
Le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) svolgono un ruolo centrale nella promozione dello sport amatoriale sul territorio italiano. Per sostenere la propria attività, queste realtà affiancano spesso iniziative economiche come sponsorizzazioni, gestione di bar, vendita di articoli sportivi connessi alla propria funzione istituzionale.
Questa coesistenza comporta una delicata gestione dei confini tra attività sportiva dilettantistica e attività commerciale. Preservare la corretta qualificazione fiscale e giuridica dell’ente è essenziale per mantenere i benefici fiscali, evitando di incorrere in contestazioni o riqualificazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria. Questo equilibrio deve essere perseguito con attenzione sia in fase di pianificazione delle attività che nella loro rendicontazione fiscale, a tutela della trasparenza e della continuità dell’ente.
Il quadro normativo: attività primaria e attività diverse
Il D.Lgs. 36/2021 (Riforma dello Sport), aggiornato dal D.Lgs. 120/2023, stabilisce:
- che ASD e SSD devono prevedere come oggetto principale l’attività sportiva dilettantistica (art. 7);
- che possono svolgere attività diverse, purché secondarie, strumentali e previste nello statuto (art. 9);
- che la mancata osservanza dei limiti quantitativi – da definirsi con decreto attuativo – per due esercizi consecutivi determina la cancellazione dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD).
L’introduzione del RASD ha costituito un momento di svolta: l’iscrizione è oggi condizione necessaria per accedere ai benefici fiscali, previdenziali e assicurativi, sia per le ASD che per le SSD.
ASD e SSD: entrambe soggette a IRES, ma con regimi differenti
Tutte le ASD e le SSD sono soggetti passivi IRES, ai sensi dell’art. 73 TUIR:
- le ASD, se in possesso dei requisiti formali e sostanziali, rientrano tra gli enti non commerciali (art. 73, co. 1, lett. c));
- le SSD, in quanto società di capitali, sono soggetti commerciali (lett. a), ma se senza fini di lucro e iscritte al RASD, godono delle stesse agevolazioni fiscali previste per le ASD, in virtù dell’art. 90, co. 1, L. 289/2002).
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