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Con la norma di comportamento n. 219 dell’11 maggio 2023 l’AIDC ha precisato che:

  • il credito d’imposta si definisce non spettante laddove il contribuente, pur nell’intento di rispettare il presupposto normativo, commette degli errori di qualificazione o quantificazione dello stesso.
  • il credito d’imposta è da definirsi inesistente nei casi in cui la determinazione del credito sia avvenuta in assenza di documentazione o sulla base di documentazione non veritiera.

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso

Ascolta “Ep.81 Crediti inesistenti e non spettanti: differenze” su Spreaker.

Crediti inesistenti e non spettanti: differenze

La distinzione tra credito non spettante e credito inesistente ha ricadute sui tempi di accertamento:

  • in caso di credito “non spettante”, infatti, l’articolo 43 del Dpr n. 600/1973 prevede il termine di quattro anni successivi a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
  • in caso di credito “inesistente”, l’articolo 27, comma 16, del Dl n. 185/2008 prevede un termine di decadenza, per l’accertamento, di otto anni dall’utilizzo del credito inesistente.

L’articolo 13, D.Lgs. n. 471/1997, prevede una sanzione più elevata nel caso in cui sia utilizzato un credito inesistente, rispetto a quella prevista nel caso in cui sia utilizzato un credito non spettante; in particolare:

  • al comma 4, dispone che nel caso di utilizzo di un credito d’imposta in misura superiore a quella spettante sia applicabile la sanzione del 30% del credito;
  • al comma 5, che nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti sia applicabile la sanzione dal 100% al 200% del credito.

La definizione di credito inesistente è contenuta al comma 5, art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, il quale dispone che: “Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

L’articolo 5, D.L. n. 146 del 2021 fornisce delle indicazioni nonostante sia diretto a disciplinare le sanzioni previste nell’ambito dei crediti di imposta per ricerca e sviluppo.

In attuazione della riforma fiscale, la bozza di Decreto legislativo in tema di sanzioni, approvato in via provvisoria dal Consiglio dei Ministri, intende chiarire la distinzione tra crediti inesistenti e non spettanti, ovvero:

  • semplificare il procedimento accertativo;
  • applicare in via generalizzata il principio del contraddittorio;
  • razionalizzare il sistema sanzionatorio amministrativo e penale e introdurre, in conformità agli orientamenti giurisprudenziali, una più rigorosa distinzione normativa anche sanzionatoria tra le fattispecie di compensazione indebita di crediti di imposta non spettanti e inesistenti.

Il legislatore delegato sta dando attuazione a questi principi direttivi, unificando il quadro normativo ad oggi frastagliato. Attraverso il c.d. decreto sanzioni, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2024, il legislatore deve revisionare il sistema sanzionatorio.

L’art.1 del Decreto sulle sanzioni modifica l’art 10 – quater D.Lgs 74/2000 la disciplina del reato per indebite compensazioni. Nella bozza è prevista

  • la reclusione da sei mesi a due anni, chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti per un importo annuo superiore a 50.000 euro;
  • la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai 50.000 euro.

Il legislatore della riforma ha cercato di sciogliere i dubbi interpretativi sorti da un po’ di anni introducendo le nuove definizioni nell’art. 1 D.Lgs 74/2000 e nell’art. 13 D.Lgs 471/1997. Con la sentenza n. 34419 depositata l’11 dicembre 2023 le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno stabilito che in tema di compensazione di crediti o eccedenze di imposta da parte del contribuente, all’azione di accertamento dell’erario si applica il più lungo termine di otto anni, di cui all’art. 27, comma 16, D.L. n. 185/2008, quando il credito utilizzato è inesistente, condizione che si realizza quando ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:

  1. il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi ovvero quando è pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo;
  2. l’inesistenza non è riscontrabile con i controlli automatizzati.

Negli altri casi il credito deve considerarsi come non spettante e si applica il termine ordinario per l’attività di accertamento.

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