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L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 30 giugno 2023, n. 364 ha chiarito che la rottamazione quater si perfeziona solo dopo avere pagato tutto entro i termini.

Perciò, la definizione agevolata si perfeziona non con la presentazione della dichiarazione o con il versamento della prima rata, ma con il pagamento integrale e tempestivo dell’intero ammontare dovuto.

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso

Ascolta “Ep.58 Credito iva rigenerato post rottamazione” su Spreaker.

Credito IVA rigenerato post rottamazione

Il caso esaminato dall’Agenzia era relativo ad un contribuente che riteneva «perfezionata» la rottamazione con la presentazione della dichiarazione e il versamento della prima rata e così “rigenerare” un credito IVA riversato con la rottamazione.

Ad avviso dell’Agenzia invece la definizione agevolata si perfeziona solo all’esito dell’integrale pagamento delle somme dovute, circostanza che determina la definitiva estinzione del debito residuo e dell’eventuale giudizio pendente. Infatti, solo dopo avere pagato l’ultima rata della rottamazione, si determina il «perfezionamento» della definizione agevolata e il contribuente matura il diritto a «rigenerare» il credito riversato, che è equiparato ad ogni effetto ai crediti IVA.

Nelle Istruzioni per la compilazione del Modello IVA 2023, inoltre, con riferimento al Rigo VL40, è precisato che deve essere riportato l’ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi, qualora nel corso del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione siano state versate somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito dell’indebito utilizzo in compensazione di crediti esistenti ma non disponibili (ad es. utilizzo in compensazione del credito IVA in mancanza del visto di conformità previsto dall’art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, del decreto legge n. 78 del 2009).

Con la compilazione del rigo VL40 il credito oggetto di riversamento viene rigenerato ed equiparato al credito formatosi nel periodo d’imposta relativo alla dichiarazione.

Il credito così rigenerato è equiparato ad ogni effetto ai crediti IVA riportati al Rigo VL40 della dichiarazione relativa allo stesso periodo di imposta in cui risulta ”perfezionata” la definizione agevolata e, con essi, confluisce nel QUADRO VX, ove è possibile chiederne il rimborso, sussistendo i requisiti, ovvero destinarlo in detrazione e/o in compensazione.

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