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L’adesione al regime forfetario, nel rispetto dei requisiti e delle cause ostative di accesso previste dalla normativa, può avvenire in sede di inizio attività oppure in un secondo momento per coloro che già svolgono attività d’impresa, arte o professione.

Nel primo caso occorre esercitare l’opzione tramite specifiche modalità, mentre nel secondo è necessario effettuare determinati adempimenti previsti in caso di passaggi da un regime fiscale ad un altro.

Esercizio dell’opzione in sede di inizio attività

Il contribuente che inizia un’attività d’impresa, arte o professione deve presentare il modello di dichiarazione di inizio attività AA9/12 messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Il modello contiene al suo interno una serie di campi utili a definire gli elementi necessari al rilascio del certificato di Partita IVA. Nello specifico, oltre ad informazioni quali i dati anagrafici, il codice Ateco e la sede di svolgimento dell’attività, questo contiene un apposito campo che consente di esercitare l’opzione per l’adesione al regime forfetario, da selezionare dichiarando la sussistenza dei requisiti per l’adesione. Al contribuente non è invece richiesto di indicare il volume d’affari presunto essendo questo di fatto uno dei presupposti necessari per la sussistenza dei requisiti per aderire al regime.

Adempimenti previsti in caso di passaggi di regime

A differenza di quanto indicato per il contribuente che inizia una nuova attività, per il titolare di partita IVA che vuole passare dal regime ordinario al regime forfetario non sono previsti specifici adempimenti dichiarativi. Il regime forfetario, in presenza dei requisiti ed in assenza delle cause ostative, è considerato il regime naturale ed in quanto tale l’accesso avviene tramite comportamento concludente, in linea con quanto disposto dalla normativa in materia di opzione e revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili (art. 1, d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442).

Tuttavia, seppur in assenza di determinati obblighi dichiarativi, la disciplina prevede specifici adempimenti conseguenti il passaggio.

In prima istanza si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 19-bis2 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in materia di rettifica della detrazione IVA prevista in caso di utilizzo di beni e servizi “[…] per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa rispetto a quella inizialmente operata […]”, come, di fatto, nell’ipotesi di passaggio da regime ordinario a forfetario. In questo caso, precisamente, occorre adottare le opportune correzioni per rettificare l’IVA detratta sulle seguenti poste in vigenza di regime di detrazione dell’IVA:

  • Beni ammortizzabili per cui non sono ancora trascorsi i quattro anni a partire dalla loro entrata in funzione (dieci anni dall’acquisto per i fabbricati e le porzioni di fabbricato);
  • Rimanenze di magazzino presenti in contabilità al 31/12 dell’ultimo anno di adozione del regime ordinario;
  • Servizi non utilizzati al 31/12 dell’ultimo anno di adozione del regime ordinario;

La correzione dell’IVA detratta deve essere effettuata nell’ultima dichiarazione IVA da presentare rispetto all’ultimo periodo di imposta di applicazione del precedente regime.

In termini pratici, quindi, l’IVA oggetto di rettifica deve essere portata in diminuzione dell’importo complessivo da detrarre nel quadro VF del Modello IVA (Rigo VF70) ai fini della determinazione del saldo annuale d’imposta.

Inoltre, sempre in materia di IVA, un ulteriore aspetto da considerare in sede di passaggio di regime, riguarda i contribuenti che effettuano operazioni con esigibilità differita dell’imposta di cui all’art.6 comma 5 del d.P.R. n.633/1972, quali quelle:

“[…] fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza […]”.

L’imposta calcolata su tali operazioni diviene esigibile al momento del pagamento del corrispettivo; pertanto, in presenza di fatture ancora non liquidate, il contribuente perde il diritto al differimento dell’esigibilità ed è tenuto a versare le imposte corrispondenti nell’ultima dichiarazione IVA di applicazione del regime ordinario.

Analoghe considerazioni si applicano per i contribuenti che hanno adottato il regime di IVA per cassa di cui all’articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Tuttavia, se da una parte il passaggio di regime può avere degli effetti negativi per il contribuente a causa delle menzionate correzioni, dall’altra non viene meno per questo il diritto al recupero dell’eventuale credito IVA riscontrato nell’ultima liquidazione annuale. Questo, di fatti, come indicato al comma 63, art.1 L. 190/2014, può essere chiesto a rimborso oppure portato in compensazione per adempiere al versamento di altri tributi.

In conclusione, un ulteriore aspetto che occorre considerare, riguarda l’esistenza di fatture emesse in vigenza di regime ordinario di tassazione ed incassate nell’anno di imposta del nuovo regime, per cui occorre valutare tre diversi profili.

Il primo riguarda l’imponibilità degli importi fatturati nel periodo precedente e percepiti nel successivo, che, secondo il principio di cassa, concorrono a formare la base imponibile dell’imposta sostitutiva secondo i criteri di deducibilità forfetaria del reddito stabiliti dal codice attività adottato.

Il secondo riguarda la liquidazione dell’IVA ad esigibilità immediata applicata su operazioni già fatturate che deve essere conteggiata, in ragione del criterio di esigibilità di cui all’art. 6 del d.P.R. n.633/1972, nell’ultima liquidazione utile prima del passaggio di regime.

Infine, l’ultimo aspetto rilevante in tale circostanza, riguarda le ritenute subite su importi incassati successivamente al passaggio di regime per cui occorre fare riferimento a quanto disposto dalla circolare 10/E del 4 aprile 2016:

“[…] l’importo totale delle ritenute complessivamente subite sui ricavi e compensi afferenti al regime forfetario, andrà indicato per il periodo di imposta 2015, nel rigo RS 40 di “Unico 2016-PF”, denominato “Ritenute regime di vantaggio casi particolari”, e riportato, ai fini dello scomputo, nel rigo RN33, colonna 4 e/o nel rigo LM41 “Ritenute consorzio”[…]”.

Dott.ssa Francesca Sparano

TAG esercizio dell'opzionepassaggi di regimeregime forfetario

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