
Sempre più spesso, il Fisco pone l’attenzione sullo scostamento – per gli avvocati – tra patrocini prestati in cause concluse con sentenze depositate e le corrispondenti parcelle emesse per tale servizi oppure – nel caso di commercialisti – tra le dichiarazioni trasmesse in un determinato anno di imposta e le corrispondenti parcelle emesse per tale servizio, contestando le eventuali prestazioni che non risultano fatturate sulla base dell’assunto che la gratuità delle prestazioni professionali possa essere considerata verosimile soltanto se resa nei confronti di parenti, colleghi o amici. In caso di contestazioni, il professionista accertato sarà chiamato a dimostrare il mancato pagamento dell’onorario da parte del cliente anche, ad esempio, mediante la produzione di decreti ingiuntivi. Invero, in assenza di prove, è molto probabile che gli accertatori procedano con la contestazione, in capo al professionista di occultamento, di compensi.
Premessa
Generalmente, gli accertamenti analitico – induttivi di cui all’articolo 39, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 600/1973 nei confronti dei professionisti prendono l’avvio con l’invio di un questionario con cui l’Ufficio chiede al professionista (ad esempio, all’intermediario abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, Irap, Iva e dei sostituti di imposta o all’avvocato o all’ingegnere, al consulente del lavoro, ecc.), di esibire le parcelle emesse in un determinato anno di imposta.
Esaminata la documentazione e, di solito, senza richiedere alcun chiarimento, né eseguendo alcun accesso presso lo studio professionale, i funzionari accertatori procedono con la rettifica dei compensi/ricavi dichiarati dal professionista o dalla sua società di servizi, contestando le eventuali prestazioni che non risultano fatturate sulla base dell’assunto che la gratuità delle prestazioni professionali possa essere considerata verosimile soltanto se resa nei confronti di parenti, colleghi o amici.
Attenzione: La gratuità della prestazione professionale potrebbe essere contestata in presenza di un comportamento manifestamente antieconomico, fermo restando che:
- la prestazione d’opera del professionista può essere gratuita per ragioni di amicizia, parentela o convenienza (Corte di Cassazione, sentenza n. 20269/2010);
- l’onerosità del contratto d’opera non rappresenta elemento essenziale ai fini della sua validità (Corte di Cassazione, sentenza n. 16966/2005).
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