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Ascolta “Ep.158 La disciplina delle plusvalenze patrimoniali alla luce della legge di Bilancio 2026” su Spreaker.

La disciplina delle plusvalenze patrimoniali è contenuta nell’articolo 86 del TUIR e in particolare la possibilità di poter optare per una tassazione frazionata delle plusvalenze realizzate è contenuta nel comma 4 dello stesso articolo 86, comma 4 che appunto è stato oggetto di modifiche e di intervento da parte della legge di bilancio 2026.

La Novità Principale: Limitazione alla Rateizzazione

La modifica più significativa riguarda il comma 4 dell’Art. 86 del TUIR. A partire dal 1° gennaio 2026, viene eliminata la possibilità di rateizzare le plusvalenze realizzate sulla cessione di singoli beni strumentali. Tali plusvalenze dovranno essere tassate per intero nell’esercizio in cui sono state conseguite.

Cosa Resta Invariato

Nonostante le restrizioni sui singoli beni, la tassazione frazionata rimane possibile in alcuni casi specifici:

  • Cessione di Azienda: È ancora possibile rateizzare la plusvalenza fino a cinque quote costanti (l’anno del realizzo più i quattro successivi), a condizione che l’azienda sia stata posseduta per almeno tre anni.
  • Società Sportive Professionistiche: Per la cessione dei diritti sulle prestazioni degli sportivi, la rateizzazione resta valida se i diritti sono stati posseduti per almeno due anni.
    • Nota bene: La rateizzazione si applica solo alla parte di plusvalenza proporzionale al corrispettivo ricevuto in denaro; sono escluse le operazioni di permuta.

Impatto sul Calcolo degli Acconti 2026

La nuova legge influenza anche il calcolo degli acconti tramite il metodo storico:

  • Per il saldo IRES del 2025 si applicano le vecchie regole (rateizzazione possibile).
  • Tuttavia, per calcolare l’imposta storica base necessaria per l’acconto 2026, le plusvalenze del 2025 devono essere ricalcolate come se fossero tassate al 100%, senza frazionamento.

Definizione di Plusvalenza Patrimoniale

Il podcast ricorda che le plusvalenze derivano da beni iscritti nell’attivo immobilizzato (beni a fecondità ripetuta) diversi da quelli che generano ricavi. Le fattispecie che generano tassazione sono:

  1. Cessioni a titolo oneroso.
  2. Risarcimenti per perdita o danneggiamento (anche assicurativi).
  3. Assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all’impresa.

Importante: La scelta della rateizzazione è un’opzione del contribuente da esprimere in dichiarazione e non può essere modificata successivamente tramite dichiarazione integrativa.

di Stefano Rossetti

TAG Legge di Bilancio 2026plusvalenze patrimonialipodcast commercialisti