
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione del 9/E/2026, ha chiarito che l’osteopata, il chiropratico e il chinesiologo hanno l’obbligo di emettere la fattura elettronica con IVA 22%. Sono esenti da imposta, le prestazioni rese dal massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (massoterapista), tenuto ad inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria.
Chiarimenti IVA dell’Agenzia delle Entrate sulle professioni esaminate
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione del 9/E/2026 ha fornito chiarimenti in merto al trattamento Iva e di fatturazione applicabile alle prestazioni rese nell’ambito dello svolgimento delle attività di
- osteopatia;
- chiropratico;
- chinesiologo;
- massaggio di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici o massoterapia.
L’articolo 10, primo comma, n. 18), del D.P.R. 633/1972 prevede l’esenzione Iva per “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. […]”»
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