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Nel nostro ordinamento tributario, ci sono delle particolari tipologie di reddito che per vari motivi (tassazione alla fonte, o esenzione da imposta), non devono essere indicati dal contribuente nella propria dichiarazione dei redditi.

Con questo podcast, in modo molto schematico, andremo ad analizzare quali sono queste particolari tipologie di redditi esenti.

Buon ascolto.


Ascolta “Ep.06 I redditi esenti dalla dichiarazione” su Spreaker.

Redditi esenti

Nella pratica vi sono alcune casistiche di reddito esente da IRPEF che non deve essere riportato in dichiarazione dei redditi.

Oggi parleremo di redditi Lavoro autonomo occasionale, le Retribuzioni non percepite, il Trattamento di fine rapporto (TFR), i Rimborsi spese erogati dalle associazioni sportive dilettantistiche, Redditi esenti IRPEF.

1. Lavoro Autonomo Occasionale

Per questa particolare tipologia di reddito vi è un caso in cui il contribuente non è soggetto a tassazione. In particolare, si tratta nel caso in cui il contribuente ha percepito durante l’anno compensi per lavoro autonomo occasionale inferiori alla soglia di 4.800 euro. In questo caso, soltanto qualora non si siano percepiti nell’anno altri redditi, il contribuente non è tenuto a dichiarare nel modello Redditi o nel modello 730 tali importi ricevuti. Qualora, invece, si siano percepiti anche altri redditi nell’anno anche i compensi derivanti dal lavoro autonomo occasionale, per qualsiasi importo, devono essere inseriti in dichiarazione dei redditi. In quanto gli stessi concorreranno alla formazione del reddito imponibile Irpef.

2. Retribuzioni Non Percepite

Non devono essere dichiarate nel modello Redditi o nel modello 730 le retribuzioni non percepite, neanche se presenti nel modello di Certificazione unica. Né le indennità di preavviso e le somme incassate per il patto di non concorrenza. Queste tipologie di reddito, infatti, sono redditi esenti da imposizione Irpef, e quindi da escludere dalla dichiarazione dei redditi. Anche se il dipendente o l’amministratore di società hanno ricevuto nel periodo di imposta una certificazione unica con indicato l’importo della retribuzione annuale contrattualmente pattuita o del compenso deliberato, questi non devono essere dichiarati nel modello Redditi o nel modello 730, nel caso in cui non siano stati percepiti entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello oggetto di dichiarazione. Questo è quanto precisato dagli articoli 50, comma 1, lettera c-bis, e 51, comma 1, DPR n. 917/86, e dalla Circolare n. 23/E/1997.

3. Il Trattamento Di Fine Rapporto

Il trattamento di fine rapporto è uno dei redditi esenti da tassazione Irpef. Sono assoggettati alla tassazione separata e non a quella ordinaria dell’Irpef progressiva anche gli importi percepiti a titolo di trattamento di fine rapporto (TFR). Lo stesso vale per tutte le altre indennità e somme percepite una tantum a seguito della cessazione dei rapporti di lavoro dipendente.

Le indennità di preavviso, le somme attribuite per un patto di non concorrenza, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro. Tutti questi importi, non devono essere indicati nel modello Redditi o nel modello 730 perché la tassazione separata viene già comunicata all’Agenzia da parte del datore di lavoro, tramite il modello Certificazione unica.

4. Redditi Da Associazione Sportiva Dilettantistica

I redditi derivanti da associazione sportiva dilettantistica, che seguono l’articolo 37 della Legge n 342/2000 che prevede che:

  • I primi 10.000 euro, complessivamente percepiti nel periodo d’imposta non concorrono alla formazione del reddito. Se trattasi dell’unico importo percepito per tale tipologia di reddito.
  • Sugli ulteriori 20.658,28 euro, è operata una ritenuta a titolo d’imposta (con aliquota del 23%);
  • Sulle somme eccedenti, è operata una ritenuta a titolo d’acconto (con aliquota del 23%).

In pratica, chi ha percepito questa tipologia di reddito è tenuto a indicare in dichiarazione dei redditi soltanto le somme eccedenti la soglia di 20.658,28 euro.

5. Pensioni Esenti

Devono essere considerati redditi esenti Irpef, anche alcune particolari tipologie di redditi da pensione, che non devono essere indicate in dichiarazione:

  • Le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti.
  • Le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell’adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata.
  • Inoltre, le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiali.
  • Infine, le pensioni tabellari corrisposte ai Carabinieri ausiliari e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e ai militari volontari.

6. Altri Redditi Esenti

Inoltre, sono da considerare redditi esenti Irpef e quindi da non inserire nella dichiarazione dei redditi:

  • La maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall’articolo 1 della Legge n. 544/1988;
  • L’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, comma 5, della Legge n. 223/1991, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
  • L’assegno di maternità, previsto dalla Legge n. 448/1998, per la donna non lavoratrice;
  • Gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca.

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