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Bonus edili, Bonus facciate, Trust estero, ANC – Ep.16 del 02/03/2023

Benvenuti a GB Informa, rubrica di notizie e aggiornamenti sul mondo contabile e fiscale, organizzata da GB software, una software house specializzata in gestionali per commercialisti e studi.
Iniziamo con le novità del 2 marzo 2023.

Bonus edili

Abbiamo un’audizione alla Camera dell’avvocato Ruffini, direttore dell’Agenzia delle Entrate, che ci parla appunto dei bonus edili. Il direttore fa il punto e ci dice che le banche hanno la capacità fiscale di acquistare ulteriori crediti per 7,2 miliardi e quindi possono assorbire ulteriori compensazioni per tale importo. Sono 111 miliardi i crediti fiscali che derivano dai bonus edili generati dal 2020 sino al primo marzo 2023.

Di questi, circa 62 miliardi derivano dal superbonus 110. Questo è stato detto in audizione il 2 marzo in commissione Finanza alla Camera. Il direttore ha fatto un excursus normativo, ha parlato del decreto rilancio, poi di tutte le modifiche correttive che sono state fatte. Ha spiegato la disciplina e, in realtà, anche le ragioni erariali dovute al fatto che ci sono state dei fenomeni di frode abbastanza rilevanti, e quindi la normativa è stata modificata di conseguenza.

Si è poi arrivati al blocco degli sconti in fattura, delle cessioni del credito e alle opzioni al DL 11 del 2023. Tra l’altro, il DL ha escluso la PA dalla possibilità di acquistare crediti d’imposta e ha limitato la responsabilità del cessionario ai casi di dolo e colpa grave, laddove si va a raccogliere un set documentale ben preciso e, quindi, si va a dimostrare in futuro in accertamento di aver conservato ed effettuato tutti i controlli necessari.

La limitazione delle responsabilità dei cessionari, e i casi di concorso nella violazione con Dolo e colpa grave, dell’articolo 121 comma 6 del decreto rilancio, opera con riferimento a quei crediti da bonus edili per i quali sono stati acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni, le attestazioni dei tecnici. E quindi diciamo che per i crediti invece precedenti, quindi per tutti quei crediti che si sono formati prima dell’ingresso della normativa sul visto di conformità, oggi ora per Allora va conservata questa documentazione, per appunto attestare la responsabilità, sono in caso di Dolo e colpa grave, e quindi appunto per raccogliere il set è documentare anche per queste tipologie di crediti.

Per quanto riguarda quindi la capacità delle banche di assorbire i bonus Ruffini di Chiara che appunto esaminando i dati dei modelli F24 che sono state presentate nel 2022, le banche hanno versato 20 miliardi di euro di tributi e anche di contributi, e quindi possono ragionevolmente ritenersi ricorrenti e quindi hanno utilizzato i compensazione dei crediti per 3,7 miliardi di euro, e quindi altrettanto ricorrenti è possibile andare a effettuare una analisi e vedere che circa 7,2 miliardi, sono quelli di capacità di acquisto di assorbimento ancora da parte delle banche. Tra l’altro 6,9 miliardi per gli anni che vanno dal 2024 al 2026, il 15 miliardi quando si va dal 2027 al 2031, sono appunto su base annua, in media le possibilità di acquistare e assorbire da parte della banca. Quindi questi crediti, quindi di fatto dal 2027 saranno ancor più capienti.

Detto questo sono 9 miliardi di crediti di imposta invece irregolari, di cui 3,6 sono questo progetto di sequestro da parte delle autorità giudiziarie. Ma insomma, le frodi sono state veramente tante.

Nuove norme, codici e nomi per le somme da giochi numerici

Andiamo a vedere le risoluzioni con la numero 13 del 2 marzo. Si tratta dei codici tributo per il versamento con F24 accise da parte dei concessionari di tutte quelle somme che derivano dalla gestione dei giochi numerici a totalizzazione nazionale (GNTN). Alcuni codici sono inediti, mentre altri hanno assunto una diversa denominazione. Inoltre, è cambiata la disciplina in questo campo, con la conseguente soppressione di alcuni codici e l’introduzione di altri.

Capitalizzazione dei costi di transazione prima di operazione di fusione per incorporazione

Quindi vi rimando la risoluzione per i versamenti l’interpello 235, che tratta del caso della capitalizzazione dei costi di transazione prima di un’operazione di fusione per incorporazione. Si tratta dei costi di transazione che sono imputati all’incremento del valore fiscale della partecipazione ai sensi dell’articolo 110 comma 1 lettera B del TUIR.

L’agenzia, con la risposta 235 del 2 marzo, si sofferma sulla corretta applicazione del principio di neutralità fiscale delle operazioni straordinarie, come la fusione per incorporazione. L’articolo 172 del TUIR prevede che non si realizzi nel caso di fusione. Il quesito riguarda il corretto trattamento fiscale applicabile ai costi di transazione sostenuti da una società, come i costi di intermediazione bancaria, finanziaria, le commissioni e altre spese, per un’operazione di acquisizione di una partecipazione totalitaria in un’altra società, attraverso una fusione per incorporazione.

La fusione ha prodotto i suoi effetti il primo novembre 2021, mentre i fini contabili fiscali gli effetti sono stati retrodatati a ottobre 2021. La società ha capitalizzato i costi di transazione, e quindi la partecipazione è stata iscritta nel corso di bilancio tra le mobilizzazioni finanziarie, per un importo corrispondente alla somma del prezzo di acquisto e dei costi di transazione, tenendo conto dell’OIC 21 paragrafo 6.

Sappiamo che questi costi, se capitalizzati al valore delle partecipazioni, hanno rilevanza come incremento del valore fiscale della partecipazione, ai sensi dell’articolo 110 comma 1 lettera B del TUIR. E questo valore, nel rispetto della neutralità di un’occasione per incorporazione, va ereditato dall’incorporante a prescindere dal fatto che sia riclassificata in una funzione di principio contabile adottati da questo o meno.

Quindi, per la neutralità dell’operazione, va di fatto ereditata al valore, e quindi i costi di transazione sostenuti nel corso del 2021, rilevati come incremento del valore della partecipazione acquistata nell’ultimo bilancio chiuso prima dell’operazione di fusione inversa, non possono essere dedotti dalla società istante nel 2021 perché risultano inglobati nel valore fiscale riconosciuto dall’articolo 172 del TUIR.

I costi di transazione, quindi, concorreranno alla formazione del reddito imponibile al momento della cessione della partecipazione stessa. Ai fini IRAP, per le stesse motivazioni che riguardano la neutralità fiscale dell’operazione, i costi di transazione mantengono la loro classificazione come costi accessori rispetto al costo della partecipazione, per cui non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP in generale.

Bonus facciate

Per quanto riguarda il bonus facciate, l’Agenzia delle Entrate ha emesso un interpello il 2 marzo, il quale afferma che un’impresa che esegue dei lavori agevolati dal bonus facciate può cedere il credito corrispondente allo sconto al medesimo intermediario finanziario, ovvero il committente dei lavori. In questo modo, si può anche conteggiare per la detrazione la componente di IVA indetraibile.

L’agenzia analizza un’ipotesi particolare in cui un gruppo bancario commissiona dei lavori per il bonus facciata a un’impresa edile, applica lo sconto in fattura all’impresa edile e poi cede il relativo credito alla stessa banca che è committente. Questa condotta è lecita secondo l’agenzia, poiché non vi è un’espressa preclusione normativa. I cessionari banche intermediari finanziari che sono iscritti all’albo ai sensi del 106 del TUB possono riacquistare nell’ambito della propria attività creditizia e finanziaria anche i crediti che si originano dalla realizzazione di un intervento da loro stessi commissionato a una terza ditta.

Per quanto riguarda l’IVA, la circolare 30E del 2020, in linea con quanto anche chiarito con la circolare 2E del 2020, sottolinea che l’IVA totalmente indetraibile, come il caso appunto dell’opzione della dispensa degli obblighi di fatturazione, costituisce una componente di spesa agevolabile. Pertanto, è un onere accessorio di diretta imputazione del costo del bene degli interventi agevolati e può essere considerato valido all’interno del calcolo.

Questa soluzione è in linea anche con quanto espresso dall’agenzia in altri documenti di prassi, ad esempio dal documento 297 del 2002 e dalla circolare 137 del 1997.

Trust Estero

Per quanto riguarda invece il Trust estero, ricordiamo che la risposta 237 del 2 marzo verte sulla tassazione ai fini delle dirette e indirette attribuzioni che provengono da un Trust estero a un beneficiario residente in Italia, nonché agli obblighi connessi relativi al monitoraggio fiscale.

Gli aspetti che l’Agenzia delle Entrate analizza nel 237 del 2 marzo sono questi: per i Trust non residenti che non hanno rilevanza in Italia, si considerano solo i redditi prodotti nel territorio dello stato in senso dell’articolo 73 comma 1 lettera D del TUIR.

Comunicato ANC

Per quanto riguarda il comunicato della ANC, che ci sentiamo di evidenziare, si ritiene che le soluzioni prospettate dall’Associazione Nazionale Commercialisti debbano essere valutate dal governo. Perché, sono, diciamo, favorevoli, si ritiene indispensabile – dice appunto l’associazione – che si smobilizzino i crediti di imposta per le domande già presentate e accettate nei cassetti fiscali da parte dei cessionari, permettendo di utilizzare subito, senza alcun limite temporale, in compensazione in F24 in crediti.

Quindi, non attendendo i quattro anni, cinque anni, a seconda che la spesa sia stata sostenuta nel 2022 o nel 2021 per il superbonus, su questo punto la proposta della ANC è quella di andare a cercare di ridurre l’impatto di questa misura sulla finanza pubblica e ad esempio per vedere in contraltare un’imposta sostitutiva del 3% sui crediti smobilizzati.

E appunto così si creerebbe un extra profitto che permetterebbe il recupero immediato di un’entrata straordinaria per le casse dello Stato, e quindi il ricorso alla remissione in bonus come ulteriore proposta, tramite lo strumento del ravvedimento operoso, per tutti quei contratti preliminari di vendita che sono stati non registrati in precedenza rispetto alla data del DL 111 del 2023.

Quindi, tenendo conto anche del fatto che i contratti preliminari non contemplano l’obbligo della registrazione, da un lato la possibilità di utilizzare in F24 da subito i crediti, non attendere la quota annuale, e in contraltare il versamento della sostitutiva al 3% sullo smobilizzo, dall’altro appunto il ricorso alla remissione in bonus, per andare oltre il blocco dei crediti soprattutto per quelle realtà dove si tratta ad esempio del sisma bonus acquisti, per contratti preliminari di vendita che sono stati non registrati, ma erano precedenti appunto alla data di entrata in vigore del decreto del decreto blocca crediti.

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