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Scadenze fiscali novembre 2021

Nel mese di novembre 2021 sono fissate numerose scadenze fiscali che riguardano sia i titolari di partita IVA che i non titolari di partita IVA.

Le principali riguardano l’invio del modello 770, la consegna del modello 730 integrativo, gli adempimenti periodici IRPEF, IVA e INPS, gli Intrastat mensili, l’invio delle Lipe relative al 3′ trimestre, la trasmissione telematica delle dichiarazione dei redditi.

2 novembre 2021: invio modello 770

Il 2 novembre scorso, visto che il 31 ottobre cadeva di domenica, è stata la scadenza ultima per l’invio del modello 770. Nonostante le richieste di proroga dell’ordine dei Consulenti del Lavoro, la scadenza non è stata posticipata.

Contestualmente all’invio del modello 770 era possibile trasmettere anche le certificazioni uniche dei lavoratori autonomi.

10 novembre 2021: consegna 730 integrativo

Entro il 10 novembre i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o professionisti abilitati hanno la possibilità di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni 730 integrative e i relativi modelli 730-4 integrativi. Inoltre entro tale dati dovranno consegnare al dipendente o pensionato il modello 730 integrativo e il prospetto di liquidazione (modello 730-3 integrativo).

16 novembre 2021: adempimenti periodici Irpef, Iva e Inps

  • IVA

Sia i contribuenti mensili che trimestrali devono, entro il 16 novembre 2021, versare l’eventuale Iva dovuta per il mese di ottobre con codice tributo 6010 (contribuenti mensili) e per il 3’ trimestre con codice tributo 6033 (contribuenti trimestrali).

Versamento IVA con GB

Accedere in:

  • Contabilità
  • Iva
  • periodo “ottobre”

Salvare la liquidazione dall’apposito pulsante .

In automatico, viene proposto se inviare automaticamente i dati all’F24, rispondendo “Sì” al messaggio, o di inviarli in un secondo momento.

Successivamente entrare in F24 > Applicazione F24, in automatico il software si posiziona nel mese di novembre.

Procedere creando l’F24 dall’apposito pulsante , inserire la “Data scadenza” e la “Data pagamento” nella maschera  e proseguire con l’invio.

  • IRPEF

I sostituti d’imposta, titolari di Partita IVA, devono versare le ritenute Irpef corrisposte nel mese di ottobre, comprensivi di addizionali comunali e regionali.

  • INPS

Devono essere versati i contributi INPS dovuti dal datore di lavoro sulle retribuzioni.

Entro tale data si devono versare le ritenute operate sui redditi da lavoro autonomo corrisposti nel mese di ottobre, utilizzando il modello F24, con codice tributo 1040, periodo di competenza 10/2021.

Inoltre, il 16 novembre 2021 i contribuenti, sia i titolari di partita IVA che esercitano attività economiche per le quali sono approvati gli ISA (compresi i forfettari) sia coloro che esercitano attività per le quali non sono stati approvati gli ISA, che hanno optato per la rateizzazione di saldo e acconto Irpef, Ires e Irap devono versare le imposte dovute.

25 novembre 2021: Intrastat mensili

I contribuenti che, nel corso del mese di ottobre 2021, hanno effettuato operazioni di cessioni o prestazioni di servizio con operatori intracomunitari dovranno trasmettere esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Dogane il modello Intrastat.

30 novembre 2021

  • LIPE terzo trimestre 2021

Entro il 30 novembre 2021, i soggetti passivi IVA devono comunicare, in via telematica, i dati delle liquidazioni periodiche iva effettuata nei mesi di luglio, agosto e settembre utilizzando il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA”

  • Presentazione Dichiarazione dei Redditi e IRAP 2021 anno imposta 2020

Scade il termine ultimo per l’invio dei modelli PF, SP, SC, ENC e IRAP 2021 anno imposta 2020.

  • Secondo acconto imposte

Per il 30 novembre è fissato anche il versamento del secondo o unico acconto delle imposte 2021.

La principale differenza del secondo acconto, rispetto al primo, sta nel fatto che non si può rateizzare di conseguenza deve essere versato in un’unica soluzione.

L’acconto da versare Irpef, Irap, Ires e imposte sostitutive deve essere versato se l’imposta, al netto di detrazioni, crediti d’imposta, ritenute e eccedenze è superiore a 51,65 euro.

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