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Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale

I righi E7 della dichiarazione 730 e RP7 del modello Redditi PF sono destinati all’indicazione degli interessi passivi e dei relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati per mutui ipotecari destinati all’acquisto dell’abitazione principale.

L’art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR stabilisce che, in presenza di un mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e delle sue pertinenze, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 19% su un importo massimo di 4.000 euro.

Cosa si intende per abitazione principale

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente e/o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).

Chi può fruire della detrazione

La detrazione d’imposta spetta agli acquirenti, anche della sola nuda proprietà, che siano contestualmente contraenti del mutuo ipotecario. Nel caso di più intestatari del mutuo, la detrazione è dovuta in proporzione alla propria quota.

La detrazione spetta anche al “nudo proprietario” sempre che ricorrano tutte le altre condizioni richieste, mentre non spetta mai all’usufruttario in quanto lo stesso non acquista l’immobile ma un diritto reale di godimento.

In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti il limite di 4.000 euro è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

Qual è l’importo massimo su cui applicare la detrazione

Mutui stipulati a partire dall’01/01/1993

La detrazione del 19% spetta su importo massimo di euro 4.000,00. In caso di contitolarità del contratto di mutuo il limite va suddiviso tra i cointestatari.

Mutui stipulati prima del 1993

Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di euro 4.000,00 per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell’8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell’anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

Limiti di detraibilità in caso di muto eccedente il costo di acquisto dell’immobile

Se il mutuo eccede il costo di acquisto dell’immobile, la detrazione spetta limitatamente alla quota di mutuo riferibile al costo dell’immobile riportato nel rogito, incrementato delle altre spese e degli altri oneri accessori debitamente documentati.

Quali sono gli oneri accessori per i quali è consentito calcolare la detrazione

Gli oneri accessori connessi alle operazioni di acquisto sono le spese assolutamente necessarie alla stipula del contratto di mutuo. Tra gli oneri accessori sono compresi:

  • l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo ipotecario, nonché le altre spese sostenute dal notaio per conto del cliente;
  • le spese di perizia;
  • le spese di istruttoria;
  • la commissione richiesta dagli istituti di credito per la loro attività di intermediazione;
  • la provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti;
  • la penalità per anticipata estinzione del mutuo;
  • le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione;
  • le perdite su cambio, per i mutui contratti in valuta estera;
  • l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca;
  • l’imposta sostitutiva sul capitale prestato.

Quali sono gli oneri non ammessi alla detrazione

  • Le spese di assicurazione dell’immobile, neppure qualora l’assicurazione sia richiesta dall’istituto di credito che concede il mutuo, quale ulteriore garanzia nel caso in cui particolari eventi danneggino l’immobile, determinando una riduzione del suo valore ad un ammontare inferiore rispetto a quello ipotecato;
  • le spese di mediazione immobiliare (agenzie immobiliari);
  • l’onorario del notaio per il contratto di compravendita;
  • le imposte di registro, l’Iva, le imposte ipotecarie e catastali.

Interessi mutui per l’acquisto dell’abitazione principale con Dichiarazioni GB

Per usufruire della detrazione per gli interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale si deve compilare il rigo RP7 di Redditi PF o il rigo E7 del modello 730. Facendo doppio click nei campi è possibile accedere alla gestione “Interessi passivi per acquisto abitazione principale” e proseguire con la compilazione.

Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale: rp7 e7

Indicando i dati richiesti il software effettua automaticamente il calcolo degli interessi passivi da riportare in dichiarazione.

Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale: interessi passivi

Con la funzione “Esci ed aggiorna il quadro” vengono compilati i campi del modello.

Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale: esci ed aggiorna quadro

Per maggiori chiarimenti sul funzionamento della gestione rimandiamo alla guida on-line presente all’interno della maschera stessa.

Applicazioni Software collegate all’articolo:

DB501 – DB121 – ML/08

TAG interessi passivi abitazione principaleinteressi per acquisto abitazione principaleinteressi per mutuo acquisto prima casamodello 730redditi PF

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