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L’art. 6 D.L. 23/2020 ha concesso, per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, la possibilità di derogare alle disposizioni che prevedono la possibilità dell’assemblea dei soci di rinviare la delibera della copertura della perdita d’esercizio fino al 5° esercizio successivo.

Qualora il bilancio d’esercizio del 2023 chiudesse con una perdita civilistica non opera più, come avvenuto nei 3 anni passati, la possibilità di derogare alle disposizioni che prevedono la copertura della perdita d’esercizio fino al 5° esercizio successivo.

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso

Ascolta “Ep.84 L’evoluzione delle perdite civilistiche dal 2020 al 2023” su Spreaker.

Anno 2023

Quest’anno non si potrà, pertanto, sospendere gli effetti della eventuale perdita 2023; tuttavia, tra le perdite pregresse che assumono rilevanza per gli obblighi di ricapitalizzazione precedentemente accennati non rientrano ancora quelle “sterilizzate”.

Si ricorda che la citata sterilizzazione non opera per la verifica della “continuità aziendale”.

L’art. 6 D.L. 23/2020 ha concesso, per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, la possibilità di derogare alle disposizioni che prevedono la copertura della perdita d’esercizio fino al 5° esercizio successivo, ossia per le S.r.l. la normativa prevede:

  • l’obbligo di convocare l’assemblea senza indugio per gli opportuni provvedimenti in caso di riduzione del capitale per perdite di oltre 1/3 (art. 2482-bis c.c.);
  • l’obbligo di convocare l’assemblea senza indugio per deliberare la riduzione del capitale sociale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo o la trasformazione della società in caso di riduzione del capitale sociale per perdite al di sotto del limite legale (art. 2482-ter c.c.);
  • la causa di scioglimento per la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale (art. 2484 c.c.).

Nel 2023 tali deroghe non sono state prorogate; pertanto, su tale esercizio operano ordinariamente le suddette disposizioni. Quindi nel caso in cui, il 2023 chiuda con una perdita d’esercizio si dovrà procedere a convocare l’assemblea senza indugio nel caso in cui si superasse l’1/3 del capitale sociale. Il problema potrebbe verificarsi se anche gli esercizi precedenti hanno chiuso in perdita e fruito delle deroghe suddette.

Si ritiene che tali perdite, ossia le perdite 2020-2022 e la perdita 2023 debbano avere autonomia propria, ossia le perdite verificatesi negli anni oggetto di deroga si andranno a coprire o comunque gestire al 5° anno successivo. Laddove la perdita non intacca il capitale per più di 1/3 non si pongono particolari obblighi e la perdita può essere rinviata senza limiti di tempo.

Perdite rilevanti

Per costante orientamento giurisprudenziale, le perdite d’esercizio da confrontare con il capitale sociale devono essere assunte al netto di eventuali riserve disponibili del patrimonio netto, individuando, così le cd. “perdite di capitale”. Pertanto, gli amministratori devono “nettizzare” la perdita dell’esercizio con tali riserve, prima di procedere alle verifiche circa la ricapitalizzazione.

La possibilità concessa dal legislatore di sospendere delle perdite connotate da una situazione di crisi dei mercati straordinaria, indotta dalla pandemia, non deve indurre gli amministratori ad adottare la sospensione senza troppe precauzioni.

In particolare:

  • se, come visto, vengono espressamente derogati gli obblighi civilistici di ricapitalizzazione;
  • non è prevista alcuna disapplicazione del principio “della continuità aziendale” (o “going concern”) di cui all’art. 2423-bis, co. 1, c.c., per effetto del quale la valutazione delle poste di bilancio deve tener conto della prospettiva della continuità aziendale dell’impresa.

Come evidenziato nello Studio 88/2021 dal Notariato, infatti, il legislatore si è premurato di chiarire che, nella predisposizione del bilancio di esercizio “restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla “capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito”.

In sostanza, potrebbe essere contestato agli amministratori (anche da parte dell’organo di controllo) il non aver adottato dei corretti criteri di valutazione delle poste di bilancio (in particolar modo in presenza di immobilizzazioni, materiali e immateriali, di importo significativo), presumibilmente da addebitare al fatto non aver adottato previsioni economiche attendibili dell’andamento della gestione, tramite elaborazione di adeguati strumenti di programmazione.

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