
Con la risposta ad istanza di interpello n. 83/2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che gli obblighi di certificazione nonché di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ex articolo 2 del D.Lgs. n.127/2015, ricadono sull’operatore specializzato che effettuata servizi e trattamenti estetici al pubblico, a nulla rilevando il fatto che i relativi corrispettivi siano incassati da un terzo, proprietario dell’esercizio commerciale presso il quale l’operatore esercita l’attività. L’operatore specializzato è, pertanto, tenuto a munirsi di un Registratore telematico per assolvere agli obblighi previsti dalla normativa IVA di riferimento, fermo restando la possibilità di ricorrere all’emissione della fattura; in quest’ultimo caso la fattura potrà eventualmente essere emessa da un terzo, in nome e pero conto dell’operatore specializzato.
Corrispettivi e obblighi fiscali: soggetto tenuto alla certificazione
Con la risposta ad istanza di interpello n. 83/E/2026, l’Agenzia delle Entrate è stata chiamata a pronunciarsi in merito all’individuazione del soggetto tenuto alla certificazione delle operazioni di vendita.
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