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IVA agevolata 10% per le manutenzioni su immobili abitativi

Nell’ambito delle prestazioni rese nel campo edile, sovente gli operatoti si trovano nelle condizioni di applicare l’aliquota IVA ridotta del 10% per gli interventi di manutenzione; si tratta però di una previsione che sconta non poche limitazioni.

Premessa

L’articolo 7, comma 1, lett. b) della L. n. 488/1999 prevede per gli operatori del settore edile la possibilità di applicare l’aliquota agevolata del 10% con riferimento alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 3 del D.P.R. n. 380/2001, qualora tali prestazioni siano rese a favore di fabbricati a prevalente destinazione abitativa. Si tratta di una disposizione che inizialmente venne introdotta in via transitoria ma, dopo ripetute proroghe, venne posta a regime ad opera della L. n, 191/2009.

Destinazione abitativa

L’agevolazione è circoscritta agli interventi eseguiti su fabbricati a prevalente destinazione abitativa. Si tratta delle seguenti ipotesi:

  • singole unità immobiliari classificate nelle categorie catastali “A”, ad eccezione della categoria A/10 (uffici). L’agevolazione spetta anche con riferimento alle pertinenze dei fabbricati abitativi, come chiarito dalla circolare ministeriale n. 71/E/00 anche se gli interventi di recupero hanno ad oggetto la sola pertinenza di unità ad uso abitativo o se la stessa è situata in un edificio che non ha prevalente destinazione abitativa;
  • interi fabbricati, a patto che più del 50% della superficie sopra terra risulti destinata a uso abitativo privato. In questo caso, l’aliquota del 10% si applica anche agli interventi sulle parti comuni, comprese le quote millesimali corrispondenti alle unità non abitative situate nell’edificio. Da notare che non opera il secondo requisito previsto per i fabbricati Tupini, ossia la necessità che i negozi non superino il 25% della superficie complessiva; pertanto, un condominio composto per il 60% da abitazioni e per il 40% da negozi non sarebbe un fabbricato Tupini, ma avrebbe la prevalente destinazione abitativa (quindi una manutenzione effettuata su di esso potrebbe beneficiare dell’IVA 10%).

Sono pertanto escluse le manutenzioni effettuate su fabbricati a destinazione diversa da quella abitativa (uffici, negozi, opifici, ecc.) che quindi sono interessate sempre e comunque dall’aliquota ordinaria del 22%. Tipologia di interventi L’aliquota ridotta IVA del 10% riguarda le prestazioni di...

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