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L’Agenzia delle entrate, con la Circolare del 9 novembre 2023, n. 31/E, ha reso i primi chiarimenti in merito al rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi previsto dall’articolo 4 del DL n. 145/2023.

Normativa

La norma richiamata prevede, per il solo periodo d’imposta 2023:

  • il differimento dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 della scadenza del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi, modello Redditi PF 2023, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL
  • la possibilità di versare tali somme entro il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2024.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi.

Chiarimenti Agenzia delle Entrate

L’Agenzia toglie i dubbi in merito all’ambito soggettivo di applicazione della misura, precisando che possono usufruire del differimento del versamento i contribuenti che, contestualmente, siano:

  • titolari di partita IVA;
  • abbiano dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170mila euro.
  • Con riguardo all’impresa familiare e all’azienda coniugale è specificato che il rinvio è applicabile esclusivamente al titolare e non anche ai suoi collaboratori.

Sono esclusi dalla proroga:

  • le persone fisiche non titolari di partita IVA;
  • le persone fisiche titolari di partita IVA che, con riferimento all’anno d’imposta 2022, abbiano dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 170.000 euro;
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche.

La circolare precisa, inoltre, che rientra nel rinvio anche il versamento, in un’unica soluzione, dell’acconto relativo alle imposte sui redditi.

Quanto alla verifica del superamento della soglia dei 170 mila euro, l’Agenzia ha precisato che occorre fare riferimento ai compensi, nonché ai ricavi di cui all’articolo 57 del Tuir, dichiarati per il periodo d’imposta 2022.

Al riguardo, con specifico riferimento a questi ultimi, tenuto conto del dato letterale della norma, che fa generale riferimento ai ricavi, occorre prendere in considerazione l’intera categoria degli stessi, di cui all’articolo 85 del Tuir. Qualora la persona fisica eserciti contestualmente un’attività di lavoro autonomo e un’attività d’impresa, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate.

Per quanto concerne le persone fisiche che esercitano attività agricole o attività agricole connesse (per esempio agriturismo, allevamento, eccetera) – le quali fruiscono del differimento solo laddove, nel 2022, siano anche titolari di reddito d’impresa – in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione Iva 2023).

Se il contribuente non è tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, rileva l’ammontare complessivo del fatturato del 2022 (dovendosi tener conto, oltre che delle operazioni certificate tramite fattura, di quelle i cui corrispettivi siano oggetto di memorizzazione e trasmissione telematica). Nel caso in cui il soggetto abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, si tiene conto del volume d’affari complessivo degli intercalari della dichiarazione IVA.

Dott.ssa Mariangela Paparusso

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