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Come previsto dall’articolo 18 del decreto antiriciclaggio, l’adeguata verifica della clientela prevede i seguenti adempimenti:

  1. identificazione del cliente (e dell’esecutore) e verifica della sua identità;
  2. identificazione del titolare effettivo e verifica della sua identità;
  3. acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
  4. controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata.

L’obbligo di effettuare l’adeguata verifica rappresenta l’evoluzione di quello di identificazione della clientela, già previsto dalla normativa precedente, obbligo che rimane e che rappresenta la prima fase dell’adeguata verifica, ma è completato dalla necessità di acquisire informazioni circa lo scopo dell’operazione e di individuare il titolare effettivo delle operazioni e dei rapporti posti in essere, nonché da quello di monitorare il rischio di riciclaggio per tutta la durata del rapporto.

L’identificazione del cliente

L’articolo 18 del decreto legislativo n. 231/2007 illustra il contenuto dell’obbligo di adeguata verifica della clientela con riferimento al cliente, all’esecutore e al titolare.

In primo luogo, come accennato, l’adeguata verifica richiede l’identificazione del cliente o dell’esecutore: «Gli obblighi di adeguata verifica si attuano attraverso: a) l’identificazione del cliente e la verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell’esecutore, anche in relazione alla verifica dell’esistenza e dell’ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente». (Articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 231/2007.)

Come si vedrà nelle prossime pagine, l’identificazione può essere svolta in presenza o in assenza del cliente; l’identificazione in presenza di una persona fisica presuppone l’acquisizione, da parte del professionista, di un documento d’identità valido, mentre nel caso di identificazione a distanza possono essere utilizzati altri sistemi, considerati equivalenti.

L’obbligo di identificazione si estende al titolare effettivo: «Gli obblighi di adeguata verifica si attuano attraverso: [..]; b) l’identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità attraverso l’adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire con ragionevole attendibilità, l’assetto proprietario e di controllo del cliente [..]». (Articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 231/2007.)

Il passaggio dalla semplice identificazione all’adeguata verifica del cliente non ha significato dunque il venir meno dell’importanza dell’obbligo di identificazione del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo, che resta il punto di partenza degli adempimenti a carico del professionista.

Come richiesto dalla legge antiriciclaggio, l’intensità della verifica deve essere proporzionata al rischio: non è possibile quindi indicare in modo esaustivo la documentazione da acquisire al momento dell’identificazione del cliente.

Il professionista, al momento dell’identificazione, valuta la documentazione presentata dal cliente richiedendo, se del caso, documentazione integrativa (visura camerale, certificato di attribuzione della partita iva, eccetera).

Per esempio, nel caso in cui il legale rappresentante di una società abbia indicato il nominativo del titolare effettivo, partendo dalle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante, il professionista deve acquisire la documentazione dalla quale risulti una partecipazione al capitale sociale superiore al 25 per cento, ovvero un patto parasociale dal quale risulti che la persona indicata come titolare effettivo, pur possedendo personalmente una quota di capitale sociale inferiore al 25 per cento, per effetto della convenzione stipulata con altri soci, controlla una quota superiore a questo limite.

Estratto dell’Ebook “L’antiriciclaggio per i Commercialisti” di GBsoftware in collaborazione con il Dott. Manlio Mascolo

TAG antiriciclaggioidentificazione della clientela

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