Le detrazioni previste per interventi finalizzati al risparmio energetico ai sensi dell’art. 1, commi da 344 a 349, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), sono fruibili per i contribuenti persone fisiche, esercenti arti e professioni, enti pubblici e privati non commerciali, società semplici, titolari di reddito di impresa e associazioni tra professionisti in virtù di un titolo idoneo che giustifichi la detenzione o il possesso del bene oggetto di interventi.
Per poter fruire delle detrazioni il contribuente deve essere in possesso di specifica documentazione.
Beneficiari
Il Decreto interministeriale del 19/02/2007 in materia di “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” dispone all’art. 2 rispetto ai soggetti beneficiari della detrazione.
Nello specifico, in base a quanto indicato nel menzionato decreto, possono beneficiare della detrazione per interventi di riqualificazione energetica sugli edifici esistenti i contribuenti persone fisiche, gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati non commerciali, le società semplici, i titolari di reddito di impresa e le associazioni tra professionisti.
Presupposto per beneficiare della detrazione è il possesso o la detenzione dell’immobile oggetto degli interventi in ragione di un titolo idoneo.
Rientrano pertanto tra questi:
- I proprietari o nudi proprietari;
- I titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
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