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L’art. 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ha riformato la normativa sull’imposta municipale immobiliare (IMU).

Le novità introdotte hanno portato all’approvazione di un nuovo modello dichiarativo.

L’agevolazione è stata eliminata nel corso del 2019 e successivamente è stata reinserita con la legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 287, legge 160/2019) e modificata, aumentando la percentuale di rendimento, per il 2021 con l’art 19 D.L. n.73/2020.

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura della Dott.ssa Mariangela Paparusso


Ascolta “Ep.14 Dichiarazione IMU e IMPI” su Spreaker.

MODELLO

Il nuovo modello è predisposto ai fini sia della dichiarazione IMU sia della dichiarazione dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI), ed è costituito da una prima parte di carattere generale e poi da:

  • il quadro A per l’identificazione degli immobili ai fini IMU.
  • il quadro B per l’identificazione delle piattaforme marine e dei rigassificatori ai fini dell’IMPI.
  • dal riquadro “Annotazioni” viene utilizzato quando il soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione intende comunicare elementi aggiuntivi rispetto a quelli contenuti nel modello oppure quando tale indicazione è richiesta direttamente da disposizioni di legge.

Tra le novità che caratterizzano il regime IMU a decorrere dal 2020 e che quindi hanno impatto sul modello dichiarativo in esame, giova anche ricordare le disposizioni relative al Quadro temporaneo degli aiuti di Stato che hanno interessato l’IMU durante il periodo dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e che saranno indicate nella parte dedicata alle esenzioni.

CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE IMU/IMPI

A norma dell’art. 1, comma 743 della legge n. 160 del 2019, i soggetti passivi dell’imposta sono i possessori d’immobili:

  • il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
  • il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
  • il concessionario in caso di concessione di aree demaniali
  • per gli immobili, (anche da costruire o in corso di costruzione), concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

In presenza di più soggetti passivi con riferimento a un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti a ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

COME PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

I soggetti passivi interessati, vale a dire le persone fisiche e gli enti commerciali, devono presentare in modalità cartacea la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica.

Con riguardo alla presentazione telematica il Dipartimento delle Finanze ha comunicato che dal 7 settembre 2022 sarà rilasciato un software di controllo che sarà utilizzabile dal desktop telematico al fine di consentire la verifica del file prima di trasmettere la dichiarazione. Dalla stessa data verrà eliminato il precedente modello dichiarativo, che pertanto non potrà più essere trasmesso.

QUANDO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

Il decreto Semplificazioni (D.L. n. 73/2022) ha differito al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU, relativa all’anno d’imposta 2021.

Le dichiarazioni ai fini IMPI devono essere presentate a decorrere dall’anno d’imposta 2022, poiché le informazioni per gli anni d’imposta 2020 e 2021 sono già rese dai soggetti passivi allo Stato sono messe a disposizioni dei comuni.

Ai sensi del comma 769 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, i soggetti passivi interessati, devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. La norma prevede che vengano individuati, altresì, i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione e che restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU e della TASI, in quanto compatibili. Per cui, se non sono intervenute variazioni che hanno determinato una diversa liquidazione del tributo e non ci si trovi in uno dei casi in cui si è tenuti a presentare la dichiarazione, non occorre ripresentare la stessa.

TAG dichiarazioniimpiIMUpodcast commercialisti