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Episodio 92 – Accessi, ispezioni e verifiche fiscali. GdF e AdE – 1/3

Accessi ispezioni e verifiche fiscali: come funzionano?

Quali sono i corretti comportamenti che deve tenere il contribuente durante l’attività di accesso ispezioni e verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Ho pensato di realizzare questi 3 piccoli podcast sull’argomento perché mi sono accorta, nella mia piccola esperienza professionale, che in questi casi i contribuenti sottoposti a controllo rimango per lo più immobili e senza parole di fronte agli accertatori.

Si crea una specie di sudditanza psicologica, che in realtà non ha ragione di essere. Ecco, che in questi momenti diventa fondamentale capire quali sono i corretti comportamenti da tenere e quali sono gli accorgimenti da attuare per evitare di incorrere spiacevoli sorprese.

L’accesso, le ispezioni e le verifiche, che vengono effettuate ai contribuenti, costituiscono strumenti a disposizione dell’Amministrazione finanziaria (e della Guardia di finanza) per l’adempimento dei loro compiti accertativi nei confronti proprio dei contribuenti. I poteri ispettivi dell’Amministrazione finanziaria hanno l’obiettivo di prevenire o individuare fenomeni di violazione fiscale, o come diciamo noi evasione o elusione fiscale.

L’attività di accesso, ispezione e verifica sono disciplinate dall’articolo 52, del DPR n. 633/72. Questa disposizione vale (oltre che ai fini Iva) anche per tutte le imposte dirette (Irpef, Ires, Irap). Queste attività rientrano nelle cd. “attività di indagine “. Tra tutte sono da considerarsi le principali se non altro perché, nella maggior parte dei casi, sono “propedeutiche” ad altre forme di raccolta di informazioni utili per l’attività accertativa.

L’obiettivo è quello di verificare il corretto adempimento delle norme tributarie.

Per questo le modalità con cui avviene questo tipo di verifica sono molto rigorose. L’accesso presso la sede del contribuente ha l’obiettivo legato alla ricerca di documenti o circostanze sulle quali il verificatore potrebbe trovare indizi o prove di evasione. La norma di riferimento è l’art. 52 del DPR n. 633/72 che disciplina i poteri/doveri dei funzionari ma anche le regole poste a tutela del contribuente, a garanzia dell’operazione.

L’obiettivo che si prefiggono questo tipo di indagini è quello di effettuare un’analisi contabile ed extracontabile dell’attività del contribuente attraverso una permanenza, più o meno lunga, dei verificatori presso il luogo di esercizio dell’attività.

La fase della verifica inizia con l’effettuazione dell’accesso presso il soggetto da verificare si conclude con la stesura del processo verbale di constatazione (P.v.c.) , firmato da entrambe le parti. In mezzo a queste fasi sta l’attività di controllo vera e propria.

Andiamo adesso ad analizzare le singole fasi della verifica per poter poi individuare i diritti spettanti al contribuente sottoposto a questa tipologia di controlli.

Questo primo podcast è dedicato all’accesso presso il contribuente.
Nei controlli fiscali, il potere di accesso nei locali destinati alle diverse attività – siano esse commerciali, industriali, agricole o professionali – costituisce senza dubbio uno di quelli più incisivi e forse maggiormente temuti dai contribuenti.

L’accesso viene definito come un atto amministrativo di natura autoritativa, cioè un Atto che consiste nel potere di entrare e di permanere, anche senza o contro il consenso di chi ne ha la disponibilità, nei locali destinati all’esercizio di attività economiche.

Procedura di accesso presso il contribuente

Per poter eseguire correttamente gli accessi, i funzionari devono:

  • Esibire la propria tessera personale di riconoscimento;
  • Consegnare al contribuente, o a chi in quel momento lo sostituisce, copia dell’autorizzazione contenente l’ordine di accesso;
  • Invitare il contribuente o chi per esso a prendere nota dei nomi degli altri funzionari;
  • Comunicare al contribuente, o a chi in quel momento lo sostituisce, lo scopo della visita. Chiedere poi, in relazione a tale scopo, ad esibire tutti i registri, libri e documenti che egli è tenuto a porre a disposizione degli organi di controllo;
  • Invitare il contribuente ad assistere alla verifica o a farsi rappresentare da un professionista di fiducia, previo rilascio di delega scritta, anche privata;
  • Specificare i tempi massimi nei quali dovrà essere espletata la verifica, salvo proroghe motivate.

Deve essere tenuto presente che in caso di accesso presso la sede del contribuente, tutti gli accessi e le ispezioni devono avvenire durante gli orari di esercizio dell’attività. In caso di accesso presso l’abitazione del contribuente i verificatori devono informarlo dei gravi indizi di violazioni delle norme tributarie che giustificano il controllo.

Autorizzazioni per l’accesso

A seconda del tipo di accesso, sono richieste differenti autorizzazioni:

  • L’accesso dei verificatori può essere effettuato solo con apposita autorizzazione scritta rilasciata dal capo dell’Ufficio che ordina la verifica;
  • Per la Guardia di finanza l’accesso è consentito previo ordine del Comandante di reparto, sia esso un ufficiale o un sottufficiale.

Invece, l’accesso presso l’abitazione privata del contribuente, tutelata dall’art. 14 della Costituzione, può essere effettuato solo previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica.

Questo solo in caso di gravi indizi di violazione delle norme fiscali che suggeriscano la necessità di ricercare ed acquisire particolare documentazione, contabile e non, ed ogni altro elemento idoneo a fornire prova delle infrazioni ipotizzate.

L’accesso è, pertanto, finalizzato ad individuare scritture ed altri elementi di prova delle violazioni.

Autorizzazione per l’accesso nell’abitazione

Di norma, è necessario verificare i gravi indizi che legittimano, la violazione del domicilio del contribuente che siano sono esplicitati nell’autorizzazione della Procura della Repubblica notificata al contribuente, e non soltanto nella richiesta di accesso che la G.d.f. o l’Agenzia delle Entrate formula al P.M..

Sono nulli gli accertamenti, conseguenti a verifiche fiscali, in cui non vengono esposte le ragioni o l’oggetto del controllo.

Accesso per la ricerca dei documenti

L’accesso ha l’obiettivo di ricercare documenti attraverso i quali il verificatore potrebbe trovare indizi o prove di evasione. I funzionari che accedono presso il contribuente possono controllare tutti i locali nella disponibilità dell’azienda (o tutti i locali disponibili in caso di accesso domiciliare).

L’acquisizione della documentazione può avvenire mediante la spontanea esibizione da parte del contribuente o anche attraverso attività di ricerca. È consentita l’ispezione documentale di tutti i libri, registri, documenti e scritture che si trovano nei locali in cui è eseguito l’accesso, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie. I verificatori possono chiedere l’apertura di plichi sigillati, borse, casseforti, mobili ripostigli e simili, così come nei computer posti negli uffici.

Processo verbale di ogni accesso

Di ogni accesso deve essere redatto un processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute.

Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione ed il contribuente ha diritto ad averne copia. Il contribuente ha diritto di avere copia del verbale (art. 52, co. 6 del DPR n. 633/72).

L’accesso, sulla scorta di quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000) deve essere motivato da effettive esigenze di indagine e controllo sul luogo. Inoltre, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, deve essere effettuato nell’orario di normale apertura delle aziende:

così che per determinate attività potranno essere “normali” gli accessi eseguiti nelle ore serali o notturne (ristoranti, discoteche, locali di intrattenimento) ovvero all’alba (mercati ortofrutticoli o del pesce, solo per fare alcuni esempi)

In ogni caso le modalità dovranno essere tali da comportare la minore turbativa possibile allo svolgimento dell’attività ed alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

Al termine dell’attività deve essere redatto il verbale di chiusura delle operazioni in ogni caso di accesso o ispezione nei locali dell’impresa. Solo dal rilascio del predetto verbale decorre il termine di 60 giorni trascorso il quale può essere emesso l’avviso di accertamento (ex art. 12, co. 7, Legge n. 212/00).

Ascolta l’episodio 92 – Accessi, ispezioni e verifiche fiscali. GdF e AdE – 1/3

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