La tematica del realizzo controllato di partecipazioni ha, se non monopolizzato, certamente suscitato l’interesse di molti operatori posto che tramite questa operazione si possono gestire complessi disegni societari di passaggio generazionale (e non solo), senza dover affrontare gravosi carichi di fiscalità. Tuttavia, la scrittura originaria dell’articolo 177 comma 2 del TUIR (e per certi versi anche quella dell’articolo 175 sempre del TUIR) lasciava irrisolto il dubbio in merito al trattamento fiscale dei conferimenti minusvalenti, non disciplinati in origine (almeno secondo l’opinabile tesi dell’Agenzia delle Entrate) dalla norma succitata. L’intervento del D.Lgs n. 192/24 non ha dipanato del tutto questa vicenda, non intervenendo sul tema della determinazione del valore fiscale della partecipazione ottenuta in cambio di quella conferita. Ed è proprio su questo aspetto che interviene il cosiddetto Correttivo Quater (D.Lgs. n. 148/26) chiarendo definitivamente una vicenda su cui anche Assonime aveva espresso perplessità interpretative.
Conferimenti minusvalenti e criticità interpretative dell’articolo 177 TUIR
Ma partiamo dall’origine del problema cioè il dubbio sul fatto che il conferimento minusvalente rientrasse nella disciplina dell’articolo 177 del TUIR. Tale tematica, conferimento minusvalente, prende spunto da una posizione, alquanto dibattuta, della Agenzia delle Entrate in merito al caso in cui l’ammontare complessivo dell’aumento di capitale della conferitaria risulti inferiore al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, dando così origine, appunto, ad un conferimento di partecipazione minusvalente. In un interpello del 2012 (n. 38/E/2012) l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che la norma di cui all’articolo 177 comma 2 del TUIR non si potesse applicare in presenza di conferimenti di partecipazioni nei quali la conferitaria avesse eseguito un aumento di patrimonio netto minore rispetto al valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione: in tal caso il conferimento sarebbe stato disciplinato dalle ordinarie regole di cui all’articolo 9 del TUIR, cioè valore normale. La tesi fin dall’origine ha suscitato molte reazioni negative da parte dei commentatori poiché a questo punto non vi sarebbe stata, nel caso del conferimento minusvalente, alcuna distinzione tra il conferimento stesso disciplinato dall’articolo 175 e quello disciplinato dall’articolo 177. Ciò però contrastava palesemente con il dato letterale (ante D.Lgs n. 192/24) poiché mentre nell’articolo 175 l’incipit era chiaro laddove statuiva che “… ai fini della determinazione delle plusvalenza di cui all’articolo 86 del TUIR (quindi norma inapplicabile ai conferimenti minusvalenti)” al contrario nell’articolo 177 tale passaggio normativo era del tutto assente: si parlava genericamente di determinazione del reddito, il che comprendeva anche un eventuale realizzo minusvalente.
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