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Qualora siano eseguiti dal committente a favore del prestatore dei pagamenti, prima della consegna del bene o dell’esecuzione di una prestazione si configura un acconto, a seconda degli accordi intercorsi tra le parti l’acconto può riguardare sia la corresponsione dell’intero importo del prezzo pattuito o una sola parte di esso.

In quest’ultimo caso l’erogazione finanziaria rappresenta un anticipo, in acconto del prezzo della fornitura o compenso per la prestazione del servizio richiesto.

Ascolta “Ep.43 Acconti a fornitori” su Spreaker.

Acconti a fornitori

L’allocazione dell’acconto in bilancio dovrà essere coerente con l’operazione sottostante.

Gli acconti a fornitori, in linea generale, non vanno esposti tra i crediti, bensì, a seconda della loro origine:

  • tra le immobilizzazioni immateriali o materiali;
  • immobilizzazioni finanziarie;
  • o all’interno delle rimanenze.

Gli anticipi dati ai fornitori devono essere classificati come anticipi in conto impianti (se a fronte di una acquisizione di immobilizzazioni), o come anticipi in conto di fornitura (a fronte della acquisizione di merci, materiali o prodotti o prestazioni di servizi).

Anticipi in conto di fornitura

Gli anticipi al fornitore prima della consegna del bene in un momento precedente alla fase di sostenimento del costo non costituiscono ancora un elemento di reddito, ma solo una variazione numeraria che come tale, deve essere riflessa nella contabilità.

Esigibilità dell’IVA

Gli anticipi sono assoggettati al l’IVA al momento del loro pagamento correlato all’emissione della fattura da parte del fornitore (art. 6 c. 4 DPR 633/72); quando il bene è consegnato, la base imponibile IVA sarà costituita dal valore del bene al netto dell’anticipo. In proposito si ricorda che assume rilievo il pagamento vero e proprio, anche parziale (c.d. acconto), mentre non rileva la corresponsione di somme effettuata a titolo diverso, come nel caso di caparra e/o deposito cauzionale

L’6 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 individua il momento nel quale l’Iva diventa esigibile per l’Erario. In generale, il c. 1 prevede che per le cessioni di beni, l’operazione si intende effettuata nel momento della stipula per le operazioni riguardanti i beni immobili, mentre per i beni mobili vale la semplice consegna o spedizione. Nell’art. 6, c. 3 è invece stabilito che le prestazioni di servizi si intendono effettuate nel momento del pagamento.

Pertanto, il pagamento (totale o parziale) o l’emissione della fattura identificano il momento esatto in cui l’imposta relativa alla cessione di beni o servizi a titolo oneroso deve essere versata dal contribuente, stante il diritto dell’Erario nei confronti del debitore di pretendere il versamento dell’Iva.

Contabilmente, il versamento dell’anticipo al fornitore comporta la registrazione dell’uscita finanziaria, e, contestualmente, la registrazione della fattura di anticipo, ricevuta dal fornitore, comprensiva dell’IVA.

Al momento del verificarsi dei presupposti necessari per il sostenimento del costo (spedizione-consegna del bene, completamento della prestazione) si rileva il costo effettivamente sostenuto, e si storna il conto relativo all’anticipo al momento del versamento del saldo al fornitore.

Caparra confirmatoria

La caparra confirmatoria, regolata dall’art. 1385 c.c., ha la funzione di prefissare la misura del risarcimento del danno in caso d’ingiustificato inadempimento del contratto, e quindi, ai fini fiscali, non costituisce un parziale pagamento del prezzo

La somma pagata a tale titolo è esclusa dal campo di applicazione IVA purché il pagamento della somma a tale titolo risulti inserito nel contesto del contratto.

Se successivamente tale somma assume la natura di acconto, è in tale momento che l’operazione si considera effettuata e la somma dev’essere assoggettata a IVA.

La somma versata va assoggettata a IVA anche quando assume la funzione di acconto prezzo, oltre a quella di caparra.

Immobilizzazioni immateriali

È possibile che gli acconti siano versati per l’acquisto o realizzazione di immobilizzazioni immateriali, in tal caso gli acconti sanno iscritti nella voce B I6 dello stato patrimoniale. Gli acconti sono rappresentati dagli importi corrisposti ai fornitori per l’acquisto di una o più immobilizzazioni immateriali prima che si siano verificate le condizioni per la loro iscrizione in bilancio. Tali anticipi sono rilevati inizialmente alla data in cui sorge l’obbligo al pagamento di tali importi.

Immobilizzazioni materiali

La voce BII5 “immobilizzazioni in corso e acconti” comprende:

  • immobilizzazioni materiali in corso di costruzione;
  • acconti a fornitori per l’acquisizione o la costruzione di immobilizzazioni materiali.

Le «immobilizzazioni in corso di realizzazione» rappresentano una parte del patrimonio aziendale costituito da cespiti di proprietà e di piena disponibilità dell’azienda, non ancora utilizzabili perché da completare e/o collaudare.

Il passaggio da «Immobilizzazioni in corso» alle immobilizzazioni materiali, si deve basare su un criterio di effettiva funzionalità e utilizzo dell’immobilizzazione atta a generare dei ricavi.

Gli acconti da iscrivere in questa voce sono quelli corrisposti a terzi per l’acquisizione dei beni materiali. Essi sono assimilati agli investimenti in corso, pur non costituendo ancora una parte del patrimonio «reale» dell’azienda, in quanto il fornitore, a fronte degli acconti ricevuti, ha assunto l’obbligazione a consegnare il bene. Queste anticipazioni evidenziano in realtà un credito a ricevere la controprestazione pattuita.

I valori iscritti in questa voce sono esposti al costo storico e non vanno ammortizzati fino a quando l’immobilizzazione non sia stata ultimata.

Nella Nota Integrativa occorre indicare una serie di informazioni i movimenti verificatisi nel corso dell’anno, i criteri adottati nella valutazione delle singole voci, la misura e le ragioni delle riduzioni di valore apportate, l’eventuale non comparabilità e l’adattamento (oppure all’impossibilità di questo) della voce dell’esercizio precedente che non sia confrontabile con quella dell’esercizio di riferimento.

Attivo circolante: le rimanenze

Le rimanenze di magazzino rappresentano beni destinati alla vendita o che concorreranno alla loro produzione nella normale attività d’impresa. Si tratta, quindi, di costi imputabili a beni ancora in giacenza che si rinviano al futuro esercizio poiché recuperabili tramite i ricavi di futuri periodi.

Tali beni sono distinti in materie prime, sussidiarie e di consumo (ovvero materiali secondari rispetto alle materie prime ma che saranno comunque incorporati nei prodotti), prodotti in corso di lavorazione (di sola produzione interna) e semilavorati (che possono essere anche acquistati da fornitori esterni).

Sono rilevati nella voce Rimanenze anche gli anticipi a fornitori (acconti), che rappresentano “investimenti in magazzino” già effettuati, indipendentemente dalla disponibilità materiale dei relativi beni. Si tratta, in sostanza, di un regolamento parziale e anticipato rispetto al ricevimento della fattura del fornitore.

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