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Il MEF ha diramato il comunicato stampa ufficiale contenente la proroga della scadenza dei versamenti relativi alle imposte sui redditi per i soggetti ISA

Il termine di versamento in scadenza il 30 giugno 2023 sarà prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi. Rispetto alle proroghe che si sono avute negli anni scorsi, però, non slitta anche il termine per il versamento con la maggiorazione dello 0,40%.

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso

Ascolta “Ep.54 Indici Sintetici di Affidabilità” su Spreaker.

I soggetti beneficiari e soggetti Esclusi

La proroga è rivolta solamente ai “professionisti e imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)”, nel comunicato si precisa che “che potranno beneficiare della proroga anche i contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’ articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché i soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA”.

Pertanto, rientrano nella proroga anche i soggetti che:

  • dichiarano cause di esclusione dagli ISA;
  • applicano il regime forfetario agevolato e/o il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  • partecipano a società, associazioni ed imprese che imputano i redditi per trasparenza.

Invece, non rientrano nella proroga i soggetti che dichiarano ricavi o compensi superiori alle soglie di applicazione degli ISA (attualmente pari a 5.164.569 euro).

Per quanto riguarda le cause di esclusione dagli ISA, per l’anno di imposta 2022, fermo restando le cause “storiche”, si evidenzia:

  • il venir meno delle cause di esclusione correlate all’emergenza pandemica;
  • L’introduzione di una nuova causa di esclusione a favore dei soggetti che hanno aperto la partita iva nell’anno 2021.
  • Non sono più previste le seguenti cause di esclusione, presenti nel modello ISA dello scorso anno:
    • contribuenti che hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’art. 54, comma 1, del TUIR, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, di almeno il 33 per cento nel periodo d’imposta 2021 rispetto al periodo d’imposta 2019;
      i soggetti che hanno aperto la partita I.V.A. a partire dal 1° gennaio 2019;
    • contribuenti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate da specifici codici di attività riportati in allegato alle istruzioni

Benefici premiali ISA

Per consentire l’accesso ai benefici premiali anche ai contribuenti che presentano profili di affidabilità elevati sulla base di un arco temporale più ampio, circostanza sintomatica di una condizione di affidabilità fiscale ripetuta nel tempo, anche per gli ISA 2023 sono confermati (in parte) i benefici ai soggetti che presentano un elevato livello di affidabilità complessivo, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità, ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2021 e 2022. Si tratta di uno dei criteri previsti dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 27 aprile 2023, con cui ha individuato i livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, cui sono riconosciuti i benefici premiali.

Il D.L. n. 50/2017 ha previsto uno specifico regime premiale per i contribuenti per i quali si applicano gli ISA.

In particolare, l’art. 9-bis del decreto citato prevede:

  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
  • l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;
  • l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
  • l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
  • l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

I benefici previsti nei primi due punti, con riferimento all’IVA, per la specifica annualità di imposta, non risultano correlabili ai livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA per l’analogo periodo d’imposta, a causa della diversa scadenza dei termini di presentazione della richiesta di compensazione e/o di rimborso del credito IVA infrannuale, nonché della dichiarazione annuale IVA, rispetto al termine di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette.

Le condizioni per l’accesso al regime premiale

Il provvedimento 27 aprile 2023 disciplina, per il periodo d’imposta 2022, le condizioni in presenza delle quali sono applicabili i benefici appena descritti.

Primo beneficio

L’accesso al regime premiale è subordinato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2022, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:

  • alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di imposta 2023;
  • alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a 50.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2024;
  • alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 20.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d’imposta 2022.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2021 e 2022.

L’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per crediti IVA infrannuali limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l’importo complessivo dell’esonero per le richieste di compensazione effettuate nell’anno è pari a 50.000 euro.

Secondo beneficio

L’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale per l’anno di imposta 2023, ovvero del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2024, per un importo non superiore a 50.000 euro annui, è condizionato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2021, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

Il beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2021 e 2022.

Si tratta dei crediti di importo comunque superiore a 30.000 euro annui. Anche in questo caso l’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l’importo complessivo dell’esonero per le richieste di rimborso effettuate nell’anno è pari a 50.000 euro.

Terzo beneficio

Tenuto conto che l’art. 9, D.L. n. 73/2022 ha abrogato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, le previsioni del D.L. n. 138/2011 in materia di società in perdita sistematica, l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative è condizionato, all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9, a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2022, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, o ad un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2020 e 2021.

Quarto beneficio

L’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici è condizionata, all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8,5 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2022, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2021 e 2022.

Quinto beneficio

I termini di decadenza per l’attività di accertamento per l’annualità di imposta 2022 sono ridotti di un anno nei confronti dei contribuenti ai quali, a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2022, è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 8, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

Sesto beneficio

L’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, per il periodo d’imposta 2022, è condizionata alla circostanza che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato, e all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2021 e 2022.

Per accedere ai benefici è inoltre necessario che:

  • nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, applichi gli ISA per entrambe le categorie reddituali;
  • nel caso in cui il contribuente applichi due diversi ISA, compreso il caso in cui si tratti del medesimo ISA applicato sia per l’attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi d’imposta, sia pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso ai benefici.

L’individuazione delle soglie di accesso ai benefici è stata effettuata in conformità a quelle già individuate con riferimento al periodo d’imposta 2021, tenuto conto dei dati dichiarativi relativi a tale annualità.

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