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Bonus Edili, Credito d’imposta, codici tributo Ep.08 del 20/02/2023

Benvenuti a GB Informa, rubrica di notizie e aggiornamenti sul mondo contabile e fiscale, organizzata da GB software, una software house specializzata in gestionali per commercialisti e studi.
Andiamo a vedere le novità del 20 febbraio del 2023.

Sblocco dei crediti da bonus edili

Partendo subito dallo sblocco dei crediti da Bonus Edili, con l’incontro che c’è stato tra governo – in particolare il ministro Giorgetti – e le associazioni di categoria di ANCE e ABI, quindi dei costruttori piuttosto che degli intermediari finanziari, il governo risponde alle richieste che sono state mosse e decide di far ripartire le acquisizioni da parte delle banche fino al raggiungimento del loro plafond fiscale, della loro capienza.

Una volta che le banche avranno esaurito il plafond, si potrà pensare a estendere eventualmente l’utilizzo in compensazione in F24 di questi crediti. Quindi, la posizione del ministro e del MEF, sul tema decreto di imposta che derivano dai bonus edili, che sono bloccati nei cassetti fiscali delle imprese italiane, potrebbero avere questo sfogo, un primo canale bancario fine esaurimento e poi le compensazioni dei modelli F24 con i debiti dei clienti, in modo da liberare più spazio per i nuovi crediti.

Detto questo, c’è ovviamente incertezza nel sistema nel mercato e l’incertezza delle banche avevano portato un blocco che viene risolto, dice il ministro con il dl11 del 2023, che trova tutto un set documentale per limitare la responsabilità del soggetto cessionario o del fornitore che applica lo sconto in fattura, e quindi con l’acquisizione di questo set documentale, le banche dovrebbero sentirsi più tranquille nella posizione dei crediti.

In realtà, il problema riguarda l’edilizia libera, quindi gli interventi, ad esempio di installazione di infissi e di caldaie. La norma fa salvi i lavori avviati, quindi già avviati, ma non tutela chi ha già effettuato l’ordine, magari avendo già pagato un acconto e non ancora materialmente provveduto all’installazione materiale.

Il Governo è disposto, dice Giorgetti, a far rientrare nella disciplina transitoria tutti gli ordini che sono stati perfezionati alla data del 16 febbraio 2023.

Ora, sulla questione della contabilizzazione dei crediti, impone la Commissione Europea in una notte inviata al 20 febbraio del 2023 all’ansa. Ha sottolineato che non ha alcun impatto diretto sul debito, ma lo ha sul deficit. Questo impatto dipenderà da come saranno considerate, cioè se verranno conteggiate come spesa pubblica o come minori entrate, questo pacchetto di bonus che è stato previsto normativamente dal dei precedenti governi.

Credito d’imposta sull’acquisto dell’AD blue

Ricordiamo che è stato pubblicato poi in Gazzetta Ufficiale, sempre del numero 43 del 20 di febbraio del 2023, il decreto del Ministero delle Infrastrutture della mobilità sostenibili del 30 settembre 2022. Il decreto entra in vigore quindi allo stesso giorno di pubblicazione della Gazzetta, ovvero il 20 febbraio 2023. Esso riguarda soggetti che svolgono un’attività di autotrasporto su strada di merci per conto terzi. È previsto un credito d’imposta del 15% sull’acquisto del componente AdBlue, per le spese sostenute nel 2022.

Questo credito d’imposta può essere usato in compensazione in F24 telematico. La procedura di concessione dell’agevolazione passa attraverso un’istanza, che deve essere presentata su una piattaforma informatica dell’Agenzia delle Dogane. Le Dogane comunicheranno poi tutti i nominativi di coloro che hanno fatto richiesta del credito d’imposta, e l’agenzia delle entrate verificherà che venga utilizzato in maniera corretta, senza superare i limiti in F24 telematico.

Ora, questo credito non è superiore a 500.000 Euro per azienda e può essere cumulato con quello dell’articolo 3 del DL 50 2022. Si tratta di un credito d’imposta pari al 15% della spesa sostenuta dall’anno 2022 al netto dell’IVA per acquistare la componente AdBlue necessaria per la trazione dei mezzi di trasporto utilizzati per l’esercizio dell’attività svolta dagli autotrasportatori su strada di merci per conto terzi. Il decreto definisce i criteri e le modalità di erogazione. Ricordiamo che prevede non solo il recupero laddove venga fruito in modo indebito il credito, ma prevede anche un invio dell’istanza con – dato che le risorse sono scarse – l’erogazione prioritaria a coloro che presentano prioritariamente l’istanza.

È subordinata all’autorizzazione comunitaria, quindi attendiamo comunque l’ok da Bruxelles. Il decreto entra in vigore lo stesso 20 febbraio del 2023. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto di medesimo i costi, ma sempre nel limite del costo sostenuto. Non è tassato e può essere utilizzata nell’F24 solo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione degli elenchi dei beneficiari. Non è soggetto al limite della legge 244 del 2007 articolo 1 comma 53 e nemmeno alle limitazioni da 388 del 2000. Quindi né da quadro RU né nel limite di compensazione annuale.

Attenzione, quindi, poiché le istanze devono essere presentate e verrà erogato il credito a seconda dell’ordine di arrivo delle richieste nei limiti delle risorse disponibili.

Istituzione dei codici tributo

Ricordiamo che è stato istituito, con la risoluzione numero 9 del 20 febbraio, anche il Codice Tributo per il versamento parziale delle somme da 36 bis. Quindi, se andiamo a vedere questa risoluzione, troveremo tutti i codici tributo da utilizzare laddove andassimo a versare ad esempio il credo di imposta prima casa under 36, piuttosto che l’ecobonus veicoli categoria M1 usati, oppure il Tax Credit Industrie e tecniche, il Tax Credit di formazione e ricerca.

Revisori legali e controlli di qualità sugli incarichi

È stato anche previsto, da parte di un comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la possibilità che venga costituito un comitato consultivo per la revisione. In sostanza, i revisori legali verranno sottoposti a un controllo di qualità sugli incarichi. Sappiamo che normativamente era previsto, con la determina del 17 febbraio 2023 la numero 28368, il Ministero costituisce il comitato consultivo proprio in materia di controlli della qualità. A questo comitato sono assegnati quindi i compiti di analisi e di studio in materia di controlli della qualità sui revisori e anche sulle società di revisione che sono titolari di incarichi. Tra l’altro, il comitato sarà composto da 15 esperti, che sono funzionali poi alla consulenza tecnica di professionalità qualificata in materia di controllo di qualità su questi incarichi. Il comitato avrà ad oggetto l’analisi dello studio, appunto di queste casistiche. Entro il 30 giugno 2023 dovrà terminare i propri lavori, cioè andando a stilare quelle che sono le regole per controllare l’attività dei revisori.

Concessione in uso di software

Ricordiamo anche il principio di diritto numero 5 del 20 febbraio 2023 che riguarda la concessione in uso di software.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la qualificazione dei compensi per l’uso, la concessione in uso di software, in ambito internazionale, avviene secondo delle modalità che sono stabilite nell’ambito delle convenzioni contro le doppie imposizioni e precisa che ai fini fiscali la tassazione del trasferimento di software dipende dalla natura dei diritti che il cessionario acquisisce.

Quindi ci dice che in ambito internazionale la norma deve essere coordinata con quella convenzionale che tipicamente include tra le royalties i compensi corrisposti appunto per l’uso e la concessione e l’uso dei diritti d’autore su opere letterarie, scientifiche, artistiche, eccetera.

Quindi chiarisce che, a fronte della concessione in uso del diritto d’autore su un programma, lo sfruttamento dei diritti che appartengono esclusivamente al titolare del diritto d’autore, quindi i pagamenti sono effettuati verso questi soggetti beneficiari a fronte di questo servizio.

Tenuto conto dell’ordinamento italiano di chiarimenti del commentario al modello OCSE, l’agenzia conclude che i compensi che sono corrisposti per la concessione del diritto di usare, riprodurre e distribuire il programma, in casi in cui ciò costituirebbe una violazione del diritto d’autore, vengano regolati per la ripartizione della protesta impositiva dalla pertinente norma del trattato.

Quindi dalle convenzioni contro le doppie imposizioni tra due stati coinvolti.

Ricordiamo che il 21 di febbraio è in corso di approvazione il decreto 5 del 2023, decreto trasparenza sui prezzi di carburante, che ha avuto diverse modifiche in sede emendativa e che verrà approvato oggi dalla camera, vi daremo conto delle novità per gli esercenti, attività di distributori, di pompe di benzina, di gasolio, gas GPL, sia sulla rete autostradale che non.

Inoltre, è in conversione anche il decreto milleproroghe quindi attendiamo anche in questo caso eventuali modifiche che vengono apportate in sede di modifica.

 

 

Non mi resta che ringraziarvi per l’attenzione e augurarvi un buon lavoro.

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