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Dal 1 gennaio 2025, a seguito del recepimento delle norme UE in materia IVA, è stato eliminato il tetto massimo di 400 euro per l’emissione delle fatture semplificate da parte dei contribuenti forfettari.

Si evidenzia che il recepimento delle norme UE sul tema IVA, è stato avviato in data 7 agosto 2024 e si è concluso con l’approvazione definitiva del Dlgs n 180 pubblicato in GU n 281 del 30.11.2024 in recepimento della direttiva.

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso

Ascolta “Ep.118 La fattura semplificata per i forfettari” su Spreaker.

Cambio dei limiti per la fattura semplificata dei forfettari

In ambito di recepimento della nuova normativa UE in materia di IVA, come modificata dalla direttiva 2020/285, viene inserita una norma per l’estensione delle modalità semplificate di fatturazione per i forfettari. In particolare, le regole previste dall’articolo 21-bis del DPR n. 633/1972 sulla fattura semplificata si applicheranno senza limiti di importo, ma per i soli contribuenti forfettari.

Fattura elettronica semplificata ed ordinaria

La fattura semplificata è un documento commerciale veloce e pratico, utile in circostanze in cui si debba fatturare un’operazione con un importo di piccola entità. Il Ministero dell’economia e delle finanze da maggio 2019 ha alzato il limite delle operazioni per cui è consentito l’utilizzo di questo strumento a quattrocento euro, mentre in precedenza il tetto era fissato a cento euro. La fattura semplificata quindi è un utile strumento per commercianti, professionisti e imprese, che ha lo stesso valore legale della fattura elettronica ordinaria ma richiede meno dati.

La fattura semplificata viene utilizzata per qualsiasi cessione di beni e servizi di importo compreso entro il limite massimo dei quattrocento euro. Tuttavia, come riportato dall’articolo 21 bis della legge numero 633 del 1972, sono escluse le seguenti operazioni:

  • Cessioni di beni e servizi intracomunitarie
  • Operazioni di reverse charge, per cessioni di beni e prestazioni di servizi svolta da un soggetto passivo debitore dell’imposta in uno Stato estero.
  • Ovviamente, non si può utilizzare la fattura semplificata nemmeno per operazioni di valore superiore al tetto indicato.

La differenza tra la fattura elettronica ordinaria e la fattura semplificata è solo nella compilazione dei due documenti.

L’art 21 bis prevede che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21, la fattura di ammontare complessivo non superiore a cento euro, limite aumentato a 400 euro dal 2019, nonché la fattura rettificativa di cui all’articolo 26, può essere emessa in modalità semplificata recando, in luogo di quanto previsto dall’articolo 21, almeno le seguenti indicazioni:

  1. data di emissione;
  2. numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
  3. ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  4. numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
  5. ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;
  6. descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
  7. ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
  8. per le fatture emesse ai sensi dell’articolo 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.

Secondo la novità quindi, dal 1° gennaio 2025 i titolari di partita IVA nei confronti dei quali si applica la flat tax potranno emettere fattura in modalità semplificata anche se per operazioni di valore superiore al limite di 400 euro.

La fattura semplificata è stata introdotta a partire dal 1° gennaio 2013 e l’importo massimo è stato poi innalzato nel 2019, con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 maggio.
Fino al 2024 la fattura semplificata poteva essere utilizzata per operazioni di importo non superiore a 400 euro da considerare come comprensivo di imponibile più IVA, da parte di tutti i soggetti passivi d’imposta.

Le novità, è bene sottolinearlo, si applicheranno esclusivamente ai contribuenti forfettari, per il resto delle P. IVA, resterà la soglia dei 400 euro.

TAG fattura semplificataFattureForfettaripodcast commercialisti


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