
L’estensione della derivazione rafforzata alle micro imprese che adottano il bilancio abbreviato segna un passaggio decisivo nel processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali previsto dalla riforma Irpef-Ires. Il correttivo interviene in modo puntuale sull’articolo 83 TUIR, superando le ambiguità generate dal D.L. n. 73/2022 e includendo nel regime le micro imprese che rinunciano alle semplificazioni dell’articolo 2435-ter del codice civile, con decorrenza dal 2025. L’allineamento tra criteri contabili e fiscali si riflette anche sul rinnovato sistema di riallineamento del D.Lgs. n. 192/2024 e sulle regole più stringenti in tema di errori contabili. Per i commercialisti si apre così una fase in cui le scelte di bilancio assumono rilievo strategico ai fini della determinazione del reddito, imponendo valutazioni tecniche più consapevoli e integrate.
Evoluzione normativa e superamento dell’esclusione generalizzata delle micro imprese dalla derivazione rafforzata
L’evoluzione che ha portato all’estensione della derivazione rafforzata anche alle micro imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata si inserisce nel più ampio progetto di sistematizzazione del rapporto tra valori civilistici e valori fiscali delineato dalla legge delega n. 111/2023. Il criterio direttivo di cui all’articolo 9, comma 1, lettera c), muove proprio nella direzione di ridurre le asimmetrie tra i due piani, promuovendo un assetto in cui il reddito d’impresa trovi un ancoraggio sempre più solido nelle risultanze di bilancio. In questo contesto, la disciplina originaria dell’articolo 83 del Tuir rappresentava un’anomalia: fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 22 giugno 2022, le micro imprese erano escluse in via assoluta dal regime della derivazione rafforzata, anche qualora adottassero forme di bilancio più strutturate rispetto allo schema “micro”. Tale impostazione determinava una persistente frattura tra rappresentazione contabile e determinazione fiscale del reddito, imponendo alle micro imprese un doppio binario particolarmente oneroso e non coerente con il principio della prevalenza della sostanza sulla forma sancito dall’articolo 2423-bis, comma 1, n. 1-bis, del codice civile, comunque applicabile anche ai soggetti di minori dimensioni.
Il primo tentativo di superare questa rigidità si è realizzato con l’articolo 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 73/2022, che ha riconosciuto la derivazione rafforzata alle micro imprese che rinunciavano alle semplificazioni dell’articolo 2435-ter del codice civile e adottavano un bilancio in forma ordinaria. La riforma, tuttavia, non ha risolto la questione delle micro imprese che si avvalevano del bilancio abbreviato ex articolo 2435-bis del codice civile, lasciando emergere un contrasto tra la lettura letterale – che ne escludeva l’accesso al regime – e quella sistematica, sostenuta anche dalla prassi associativa, che considerava illogico differenziare realtà che, pur condividendo l’assenza di semplificazioni sostanziali, adottavano semplicemente un diverso formato di bilancio. Questa incertezza interpretativa ha continuato a generare difficoltà applicative per gli operatori, sino all’intervento risolutivo del correttivo Irpef-Ires, che ha definitivamente chiarito la portata soggettiva della norma.
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