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Dal 10 ottobre 2023 le imprese-persone giuridiche, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti giuridici affini ai trust devono comunicare entro 60 giorni i loro “titolari effettivi” agli uffici del registro delle imprese.

La scadenza per la trasmissione delle domande è prevista per l’11 dicembre 2023.

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Titolare effettivo: il registro e chi è obbligato a comunicare la titolarità effettiva

L’art. 20 comma 1 del cd. decreto antiriciclaggio (d. lgs n. 231/2007) individua il titolare effettivo: “Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo”. I criteri da seguire per compiere questa individuazione sono individuati nei commi successivi dell’art. 20.

Lo stesso decreto all’art. 21 commi 1 e 3 obbliga a comunicare la propria titolarità effettiva all’ufficio del registro delle imprese affinché l’informazione sia iscritta in apposite sezioni del registro.

I soggetti obbligati sono:

  1. le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel registro delle imprese.
    Queste sono:
    • a) le società per azioni;
    • b) le società a responsabilità limitata;
    • c) le società in accomandita per azioni;
    • d) le società cooperative.
  1. Le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel registro di cui al dpr 361/2000;
    Sono individuate dall’art. 1 comma 2 lett. h) del Decreto, che le circoscrive, come ricordato, alle: “…associazioni (…) fondazioni e (…) altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361”. Va tenuto presente che il citato DPR prevede non solo il registro delle persone giuridiche private tenuto presso le prefetture ma anche l’istituzione di appositi registri regionali delle persone giuridiche private. L’obbligo di comunicare la titolarità effettiva si estende pertanto anche agli ‘enti’ iscritti nei registri regionali
  2. I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini ai trust stabiliti o residenti in Italia

I trust, contestualmente alla denuncia della titolarità effettiva, richiedono anche l’iscrizione nella sezione speciale.
Rientrano tra i soggetti obbligati anche gli “istituti giuridici affini al trust” definiti come “…gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell’interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine, secondo l’articolo 22, comma 5-bis, del decreto antiriciclaggio”.

Gli istituti giuridici affini al trust devono essere “stabiliti o residenti nel territorio della Repubblica Italiana” (art. 21 comma 3 d. lgs n. 231/2007).

NB! L’obbligo di comunicare la titolarità effettiva non riguarda società di persone, imprese individuali e associazioni non riconosciute.

Il decreto attuativo – Decreto n. 55/2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy), entrato in vigore il 9 giugno 2022 e intitolato “Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust” – ha precisato, tra gli altri aspetti, quali dati devono essere comunicati e iscritti nelle due nuove sezioni del registro delle imprese.

La prima (‘sezione autonoma’) è dedicata all’iscrizione della titolarità effettiva delle imprese e delle persone giuridiche private, la seconda (‘sezione speciale’) è destinata sia all’iscrizione dei trust e degli istituti giuridici affini sia alla pubblicità della loro titolarità effettiva.

Individuazione del Titolare Effettivo

Nelle imprese dotate di personalità giuridica

In base all’art. 1 comma 2 lett. o) del Decreto) il titolare effettivo è “…la persona fisica o le persone fisiche cui è riconducibile la proprietà diretta o indiretta ai sensi dell’articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio”. L’art. 20 del D.Lgs. 231/07 (decreto antiriciclaggio) prevede:

(comma 2): “Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

  • costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
  • costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona”.

(comma 3): “Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

  • del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
  • del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
  • dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante”.

(comma 5): “Qualora l’applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica”.

Riepilogando:

  • Il comma 5 va applicato nell’ipotesi in cui dall’applicazione dei criteri individuati ai commi 2 e 3 non sia individuabile la titolarità effettiva.
  • I commi 2 e 3 devono essere applicati in forma scalare.
  • L’applicazione dei criteri individuati dall’art. 20 del D.Lgs 231/07 consente l’individuazione di almeno un titolare effettivo per ogni impresa – persona giuridica soggetta all’obbligo di comunicazione.

Di seguito si riportano alcuni esempi di individuazione del titolare effettivo.

Art. 20 D.Lgs 231/07 – comma 2: proprietà diretta

Esempio tabella proprietà diretta

In questa ipotesi i titolari effettivi della Società Alfa spa, in base all’art. 20 comma 2 lett. a) sono i soci-persone fisiche ‘A’, ‘B’ e ‘C’.

Nella comunicazione all’interno del portale della CCIAA per ogni socio-titolare deve essere indicato il codice TPD (PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA DIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE).

Art. 20 D.Lgs 231/07 – comma 3: proprietà indiretta

Esempio tabella proprietà indiretta

In questa ipotesi, la Società Alfa spa, oltre alle persone fisiche ‘A’ e ‘B’ ha come socio la società Delta spa.

L’amministratore di Alfa spa deve quindi comunicare la titolarità effettiva:

  • Persone fisiche ‘A’ e ‘B’ con COD. TPD
  • Persona fisica che controlla la società socia con COD. TPI (PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA INDIRETTASUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE)

Art. 20 D.Lgs 231/07 – comma 3

Il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

  • del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria >>>>>>> in questa ipotesi il codice utilizzabile nel portale DIRE è TCM CONTROLLO DI MAGGIORANZA DEI VOTI ESERCITABILI INASSEMBLEA ORDINARIA
  • del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria; >>>>>>> in questa ipotesi il codice utilizzabile nel portale DIRE è TCE CONTROLLO DI VOTI SUFFICIENTI PERINFLUENZA DOMINANTE IN ASSEMBLEA ORDINARIA
  • dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante TVCESISTENZA DI VINCOLI CONTRATTUALI PER INFLUENZA DOMINANTE SULLA SOCIETÀ

Art. 20 D.Lgs 231/07 – comma 5

Individuazione del titolare effettivo

In questo caso, non essendo individuabile il titolare effettivo secondo i criteri indicati dal comma 2 e comma 3 dell’art. 20 D.Lgs. 231/07, il titolare coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

In fase di compilazione della comunicazione viene utilizzato il codice TRA (TITOLARE POTERI DI RAPPRESENTANZA, AMMINISTRAZIONE O DIREZIONE)

Soggetti obbligati a sottoscrivere la comunicazione

La comunicazione della titolarità effettiva deve essere sottoscritta digitalmente:

  • dal legale rappresentante o da uno degli amministratori, o dei liquidatori, o dal commissario liquidatore, o dal commissario giudiziario, in caso di società (oppure da un sindaco, in caso di inerzia degli amministratori/liquidatori);
  • dal fondatore o da una delle persone dotate di poteri di rappresentanza e amministrazione, o dal liquidatore in caso di persona giuridica privata;
  • dal fiduciario, in caso di trust o di istituti giuridici affini.

Solo i soggetti sopra indicati possono sottoscrivere digitalmente la comunicazione e così autocertificare la titolarità effettiva. Pertanto, non sono ammesse deleghe o incarichi a terzi per la sottoscrizione digitale del modello.

I terzi (intermediari) possono provvedere alla “spedizione telematica” del modello già sottoscritto dal soggetto obbligato.

Scadenze e sanzioni

L’omessa comunicazione della titolarità effettiva è sanzionata in base all’art. 2630 c.c.

Scadenze e Sanzioni

Relativamente alla scadenza, l’adempimento deve quindi essere effettuato entro il giorno 11 dicembre 2023.

Più in dettaglio:

  • per le imprese persone giuridiche già costituite, ovvero già iscritte nel registro delle imprese alla data del 9 ottobre 2023 >>>>>> SCADENZA ADEMPIMENTO 11 DICEMBRE 2023
  • per le persone giuridiche private già costituite, ovvero già iscritte nel registro delle imprese alla data del 9 ottobre 2023 >>>>>> SCADENZA ADEMPIMENTO 11 DICEMBRE 2023
  • i trust e gli istituti giuridici iscritti nel registro delle imprese alla data del 9 ottobre 2023 >>>>>> SCADENZA ADEMPIMENTO 11 DICEMBRE 2023.

La comunicazione del titolare effettivo è obbligatoria anche per i soggetti che verranno costituiti dopo il 9 OTTOBRE 2023. In tal caso la scadenza dell’adempimento è ENTRO 30 GIORNI DALL’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

Si ricorda, inoltre, che tutte le volte in cui si verifichi una variazione della titolarità effettiva dovuta a qualsiasi causa (esempio: il subentro di un nuovo socio con quota di partecipazione al capitale sociale superiore al 25%; oppure la nomina di un nuovo amministratore di persona giuridica privata; il cambiamento dei beneficiari del trust o dei soggetti che esercitano il controllo sul trust; ecc…) deve essere inviato un nuovo modello digitale TE all’ufficio del registro delle imprese competente, sempre ENTRO 30 GIORNI DALL’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

La comunicazione della titolarità effettiva, dopo la prima comunicazione, deve essere comunque confermata annualmente entro dodici mesi dall’ultima comunicazione (sia essa di variazione o di conferma). Le imprese con personalità giuridica possono effettuare l’adempimento – nel rispetto, comunque, del termine massimo di dodici mesi dall’ultima comunicazione – contestualmente al deposito annuale del bilancio d’esercizio nel registro delle imprese competente.

Codici utilizzabili in fase di compilazione della pratica in dire

Imprese con personalità giuridica – codici utilizzabili e descrizione

  • TPD PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA DIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE
  • TPI PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA INDIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE
  • TCM CONTROLLO DI MAGGIORANZA DEI VOTI ESERCITABILI IN ASSEMBLEA ORDINARIA
  • TCE CONTROLLO DI VOTI SUFFICIENTI PER INFLUENZA DOMINANTE IN ASSEMBLEA ORDINARIA
  • TVC ESISTENZA DI VINCOLI CONTRATTUALI PER INFLUENZA DOMINANTE SULLA SOCIETA’
  • TRA TITOLARE POTERI DI RAPPRESENTANZA, AMMINISTRAZIONE O DIREZIONE

Persone giuridiche private – codici utilizzabili e descrizione

  • FND FONDATORE
  • BNP BENEFICIARIO DELLA PERSONA GIURIDICA PRIVATA
  • TRA TITOLARE POTERI DI RAPPRESENTANZA, AMMINISTRAZIONE O DIREZIONE

Trust – codici utilizzabili e descrizione

  • CSA TITOLARE EFFETTIVO DI COSTITUENTE DI TRUST O ISTITUTO AFFINE
  • FDA TITOLARE EFFETTIVO DI FIDUCIARIO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE
  • GUA TITOLARE EFFETTIVO DI GUARDIANO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE
  • DDA TITOLARE EFFETTIVO DI SOGGETTO CHE OPERA PER CONTO DEL FIDUCIARIO IN TRUST O ISTITUTO AFFINE
  • BNA TITOLARE EFFETTIVO DI BENEFICIARIO DEL TRUST O ISTITUTO AFFINE
  • TFA TITOLARE EFFETTIVO DI ESERCENTE CONTROLLO SUI BENI IN TRUST O ISTITUTO AFFINE
  • CST COSTITUENTE DI TRUST O ISTITUTO AFFINE
  • FDU FIDUCIARIO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE
  • GUR GUARDIANO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE
  • DDF SOGGETTO CHE OPERA PER CONTO DEL FIDUCIARIO IN TRUST O ISTITUTO AFFINE
  • BNC BENEFICIARIO DEL TRUST O ISTITUTO AFFINE
  • TFC ESERCENTE CONTROLLO SUI BENI IN TRUST O ISTITUTO AFFINE

Mandati fiduciari – codici utilizzabili e descrizione

  • CSA TITOLARE EFFETTIVO DI COSTITUENTE DI TRUST O ISTITUTO AFFINE
  • GUA TITOLARE EFFETTIVO DI GUARDIANO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE
  • DDA TITOLARE EFFETTIVO DI SOGGETTO CHE OPERA PER CONTO DEL FIDUCIARIO IN TRUST O ISTITUTO AFFINE
  • BNA TITOLARE EFFETTIVO DI BENEFICIARIO DEL TRUST O ISTITUTO AFFINE
  • TFA TITOLARE EFFETTIVO DI ESERCENTE CONTROLLO SUI BENI IN TRUST O ISTITUTO AFFINE
  • CST COSTITUENTE DI TRUST O ISTITUTO AFFINE
  • GUR GUARDIANO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE
  • DDF SOGGETTO CHE OPERA PER CONTO DEL FIDUCIARIO IN TRUST O ISTITUTO AFFINE
  • BNC BENEFICIARIO DEL TRUST O ISTITUTO AFFINE
  • TFC ESERCENTE CONTROLLO SUI BENI IN TRUST O ISTITUTO AFFINE

Nel caso del controinteressato all’accesso ai dati sulla titolarità effettiva, è necessario digitare il codice specifico sottoindicato, cui è abbinato il campo obbligatorio in cui compilare la motivazione per cui – in base all’art. 21 commi 2 lett. f) e 4 lett. d-bis) – l’accesso esporrebbe “…il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione” oppure se “il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d’età”.

CONTROINTERESSATO – CODICE DA UTILIZZARE E DESCRIZIONE

  • CTR CONCRETA E DETTAGLIATA MOTIVAZIONE DEL CONTROINTERESSATO

In questa ipotesi è necessario indicare anche, nell’apposito campo, l’indirizzo di posta elettronica certificata riferibile al titolare effettivo presso cui la Camera di Commercio deve inviare al controinteressato le istanze di accesso ricevute.

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Dott.ssa Ramona Fraticelli

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