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In questo podcast parliamo di welfare aziendale.

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott. Mancini

Ascolta “Ep.27 Welfare Aziendale” su Spreaker.

Il welfare aziendale

Per prima cosa, definiamolo. Il welfare aziendale è un beneficio che le aziende possono offrire ai loro dipendenti, oltre allo stipendio e che permette di migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti stessi e, più in generale, il loro benessere sociale.

In secondo luogo, individuiamo la fonte normativa che disciplina dal punto di vista fiscale il welfare aziendale. È l’articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Analizziamo, però, la normativa fiscale ripercorrendo quanto evidenziato dall’AdE nella Risoluzione 55/E del 25/09/2020.

Voglio evidenziare 4 principi che regolano il welfare aziendale, affinché sia esente da tassazione e contribuzione per il lavoratore e sia deducibile per l’azienda.

Onnicomprensività

Il primo principio che voglio sottolineare è quello della onnicomprensività.

Al comma 1 dell’art. 51 del TUIR sono definiti reddito di lavoro dipendente “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.

Pertanto, tutti i compensi in denaro, e tutti i compensi in natura, sotto forma di beni e servizi, concorrono alla determinazione del reddito imponibile di lavoro dipendente.

Al comma 2 dell’art. 51 del TUIR sono indicate le deroghe al principio di onnicomprensività e, quindi, l’elenco tassativo di opere, servizi, prestazioni e rimborsi spesa che non concorrono a formare la base imponibile.

Premialità

Il secondo principio che voglio sottolineare è quello della premialità.

Premiare vuol dire gratificare i lavoratori per il raggiungimento di un obiettivo aziendale. Pertanto, sottolinea l’AdE, i benefit previsti nel piano di welfare aziendale non hanno come finalità quella di retribuire, bensì di premiare.

È, quindi, vietato erogare welfare aziendale in sostituzione di somme costituenti retribuzione fissa o variabile dei lavoratori; è, altresì, vietato premiare con un piano welfare la presenza a lavoro.

È, invece, coerente con la ratio della norma, secondo l’AdE, il piano welfare che premia i lavoratori dell’azienda sulla base dell’incremento del fatturato.

Generalità

Il terzo principio che voglio sottolineare è quello della generalità.

I benefit, affinchè godano dei benefici fiscali e previdenziali, devono essere messi a disposizione della “generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti”.

Per “categorie di dipendenti”, non si intende solo le categorie previste nel Codice Civile (operai, impiegati, ecc.), ma tutti i dipendenti di un certo “tipo” o “livello” o “qualifica”: qualsiasi gruppo omogeneo di dipendenti.

Estraneità

Il quarto principio che voglio sottolineare è quello dell’estraneità.

Beni e servizi indicati, possono essere messi a disposizione direttamente dal datore o da soggetti terzi. È però fondamentale che il dipendente resti estraneo al rapporto economico che intercorre tra l’azienda e il terzo erogatore del servizio.

Voucher

Un ultimo accenno voglio farlo in merito ai voucher, le cosiddette gift card che sono a tutti gli effetti equiparati al denaro contante. Questi sono esenti da contributi ed imposte per il lavoratore e sono deducibili fiscalmente per il datore di lavoro nel limite di euro 258,23, limite, incrementato a € 3.000 per il 2022.

Attenzione, per il cosiddetto “principio di cassa allargata”, tali fringe benefit, possono essere erogati fino al 12 gennaio dell’anno successivo.

Ricordo, inoltre, che qualora il valore dei fringe benefit superi il limite di 258,23 euro annuo, l’intero importo (e non solo l’eccedenza) concorre a formare il reddito del dipendente.

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