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L’art. 1 co. 54 – 89 della L. 23.12.2014 n. 190 disciplina il regime fiscale agevolato per autonomi (c.d. “Regime forfetario”), destinato agli esercenti attività d’impresa, di arti e professioni in forma individuale.

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Pastrello

Ascolta “Ep.63 Il Regime Forfetario” su Spreaker.

Le caratteristiche principali

  • REDDITO DETERMINATO FORFETTARIAMENTE
  • IMPOSTA SOSTITUTIVA AL 15% O 5% PER NUOVE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
  • ESCLUSIONE IVA, IRAP, ISA
  • ESONERO RITENUTE D’ACCONTO
  • CONTRIBUTI AGEVOLATI, MA SOLO PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI

La legge di bilancio 2023 ha stabilito che:

  • l’estensione del regime forfetario mediante l’incremento da 65.000,00 a 85.000,00 euro del limite di ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza nel medesimo;
  • la fuoriuscita automatica e immediata dal regime nel caso in cui, in corso d’anno, i ricavi o i compensi percepiti superino 100.000,00 euro.

Il regime è fruibile dalle persone fisiche esercenti un’attività d’impresa, di arte o professione, ivi incluse le imprese familiari e le aziende coniugali non gestite in forma societaria

Il regime forfetario è applicabile a condizione che, al contempo, nell’anno precedente:

  • siano conseguiti ricavi o percepiti compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000,00 euro
  • siano sostenute spese per lavoro per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000,00 euro lordi

Sono esclusi dall’applicazione del regime:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti
    o professioni;
  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

È precluso il regime forfetario se l’attività autonoma è esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

Le persone fisiche che intraprendono una nuova attività comunicano la scelta di avvalersi del regime forfetario nella dichiarazione di inizio attività, indicando come scelta nr 2.

La perdita di uno dei requisiti d’accesso, oppure la verifica di una condizione ostativa determina la fuoriuscita dal regime forfetario a decorrere dall’anno successivo a quello in cui si verifica l’evento;

la cessazione del regime nell’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano 100.000,00 euro.

Ai fini delle imposte dirette, per il periodo d’imposta in cui i ricavi o i compensi superano il limite di 100.000,00 euro, il reddito è determinato con le modalità ordinarie, con applicazione di IRPEF e relative addizionali.

Dovranno essere assolti, sin da inizio anno, anche i conseguenti obblighi in tema di tenuta delle scritture contabili. Alla luce di ciò, in vista della fuoriuscita immediata dal regime, potrebbe essere opportuno richiedere e conservare la documentazione contabile a supporto della deduzione analitica dei costi già durante l’applicazione del regime forfetario. Gli obblighi in tema di ritenute dovrebbero riattivarsi solo in seguito al superamento del limite.

La fuoriuscita in corso d’anno dal regime agevolato comporta l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari, con assoggettamento ai conseguenti adempimenti. In tal caso, “è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

TAG podcast commercialistiregime forfetario


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