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Podcast di informazione per Tributaristi e Fiscalisti, per darti un aggiornamento costante e quotidiano su Fisco e Lavoro.

Circolare settimana 39

Episodio 82 – Differenza tra reddito ed ISEE

Molte volte può capitare di confondersi nel valutare la differenza tra reddito e ISEE. Per avere accesso ad alcuni servizi a prezzo agevolato, come ad esempio l’istruzione in determinate facoltà universitarie, viene richiesto l’ISEE familiare. Mentre per altre forme di agevolazione si richiede qual è il reddito percepito.

Il reddito fa riferimento sostanzialmente al denaro percepito da ricavi di diversa natura: possono derivare dallo stipendio nel caso di lavoro dipendente, dalle entrate economiche nel caso di lavoro autonomo, o da una rendita di altro tipo.

L’ISEE invece individua qual è la situazione economica di una specifica famiglia nel suo complesso. Sapere qual è l’ISEE esatto di un nucleo familiare può garantire l’accesso a un’agevolazione economica per diversi servizi, e di fatto offre un’indicazione generale su quale è lo stato economico della famiglia.

In entrambi i casi, sia per l’ISEE che per il reddito dichiarato, si può incorrere in sanzioni se si comunicano in modo errato o fuorviante i dati alle autorità o al fisco. Sono previste pesanti sanzioni per chi accede alle agevolazioni tramite dichiarazioni false.

Vediamo in questo podcast qual è la differenza tra reddito e ISEE e quando è utile conoscere queste informazioni.

Reddito: non deriva solamente dal lavoro

Il reddito può derivare da diversi tipi di ricavi, non solamente dal lavoro di tipo dipendente. Il reddito da lavoro infatti consiste in una somma di denaro corrisposta dal datore di lavoro nel caso del lavoratore subordinato.

Il cittadino percepisce un reddito nel momento in cui lavora tramite specifici contratti con aziende o imprese. Il lavoro autonomo invece genera redditi diversi, che derivano non unicamente da un datore di lavoro, ma da più committenti. Sia nel caso di lavoro autonomo che subordinato, ci si trova di fronte a redditi che il cittadino è obbligato a dichiarare, superata una certa cifra all’anno.

Il reddito però non deriva unicamente dal lavoro, perché esistono altri tipi di redditi: i redditi fondiari, ad esempio, sono l’esempio più semplice per quanto riguarda altri tipi di reddito esistenti. Il reddito fondiario deriva dai ricavi percepiti nel caso in cui il cittadino risulti proprietario di un immobile e decida di porre lo stesso in affitto a terzi.

In questo caso il reddito deriva dagli introiti che corrispondono al pagamento del canone di affitto da parte degli inquilini. Anche questo tipo di reddito va dichiarato, per obbligo di legge. Altri redditi infine derivano da azioni di tipo finanziario e dalla partecipazione presso società.

Dichiarazione dei redditi: come funziona

La dichiarazione dei redditi è una procedura obbligatoria per i cittadini italiani che percepiscono redditi di diversa natura. Durante la dichiarazione dei redditi il cittadino è tenuto a dichiarare tutti gli introiti in denaro che percepisce, che si tratti di redditi da lavoro autonomo o subordinato, da pensione, da terreni o immobili, o redditi da capitale, da società.

In base ai redditi percepiti, si procede alla dichiarazione utilizzando diversi modelli a seconda del caso specifico. Quest’anno l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei cittadini un modello precompilato che deve essere visionato, confermando o modificando i dati.

In base ai redditi percepiti infatti viene anche stabilita qual è la tassazione prevista per il singolo soggetto, in base alle imposte specifiche sui redditi, come l’IRPEF. A questo punto il cittadino può procedere al versamento delle imposte, che avviene o tramite busta paga, direttamente con il datore di lavoro, oppure tramite il versamento nel caso di lavoratori autonomi.

Per procedere alla dichiarazione dei redditi è importante rivolgersi a professionisti o uffici abilitati ad assistere i cittadini per questo tipo di pratiche.

In base ai redditi percepiti, è possibile anche ottenere particolari agevolazioni fiscali, sia sulle stesse imposte sia per categorie specifiche di beneficiari. Molti di questi bonus, per esempio, potrebbero essere richiesti dalle famiglie con figli, per sostenere i costi per i figli stessi.

Isee: cos’è e a cosa serve

L’attestazione ISEE invece è un numero, un valore che fa riferimento alla situazione economica complessiva del nucleo familiare. Il nucleo familiare include i componenti in base allo stato di famiglia all’anagrafe, ovvero che risultano far parte della famiglia in base alla residenza.

Conoscere l’ISEE del nucleo può essere indispensabile per accedere ad alcuni aiuti dello stato o dell’INPS proposti proprio per sostenere le spese economiche dei figli.

L’ISEE tiene conto dei diversi redditi percepiti da tutti i componenti del nucleo famigliare, figli inclusi se questi percepiscono un reddito. Inoltre, include anche tutte le informazioni relative ai possedimenti immobiliari, ovvero in base al patrimonio immobiliare.

Ci sono diversi casi in cui è possibile che nel calcolo ISEE risultino a carico anche figli maggiorenni, se questi sono impegnati nello studio, anche se sono residenti al di fuori dell’abitazione dei genitori.

Per calcolare l’ISEE è necessario rivolgersi a centri Caf o a professionisti abilitati, e conoscere qual è il valore dell’ISEE del nucleo familiare può garantire l’accesso a sconti su diversi servizi, e agevolazioni di diverso genere.

Dichiarazione isee: a cosa può servire

La dichiarazione dei redditi e il valore corrispondente all’ISEE del nucleo familiare possono essere informazioni molto preziose per diversi motivi. Da un lato la dichiarazione dei redditi è obbligatoria per poter pagare le imposte, e ogni cittadino che supera una certa soglia di reddito annuale deve presentare la dichiarazione.

Dall’altro lato, procedere con la dichiarazione dei redditi garantisce anche esenzioni o agevolazioni sulle imposte, relative per esempio a specifiche spese a carico dei cittadini annualmente.

In sede di dichiarazione dei redditi è possibile, per esempio, presentare tutte le spese mediche e veterinarie effettuate durante l’anno, per ottenere delle agevolazioni particolari sulle imposte delle stesse spese.

Ma anche la dichiarazione del valore ISEE può essere altrettanto utile in diversi frangenti. Primo tra tutti, il pagamento della frequenza all’università dei figli maggiorenni. Nel caso in cui l’attestazione ISEE riveli una situazione reddituale della famiglia entro una certa soglia, molte università propongono prezzi agevolati per l’accesso ai corsi.

Conoscere il proprio stato reddituale e l’attestazione ISEE può essere utile anche nel caso in cui si vuole accedere a particolari aiuti proposti dallo stato in particolare in questo periodo storico, come i contributi a fondo perduto proposti dal Decreto Sostegni.

Sanzioni nel caso di false dichiarazioni

Nel caso di false dichiarazioni dei redditi, oppure del valore ISEE del nucleo famigliare, si può incorrere a diverse sanzioni, specialmente quando queste dichiarazioni falsa garantiscono l’accesso a sconti e agevolazioni di varia natura.

Nel caso delle dichiarazioni dei redditi, è sanzionabile il cittadino che omette di dichiarare i redditi percepiti durante l’anno, ma non solo. Si può parlare anche di evasione fiscale nel caso in cui gli importi risultino elevati e non dichiarati. Per questo motivo l’Agenzia delle Entrate effettua controlli mirati e può comunicare tramite lettera che sussistono errori o mancanze di diversa natura.

Inoltre l’evasione fiscale è sempre di più sotto al mirino dei controlli del fisco negli ultimi anni. Anche la falsificazione del valore ISEE può comportare sanzioni e la perdita dei benefici acquisiti, se ciò accade.

Ascolta l’episodio 82 – Differenza tra reddito ed ISEE

Episodio 83 – Omesso versamento delle ritenute e dei contributi: Reato?

L’omesso versamento di ritenute dovute o certificate viene considerato un reato qualora l’importo totale sia pari o supera i 10mila€ per ciascun periodo d’imposta e prevede una carcerazione dai 6 mesi ai 3 anni con una multa fino a 1.032€.

Il datore di lavoro che non versa i contributi ai dipendenti è soggetto a provvedimenti penali secondo l’articolo 10 bis D.Lgs. n. 74/2000. Si tratta di un’evasione fiscale dove la Corte di Cassazione ha ben chiarito e specificato:

“L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione“

In sostanza il datore di lavoro deve pagare i contributi ai suoi dipendenti entro una data prestabilita, solitamente il 16 del mese. Il periodo individuato dalla Cassazione va dal 16 gennaio al 16 dicembre dell’anno interessato.

La contestazione della mancanza dei pagamenti può avvenire procurando la documentazione obbligatoria, ovvero quello che i datori di lavoro devono presentare ai propri dipendenti: buste paga e comunicazioni INPS degli importi sulla retribuzione tramite i modelli DM10. Un’altra prova è costituita dalla testimonianza degli ispettori dell’INPS che hanno svolto le indagini e gli accertamenti.

Il reato dell’omesso versamento di ritenute si prescrive secondo la norma dell’art. 157 c.p in sei anni, i quali decorrono dalla consumazione.

Omesso versamento di ritenute quando è reato

Pagare i contributi è un obbligo previsto dalla nostra legge ed è un argomento da prendere piuttosto seriamente, specialmente se si è dei datori di lavoro. Sono infatti queste figure che devono applicare le trattenute previdenziali ed assistenziali di legge. Il lavoratore, salvo casi eccezionali, non dovrà fare nulla perché saranno già considerate sul totale dello stipendio netto ricevuto.

L’omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali viene considerato un reato proprio, ovvero può essere commesso solo dal soggetto che in questo caso si raffigura come datore di lavoro.

Viene considerato reato quando l’importo mancante equivale o supera i 10.000€ annui e potrà essere recluso in un periodo che varia dai 6 mesi ai 3 anni includendo una multa che può arrivare fino ai 1.032€.

Il reato in questione entra nella fascia della giurisprudenza che riguarda i reati penali economici ed è coperto dal D.lgs. n. 74/2000 dove con l’art. 10 bis, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, dove l’omesso versamento penalmente rilevante riguarda le ritenute d’acconto certificate dal contribuente o dichiarate in seno alla dichiarazione annuale di sostituto d’imposta.

Si tratta quindi di reati tributari secondo i quali la Corte di Cassazione ha stabilito dei principi che corrispondo alle certificazioni necessarie per non incappare in una sanzione o punizione legale: non basterà presentare il modello 770 ma dovranno essere presentate le prove del rilascio delle certificazioni ai sostituiti d’imposta.

Cosa succede se l’importo non supera i 10.000 euro?

Qualora i contributi non versati dai datori di lavoro non superassero i 10mila€ annui, non viene prevista una sanzione penale ma solo una sanzione amministrativa che può variare dai 10mila€ fino ai 50mila€, in base a quanto grave sia la situazione.

È con una legge del 2016 che è stata eliminata la sanzione penale indiscriminata andando a punire a livello penale, tanto da considerare una reclusione fino a 3 anni, solo per i casi più gravi e recidivi.

Omesso versamento delle trattenute: esclusione di punibilità

Sono previste delle clausole anche per quei datori di lavoro che superano la soglia dei 10mial€ annui: esclusione dalla punibilità penale.

Si può richiedere questa formula qualora non si abbiano dei precedenti penali di simile competenza ed il datore di lavoro dichiara di versare l’omesso versamento di ritenute entro tre mesi dalla contestazione.

Una volta compiuti tutti i pagamenti previsti, ovviamente entro i termini previsti, la sanzione amministrativa viene estinta.

Modello 770 cos’è

È un modello utilizzato dalle Amministrazioni dello Stato per la dichiarazione dei dati riguardante le ritenute effettuate, i versamenti eseguiti, ecc…

Le comunicazioni che avvengono tramite questo formato consistono in:

  • i dati relativi alle ritenute operate su dividendi;
  • i proventi da partecipazione;
  • i redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria;
  • i versamenti effettuati;
  • i dati delle compensazioni operate;
  • i crediti d’imposta utilizzati;
  • i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

Il modello 770 deve essere inviato solo per via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre dell’anno successivo rispetto a quello in cui si riferiscono i dati.

Episodio 83 – Omesso versamento delle ritenute e dei contributi: Reato?

Episodio 84 – Reddito o Patrimonio?

Spesso può accadere di essere tratti in confusione parlando di reddito e patrimonio. Si tratta in entrambi i casi di termini che fanno riferimento a ciò che è posseduto o guadagnato dal soggetto, e può essere utile conoscere la differenza soprattutto nel momento in cui si procede a dichiarare il reddito percepito, o il patrimonio posseduto.

Al fine di calcolare per esempio l’attestazione ISEE, il soggetto deve necessariamente presentare i dati che riguardano il reddito percepito, che può derivare da diverse fonti, e le informazioni relative al patrimonio, che può essere mobiliare o immobiliare.

spieghiamo qual è la differenza tra reddito e patrimonio, e nello specifico individuando da cosa può essere derivato il reddito e da cosa il patrimonio. Conoscere la differenza è utile in particolari circostanze, ed è possibile accedere a specifiche detrazioni fiscali presentando correttamente queste informazioni.

Per ottenere un’attestazione ISEE è necessario presentare la situazione reddituale e patrimoniale, e nel caso di errori o mancanze gravi, si può incorrere in sanzioni.

Vediamo qui quando questo accade.

Il reddito fa riferimento alla ricchezza accumulata dal soggetto. Il reddito può provenire da diverse fonti, ma riguarda sempre un accumulo di denaro da parte del soggetto. Il reddito da lavoro, per esempio, deriva dallo svolgimento di una determinata attività, e può essere per esempio reddito da lavoro dipendente o autonomo. Il reddito è il flusso del denaro recepito in un determinato periodo.

Per questo motivo quando si procede con la dichiarazione dei redditi, si dichiara solitamente qual è il reddito percepito dal proprio lavoro, ovvero svolgendo attività lavorative che possono essere di tipo subordinato (quando il soggetto lavora per un altro soggetto, azienda o impresa) oppure reddito da lavoro autonomo, nel caso in cui svolge la libera professione.

Il reddito però non deriva unicamente dal lavoro: esistono redditi che derivano per esempio da capitali, società o di tipo fondiario. Vediamo brevemente quali sono le diverse tipologie di reddito:

  • Reddito da lavoro dipendente: in questo caso il soggetto cumula un reddito in base all’attività lavorativa che svolge, con assunzione regolare o tramite diversi tipi di contratti esistenti nel mercato del lavoro. Il reddito può derivare anche dall’assunzione presso enti pubblici;
  • Reddito da lavoro autonomo: il reddito è cumulato lavorando in autonomia, come freelance o libero professionista. In questo caso il reddito deriva dallo svolgimento della professione, come ad esempio l’avvocato, il medico, lo psicologo, e così via;
  • Reddito di capitale: questa tipologia di reddito deriva da redditi diversi dagli altri, in quanto fanno riferimento ad attività di natura finanziaria;
  • Reddito di società: qui rientrano i redditi derivati dal possedimento di azioni presso società;
  • Reddito fondiario: si tratta di un reddito che viene percepito da un proprietario che pone per esempio un immobile in affitto ad altri soggetti. In questo caso il reddito è costituito dal canone di affitto che i soggetti pagano al proprietario.

Il patrimonio è molto diverso dal reddito. In base a quanto detto prima, il reddito di fatto costituisce un ricavo del soggetto, in forma di ricchezza, derivato da determinate attività o specifiche azioni. Il patrimonio invece fa riferimento ai beni posseduti dal soggetto.

Beni che possono essere mobili o immobili, a seconda delle specificità. Il patrimonio mobiliare si differenzia da quello immobiliare per la sua flessibilità. Il patrimonio mobiliare infatti può essere rappresentato da: un conto corrente, gli investimenti fatti.

Il patrimonio immobiliare invece è determinato dal possedimento di beni come case, zone fabbricabili, i terreni, le abitazioni con relative pertinenze. Tutto ciò che fa riferimento al suolo, e quindi non è flessibile, ma è, relativamente, stabile, fa parte del patrimonio immobiliare.

La differenza tra patrimonio e reddito è sottile, eppure entrambi concorrono a stabilire qual è l’ISEE di un nucleo familiare. L’ISEE viene stabilito dalla situazione familiare generale, e comprende i redditi di tutti i componenti del nucleo, la situazione patrimoniale mobiliare e immobiliare.

Il calcolo dell’ISEE può essere necessario per diverse finalità: per l’iscrizione ad un corso di laurea e a stabilirne il costo, per determinare l’accessibilità ad un bonus specifico messo a disposizione dallo stato o per individuare una particolare agevolazione fiscale.

Quando viene determinato l’ISEE, si procede con un calcolo che comprende il patrimonio mobiliare e immobiliare, oltre alla situazione reddituale di tutta la famiglia. Esistono tuttavia delle sanzioni nel caso in cui i dati reddituali o patrimoniali siano errati o mancanti.

Accedere a particolari agevolazioni fiscali presentando un ISEE non corretto, in cui mancano le dichiarazioni di redditi o patrimoni, può comportare sanzioni amministrative di diverso genere. In generale i cittadini possono affidarsi a centri CAF, commercialisti o esperti per procedere alla dichiarazione dei redditi e dello stato patrimoniale per il calcolo dell’ISEE.

Chi beneficia di agevolazioni non spettanti, rischia di perderle, di essere multato e la sanzione in denaro può essere molto alta.

Ascolta l’episodio 84 – Reddito o Patrimonio?

Episodio 85 – Conto corrente estero. Quadro RW

Il CONTRIBUENTE che apre un conto corrente all’estero, sia all’interno della UE che fuori, deve adempiere a specifici obblighi dichiarativi: questi è tenuto al rispetto della normativa sul monitoraggio fiscale con la compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi. In alcuni casi è previsto anche il pagamento dell’imposta patrimoniale IVAFE.

Quando deve essere dichiarato un conto estero?

Le persone fisiche gli enti non commerciali e le società semplici fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell’articolo 2 e 5 del DPR n. 917/86 (TUIR), sono tenute a rispettare gli obblighi previsti dalla disciplina sul monitoraggio fiscale delle attività finanziarie estere. In particolare, questi soggetti, nel momento in cui entrano in possesso di un’attività finanziaria (conto corrente, azioni, obbligazioni, gestione patrimoniale, etc) detenuta in Paese estero, sono tenuti a verificare il rispetto di questa disciplina fiscale.

Infatti, con specifico riferimento ai conti correnti, nel quadro RW del modello Redditi (P.F. Enc e S.P.) deve essere riportato il valore degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. L’obbligo di compilazione del quadro RW scatta anche nel caso di detenzione di un conto estero.

L’obbligo di monitoraggi fiscale.

L’articolo 2, comma 4-bis, del D.L. n. 4/2014, convertito in Legge n. 50/2014, modificato dalla Legge n. 186/2014 prevede l’obbligo di monitoraggio per le i conti correnti detenuti all’estero, il cui valore massimo giornaliero raggiunto nel periodo d’imposta sia superiore alla soglia di 15.000 euro. Questo significa che se detieni un conto estero che nell’anno, non ha mai superato (anche solo per un giorno) i 15.000 euro, non sei tenuto a rispettare la disciplina sul monitoraggio. In caso contrario, deve essere compilato il quadro RW del modello Redditi P.F.

L’obbligo di compilazione del quadro RW, tuttavia, sussiste per il contribuente anche laddove lo stesso sia necessario ai fini del calcolo dell’IVAFE (imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero). L’obbligo di segnalazione del conto corrente estero ai fini del pagamento dell’IVAFE scatta nel caso in cui la consistenza media del conto estero sia superiore alla soglia di 5.000 euro.

Di conseguenza, la compilazione del quadro RW potrebbe portare ad alcune situazioni particolari, come ad esempio:

  • Conto corrente estero con giacenza media maggiore di 5.000 euro ma che, nel corso dell’anno, non ha superato come valore massimo i 15.000 euro. Il quadro RW andrà compilato esclusivamente ai fini IVAFE;
  • Conto corrente estero con giacenza media inferiore a 5.000 euro ma che, come valore massimo, ha superato i 15.000 euro. Il quadro RW deve essere compilato soltanto ai fini del monitoraggio fiscale.

La segnalazione nel quadro RW del conto estero deve essere effettuata anche per quanto riguarda i possessori diretti del conto. Questo significa che anche il soggetto che ha la disponibilità del conto estero, e che può eseguirvi sopra operazioni, è tenuto alla segnalazione. Tale soggetto è definito “beneficiario effettivo“.

Questa situazione può sovente verificarsi quando il conto estero è formalmente intestato ad un trust, oppure una fondazione e le somme depositate sono nella piena disponibilità del contribuente residente in Italia.

Cosa si rischia se non dichiari il conto corrente estero?

L’Amministrazione finanziaria italiana ha la possibilità di individuare un conto corrente estero non dichiarato e di ricondurre le relative operazioni al titolare. Questa individuazione avviene attraverso l’utilizzo di strumenti utili per lo scambio di informazioni fiscali con lo Stato estero in questione.

Negli ultimi anni moltissimi Stati si sono impegnati per incrementare il livello di trasparenza fiscale internazionale attraverso il reciproco scambio di informazioni con l’obiettivo di combattere l’evasione fiscale internazionale. Per quanto riguarda gli Stati dell’Unione Europea opera lo scambio automatico delle informazioni fiscali, di cui alla Direttiva 2011/16/UE. Si tratta della Direttiva che ha sostituito la precedente Direttiva 2003/48/CE, da ultimo integrata dalla Direttiva 2014/10/CE.

Particolare attenzione deve essere posta sulla questione riguardante la compatibilità del segreto bancario, ancora presente in molti Stati (Panama, Singapore e Hong Kong su tutti), con la normativa dell’Unione Europea, che pur non imponendo di modificare le proprie disposizioni interne, prevede che questi Paesi non possano opporsi allo scambio di informazioni con gli altri Stati UE, eccependo in questo modo il proprio segreto bancario interno.

Ne deriva che gli Stati esteri UE sono tenuti a trasmettere all’Italia anche le informazioni fiscali utili ad identificare i contribuenti italiani che detengono conti esteri non dichiarati all’Amministrazione finanziaria italiana.

Informazioni che potrebbero essere utilizzate per accertare eventuali imposte evase e le relative sanzioni per gli obblighi di monitoraggio fiscale dei capitali detenuti all’estero.

La prospettiva è che il sistema di scambio di informazioni sia destinato a diventare globale. Questo per effetto dell’entrata in vigore della Convenzione multilaterale MCAA (Common Reporting Standard Multilateral Competent Authority Automatic Exchange of Financial Account Information) elaborata dall’OCSE. A partire dal 2017 gli Stati hanno iniziato a scambiarsi le informazioni necessarie per contrastare l’evasione fiscale internazionale.

La mancata compilazione del quadro RW nel caso in cui la presentazione dello stesso è richiesta ai fini del monitoraggio fiscale costituisce una violazione formale. Questo anche nel caso in cui ci si trovi di fronte ad una mancata o infedele dichiarazione del conto estero. A tale omissione è applicabile il regime sanzionatorio previsto dall’articolo 5 del D.L. n. 167/90, modificato dalla Legge n. 97/2013 (“Legge Europea 2013”), che ha così differenziato le sanzioni:

  • Sanzione fissa di 250,00 euro in caso di presentazione del quadro RW tardivo, entro 90 giorni dal termine ordinario;
  • Sanzione variabile dal 3% al 15% di quanto non dichiarato è detenuto in Paesi non Black List;
  • Sanzione variabile dal 6% al 30% di quanto non dichiarato è detenuto in Paesi Black List.

Le sanzioni si applicano anche nel caso in cui ci si trovi in una situazione di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Inoltre, in questo caso opera anche la presunzione relativa, salvo prova contraria, che le somme detenute sul conto estero non dichiarato siano state costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia. In questo caso l’Amministrazione finanziaria potrà recuperare anche le imposte che si presumono evase. Questo in base all’articolo 12 del D.L. n. 78/2009.

Ascolta l’episodio 85 – Conto corrente estero. Quadro RW

Episodio 86 – Detrazione spese universitarie

Le spese che si sostengono per l’istruzione sono detraibili nella dichiarazione dei redditi. L’art. 15, co. 1, lett. e), TUIR prevede la possibilità di detrarre dall’imposta lorda il 19% delle spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitari presso università statali e non statali.

Detrazione spese universitarie : cosa si può detrarre?

Tra le Spese Universitarie Detraibili vi sono i costi sostenuti per l’iscrizione e la frequenza di corsi universitari e post-universitari.

L’articolo 15, comma 1, lettera e) del DPR n 917/86 consente la detrazione IRPEF del 19% degli oneri e dei contributi versati per ogni periodo di imposta. Per la frequenza di corsi universitari pubblici è prevista, quindi, la possibilità di usufruire di una detrazione da applicare sull’intero importo, senza alcun tetto di spesa.

La detrazione IRPEF si applica in relazione alle spese per la frequenza a corsi di istruzione universitaria presso:

  • Università statali. La detrazione è ammessa per l’intera quota corrisposta a titolo di spese di frequenza;
  • Università non statali. Detrazione applicabile in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca. Questo tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali.

La detrazione è ammessa per le spese sostenute per:

  • Tasse di immatricolazione ed iscrizione (anche per gli studenti fuori corso) ;
  • Soprattasse per esami di profitto e laurea;
  • La partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea;
  • La frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti, ai sensi del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 249 del 10 settembre 2010.

Per i Conservatori Musicali, le spese sostenute per l’iscrizione ai nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR n 12/2015 presso i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati sono equiparate a quelle per l’iscrizione ai corsi universitari. Mentre le spese sostenute per l’iscrizione ai corsi di formazione relativi al precedente ordinamento sono equiparate a quelle sostenute per la formazione scolastica secondaria. Sono esclusi gli istituti musicali privati, non rientrando nell’ambito dei conservatori pareggiati.

Non beneficiano di sconti le spese universitarie sostenute per lauree conseguite all’estero, anche se pagati a università pubblica statale.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, inoltre, sono considerati corsi di istruzione universitaria anche quelli tenuti dalle scuole di specializzazione che rilasciano un diploma valido come titolo di ammissione a concorsi per l’insegnamento nella scuola.

Rientrano nell’ambito delle spese universitarie detraibili anche le spese pagate per la partecipazione alle prove di accesso ai corsi universitari a numero chiuso con test di verifica della preparazione.

Questo, sempre che siano previste dalla facoltà alla quale lo studente intende iscriversi e a condizione che siano richieste dall’ordinamento universitario.

Se lo studente è a carico di altri soggetti, ad esempio dei genitori, della detrazione per spese universitarie sostenute possono usufruirne questi ultimi.

Preciso che le spese devono essere ripartite tra i genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento, annotando sul documento la percentuale di ripartizione, se diversa dal 50%.

Nel caso di coniuge a carico dell’altro, quest’ultimo può considerare l’intera spesa sostenuta.

Importi e limiti della detrazione

A fissare il limite massimo di spesa detraibile per le università private è il decreto MIUR, che viene pubblicato ogni anno.

Gli importi massimi stabiliti tengono conto dell’area disciplinare degli studi e del territorio in cui hanno sede le università private che la studentessa o gli studenti frequentano.

La Circolare n 7/E/2018 ha fornito numerosi chiarimenti di interesse per il calcolo degli importi detraibili.

Occorre conservare tutte le ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2020.

Per le spese relative ai corsi di specializzazione in psicoterapia, è necessaria l’attestazione della scuola da cui risulti l’accreditamento al MIUR.

La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto l’obbligo di pagare con strumenti tracciabili (bancomat, carte di credito, carte prepagate, bonifici bancari o postali), eccetto poche eccezioni, le spese che danno diritto alle detrazioni Irpef del 19%, tra cui vi rientra anche le detrazioni per le spese scolastiche.

Ascolta l’episodio 86 – Detrazione spese universitarie

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