  • alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, se il prezzo dell’ energia calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, abbia subito un incremento del  costo  per  kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;
  • alle imprese non gasivore è riconosciuto un credito di imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019

 ART. 33-ter. Semplificazioni in materia di cessione dei bonus edilizi

Si   interviene   anche   sulla responsabilità di fornitori e cessionari nella cessione dei crediti fiscali relativi al Superbonus 110% e agli altri bonus edilizi minori. In particolare, per limitare la responsabilità dei fornitori che applicano lo sconto in fattura e dei successivi cessionari che acquisiscono i crediti fiscali dei soggetti cessionari, si prevede che la responsabilità in solido tali soggetti nella cessione dei crediti generati dai bonus edilizi scatta solo in caso di dolo o colpa grave.

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