L’Agenzia delle entrate chiarisce con il principio di diritto n. 3 quale sia la corretta interpretazione delle definizioni di “piattaforma” e di “venditore” contenute nel Dlgs n. 32/2023 di attuazione della direttiva (Ue) 2021/514 (Dac 7), relativa alla cooperazione amministrativa fiscale tra i Paesi dell’Unione.
La Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 (c.d. DAC 7), al fine di contrastare le frodi, l’evasione e l’elusione fiscale facilitate dalla rapida digitalizzazione dell’economia registrate negli ultimi anni ha modificato la Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, chiedendo agli Stati membri dell’Unione europea di adottare le misure necessarie affinché i gestori delle piattaforme digitali acquisiscano e comunichino alle competenti Amministrazioni fiscali, al fine del successivo scambio di informazioni, una serie di dati concernenti i venditori che si servono delle piattaforme.
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Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso
Ascolta “Ep.110 E-commerce i nuovi obblighi per le piattaforme digitali e venditori”.
Adempimento
L’introduzione di un obbligo di comunicazione standardizzato da parte dei gestori delle piattaforme digitali ed il conseguente scambio di informazioni tra gli Stati consentono alle Amministrazioni fiscali di acquisire i predetti dati e di ricostruire i corretti volumi d’affari che si generano sulle stesse piattaforme.
In considerazione della crescente rilevanza del ruolo delle piattaforme digitali, ormai riconosciuto a livello internazionale, nel 2020, in ambito OCSE sono state elaborate le ”Model Rules for Reporting by Platforma with respect to sellers in sharing and Gig Economy” (di seguito, ”Model Rules”), accompagnate dal relativo Commentario.
È un modello di norme che garantiscono uno scambio di informazioni valutato equivalente a quello disciplinato dalla DAC 7, nell’ottica di estendere la cooperazione amministrativa anche alle giurisdizioni non appartenenti all’Unione europea, riducendo al contempo gli oneri di compliance per i gestori di piattaforme. In Italia, è stata data attuazione alla DAC 7 con il d.lgs. 1° marzo 2023, n. 32 (di seguito anche ”Decreto”). Coerentemente con quanto stabilito dalla citata direttiva, il Decreto impone ai gestori di piattaforme digitali che soddisfano determinati requisiti (c.d. ”gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione”) l’obbligo di:
- Espletare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale, ai fini dell’identificazione dei venditori presenti sulle piattaforme (articoli da 3 a 7 del Decreto);
- Comunicare all’Agenzia delle entrate, al fine del successivo scambio con le Amministrazioni fiscali estere, una serie di informazioni riguardanti i venditori, le attività intermediate per il tramite della piattaforma, i corrispettivi versati ai venditori in relazione a tali attività e i conti finanziari sui quali vengono accreditati i corrispettivi (cfr. articoli 10 e 11 del Decreto).
I termini per le comunicazioni
I gestori di piattaforma comunicano le informazioni entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce la comunicazione.
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate Prot. n. 406671/2023 del 20 novembre 2023, sono state individuate, tra l’altro, le modalità di comunicazione delle informazioni da parte dei gestori di piattaforma obbligati. In particolare, ai sensi del punto 8 del citato Provvedimento, i soggetti obbligati trasmettono le informazioni utilizzando i servizi telematici appositamente messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Con un’istanza di interpello presentata ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000 n. 212, è stato esposto un dubbio in merito alla corretta interpretazione delle definizioni di ”piattaforma” e di ”venditore”, fornite, rispettivamente, alle lettere a) e n) del comma 1 dell’articolo 2 del Decreto, ai fini dell’applicabilità degli obblighi di comunicazione previsti a carico dei gestori di piattaforme.
Chiarimenti
Con il termine piattaforma si intende “qualsiasi software accessibile agli utenti, compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni, anche mobili, che consente ai venditori di essere collegati con altri utenti allo scopo di svolgere, direttamente o indirettamente, un’attività pertinente per tali utenti”. La definizione di piattaforma non prevede che ci sia un collegamento diretto tra i venditori e gli altri utenti del sito web. La configurazione di piattaforma non è esclusa nelle ipotesi in cui le attività pertinenti vengano svolte da venditori nei confronti degli altri utenti in maniera “indiretta”, ovvero tramite la piattaforma stessa o il suo gestore.
Con il termine ”venditore” viene definito come ”un utente della piattaforma, sia esso una persona fisica o un’entità, che si è registrato sulla piattaforma durante il periodo oggetto di comunicazione e svolge un’attività pertinente”. Il decreto definisce ”attività pertinente” come ”un’attività svolta al fine di percepire un Corrispettivo, ad eccezione di quelle svolte da un venditore che agisce in qualità di dipendente del gestore di piattaforma o di un’entità collegata del gestore di piattaforma, e che rientra in una delle tipologie elencate di seguito:
- la locazione di beni immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali, nonché qualsiasi altro bene immobile e spazio di parcheggio;
- i servizi personali;
- la vendita di beni;
- il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto”.
Circa la nozione di ”piattaforma”, si precisa che la definizione fornita dal Decreto non richiede necessariamente che vi sia un contatto diretto tra gli utenti venditori e gli altri utenti di un sito web. Né, tanto meno, la configurazione di una ”piattaforma” è esclusa nelle ipotesi in cui le attività pertinenti vengano svolte dai venditori nei confronti degli altri utenti in maniera ”indiretta”, ossia per il tramite della piattaforma stessa o del suo gestore. Infatti, l’espressa previsione della possibilità che l’attività sia svolta anche ”indirettamente” dal venditore implica che la cessione da parte del gestore della piattaforma in nome proprio e per conto dell’utente venditore non altera la riconducibilità della fattispecie tra quelle oggetto di comunicazione.
Le definizioni di piattaforma e di venditore sono in linea con le definizioni contenute nel ”Model Rules”, che, in un’ottica di armonizzazione a livello internazionale, possono costituire un valido strumento ermeneutico anche ai fini in esame. Il Commentario alle Model Rules, infatti, reca una definizione di ”piattaforma” (”Platform”) sostanzialmente coincidente con quella fornita dal Decreto, laddove chiarisce che la definizione di ”Piattaforma” richiede che l’allocazione dell’opportunità per i venditori di prestare servizi pertinenti agli utenti sia supportata da una applicazione o da altra tecnologia legata alla piattaforma, a prescindere dal fatto che tali servizi siano prestati direttamente da venditori terze parti a detti utenti o che la piattaforma acquisti prima tali servizi e poi li offra in nome proprio agli utenti.
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