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Codice Iva – Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633

Testo: in vigore dal 01/01/1998

Art. 16 – Aliquote dell’imposta.

(N.D.R.: L’art. 36, comma 5, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, dispone che le cessioni e le importazioni dei beni indicati nella tabella B allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono soggette all’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 19 per cento. Da ultimo l’aliquota del 19 per cento e’ stata elevata al 20 per cento dall’art. 1, comma 1, del D.L. 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 1997, n. 410).

L’aliquota dell’imposta e’ stabilita nella misura del venti per cento della base imponibile dell’operazione. L’aliquota e’ ridotta al dieci per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nell’allegata Tabella A, salvo il disposto dell’art. 34, ed e’ elevata al trentotto per cento (n.d.r.: ora 20 per cento) per quelle che hanno per oggetto i beni elencati nell’allegata Tabella B. Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria di noleggio e simili l’imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili.
(Comma soppresso).

Articolo aggiornato al 05/06/2009

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