GBsoftware S.p.A.
Apri Chiudi Menù Mobile
GBsoftware S.p.A.

Gli organismi di investimento collettivo del risparmio OICR e il versamento delle ritenute sui proventi

Il TUF, Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria, definisce l’OICR, Organismo di Investimento Collettivo del risparmio, nel modo seguente: “l’organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del Risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l’emissione e l’offerta di quote o azioni”. Il risparmio è “gestito in monte nell’interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi” e può essere “investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi da consumatori, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata”. In altre parole, gli OICR, sono mezzi di investimento e risparmio che raccolgono e ricongiungono i capitali di soggetti differenti investendoli come un patrimonio unico puntando anche a contenere il rischio.

La normativa italiana stabilisce la presenza di due famiglie di OICR: i fondi comuni d’investimento, i quali hanno forma contrattuale, e le società di investimento, suddivise in SICAV, a capitale variabile, e SICAF, a capitale fisso.

I Fondi comuni di investimento

Secondo la definizione del Testo Unico della Finanza un fondo comune di investimento è un patrimonio autonomo, frazionato in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti, il quale è amministrato collettivamente e con modalità identiche per tutti i partecipanti, e che può essere raccolto tramite una o più emissioni di quote. Per investire all’interno di fondi comuni di investimento occorre, pertanto, acquistare un certo quantitativo di quote, il cui valore muta in funzione dell’andamento degli investimenti nei quali è adoperato il patrimonio del fondo. I fondi comuni d’investimento sono pertanto strumenti finanziari gestiti da SGR, società di gestione del risparmio, che ricongiungono le somme di più risparmiatori e le investono, come se fosse un unico patrimonio, in attività finanziarie o, per alcuni di essi, in immobili, osservando norme dirette a diminuire i rischi. La SGR decide come allocare il capitale raccolto; occorre sottolineare che il patrimonio della SGR è separato dal fondo comune pertanto gli investitori ricevono una quota del fondo proporzionata al capitale investito ma non possono partecipare al capitale sociale della SGR e quindi non possiedono le sue azioni.

Esistono diverse tipologie di fondi comuni d’investimento; essi possono essere suddivisi in categorie in base agli strumenti su cui investono:

  • fondi azionari, i quali investono primariamente in titoli azionari;
  • fondi obbligazionari, i quali investono soprattutto sui bond;
  • fondi bilanciati, caratterizzati dalla presenza sia di azioni sia di obbligazioni in percentuali mutevoli;
  • fondi monetari, basati sul mercato monetario.

Ogni fondo avrà un indice predisposto da soggetti terzi con il quale raffrontare le performance, tale indice è definito “benchmark”. Per i fondi di diritto italiano è previsto l’obbligo di indicare questo criterio di giudizio in tutta la documentazione destinata al pubblico.

Altre classificazioni dei fondi comuni d’investimento sono le seguenti: armonizzati, se rientrano nell’ambito di applicazione delle direttive comunitarie; non armonizzati, nel caso in cui siano soggiogati a regole meno stringenti e dunque contraddistinti da una maggiore libertà di investimento; aperti, i quali prevedono il diritto peri i partecipanti di chiedere, in qualsiasi momento, il rimborso delle quote in base alle modalità stabilite dalle regole di funzionamento del fondo e quindi possono liberamente comprare o vendere quote del fondo; chiusi, quando il diritto al rimborso delle quote, invece, è assegnato ai partecipanti solo a scadenze prestabilite.

Per i fondi comuni di investimento la tassazione stabilita è pari al 26% sui profitti e del 12,5% per la componente derivante da titoli di stato quotati in borsa.

Le società di investimento SICAV e SICAF

SICAV

Le SICAV, acronimo di società di investimento a capitale variabile, sono società per azioni che raccolgono il capitale dai sottoscrittori per investirlo collettivamente, concedendo una gestione professionale e differenziata del risparmio; le SICAV, quindi, emettono azioni proprie al pubblico. Tali società hanno il fine principale della gestione collettiva del risparmio, investendo i fondi raccolti in un portafoglio diversificato di strumenti finanziari. Le SICAV possiedono le principali caratteristiche seguenti:

  • Capitale variabile: il capitale delle SICAV non è fisso, infatti esso varia in funzione delle nuove sottoscrizioni di azioni e delle richieste di rimborso da parte degli investitori.
  • Status di azionista: gli investitori che acquisiscono azioni di una SICAV divengono soci della società, con diritti patrimoniali e amministrativi, compreso il diritto di voto in assemblea.
  • Gestione trasparente: la gestione delle SICAV è disciplinata dalla Banca d’Italia, la quale stabilisce la pubblicazione regolare dei dati patrimoniali e impone il rispetto dei limiti prudenziali sugli investimenti.

La loro caratteristica principale, che le differenzia rispetto ai fondi, è che l’investitore diviene azionista della società; inoltre, la loro struttura e il loro funzionamento consentono di essere strumenti flessibili e trasparenti, perfetti per chi insegue una gestione dinamica del proprio patrimonio. Le SICAV, sono dotate di una modalità di investimento simile ai fondi comuni d’investimento ma non eseguono la distinzione tra il patrimonio del fondo e quello della società che lo gestisce. Esse costituiscono una considerevole e moderna opportunità nello scenario degli investimenti; Le SICAV sono state introdotte in Italia nel 1992.

Il patrimonio delle Sicav, similmente ai fondi comuni, può essere investito in diverse tipologie di attività finanziarie e con differenti strategie di investimento:

  • SICAV azionarie: il cui investimento è diretto soprattutto in azioni e possono condurre a rendimenti potenzialmente elevati ma con un livello di rischio maggiore.
  • SICAV obbligazionarie: le quali investono in obbligazioni, offrendo rendimenti più stabili e meno rischiosi.
  • SICAV bilanciate: caratterizzate dalla combinazione di investimento in azioni e obbligazioni, con lo scopo di ponderare rischio e rendimento.
  • SICAV flessibili: che accostano investimenti in azioni e obbligazioni con lo scopo di aderire in modo flessibile all’evoluzione del mercato.
  • SICAV di liquidità: dirette a investimenti a basso rischio e basso rendimento.

Inoltre, le SICAV possono anche essere organizzate come multi comparto in cui il patrimonio è suddiviso in diversi comparti di investimento, ciascuno avente una propria strategia e determinate categorie di azioni.

SICAF

Le SICAF, acronimo di società di investimento a capitale fisso, sono una società per azioni a capitale fisso aventi per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto tramite l’offerta al pubblico di proprie azioni. Le SICAF rientrano anch’esse negli organismi di investimento collettivo del risparmio e presentano la peculiarità che il patrimonio è oggettivamente distinto dal capitale, quindi determinato; per questa ragione a tale organismo si possono applicare le norme relative all’aumento e alla riduzione dello stesso.

Differenze fra fondi comuni di investimento e società di investimento SICAV e SICAF

Tra le due tipologie di enti esiste una notevole differenza: nei fondi comuni di investimento, che sono gestiti dalle SGR, gli investitori non sono soci pertanto i loro investimenti rappresentano un patrimonio autonomo e distaccato dal patrimonio sociale, ricevendo quote di partecipazione al fondo e non azioni della società. Nelle SICAF e nelle SICAV, gli investitori, invece, diventano soci e sottoscrivono azioni direttamente emesse dalla società, senza differenziazione di patrimoni.

Nonostante i fondi comuni di investimento e le società di investimento SICAV e SICAF siano entrambi Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) presentano, quindi, differenze significative. In merito alla struttura giuridica, le SICAV e le SICAF sono società per azioni, mentre i fondi comuni di investimento sono patrimoni separati gestiti da società di gestione del risparmio (SGR). Un’ulteriore differenza è che nelle società di investimento SICAV e SICAF i sottoscrittori non rappresentano solamente dei soggetti passivi che investono ma sono anche azionisti della società, con obblighi e diritti tipici di tale tipologia, per esempio, il diritto di voto nelle assemblee dei soci mentre i fondi comuni di investimento concedono quote di partecipazione senza diritto di voto. Nelle SICAV e nelle SICAF, pertanto, l’investimento diventa capitale sociale perché esse devono gestire l’ammontare raccolto mediante il collocamento delle proprie azioni. Al contrario di quanto accade con le SGR, quindi, nelle SICAV e nelle SICAF l’investitore diventa un socio. Pertanto, la differenza sostanziale tra fondi e società di investimento SICAV e SICAF è lo status di azionista assegnato agli investitori nelle SICAV e nelle SICAF, che non sottoscrivono quote di partecipazione, ma azioni, ciò implica che gli investitori delle suddette società di investimento acquisiscono una serie di diritti patrimoniali, come il diritto agli utili e il diritto al rimborso del capitale a seguito della richiesta di riscatto, e amministrativi.

Inoltre, pur avendo entrambi un capitale variabile, nelle SICAV e nelle SICAF il capitale varia in funzione delle emissioni e dei rimborsi delle azioni, mentre nei fondi comuni varia in base alle sottoscrizioni e ai rimborsi delle quote.

Il versamento delle ritenute sui proventi

I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio devono versare tramite il modello F24, con modalità telematiche, entro il giorno 16 del mese successivo, le ritenute sui proventi derivanti dalla partecipazione da OICR effettuate nel mese precedente. Il codice tributo da utilizzare è 1061 – Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici, ai sensi dell’art. 26-quinquies del DPR 600/1973.

Gli OICR e il Testo Unico sulla finanza

La normativa degli OICR è definita dal Testo Unico sulla finanza.

La gestione collettiva del risparmio si caratterizza in particolare per la sussistenza di tre elementi strettamente connessi:

  • gestione di un patrimonio;
  • gestione dei rischi di tale patrimonio;
  • il carattere collettivo dell’attività, contraddistinta dalla gestione di OICR.

La Banca d’Italia stabilisce l’adeguatezza patrimoniale delle OICR, la gestione del rischio, il totale delle partecipazioni che possono essere detenute, l’organizzazione dell’amministrazione contabile interna ed i controlli interni.

La normativa definisce anche le modalità di esecuzione dei depositi presso le casse degli OICR e i criteri e i divieti attinenti all’attività di investimento, congiuntamente ai metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di Oicr.

Dott.ssa Milena Barreca

TAG investimentioicrrisparmiritenute

Stampa la pagina Stampa la pagina


È arrivata la stagione dei saldi di GBsoftware!