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La liquidazione IVA di dicembre costituisce un bel problema da risolvere a livello contabile a causa delle fatture a cavallo d’anno. Con l’avvento dell’obbligo della fatturazione elettronica, infatti, accadono spesso sfasamenti tra la data di emissione e quella di invio/recapito della fattura da parte del Sistema di interscambio, sfasamenti che durante l’anno sono di facile gestione. Si ricorda, infatti, che con l’obbligo di fatturazione elettronica, la data di ricezione del documento coincide con la data in cui il SdI consegna il documento al destinatario.

Questo a causa di un dettato normativo che, fino ad oggi (salvo modifiche da apportare con la legge delega fiscale), lascia ben pochi dubbi a riguardo.

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso

Ascolta “Ep.74 la detraibilità iva delle fatture a cavallo d’anno” su Spreaker.

La detrazione dell’iva: regola generale

A sensi dell’articolo 19 del Decreto IVA il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’ anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. La nuova formulazione dell’articolo 25, del Decreto IVA, in seguito alle modifiche introdotte dall’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 50/2017, prevede che la fattura debba essere annotata “in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”

Dal combinato disposto delle norme menzionate, si evidenzia che l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato all’esistenza di un duplice requisito, dovendosi in particolare considerare:

  • oltre al presupposto sostanziale dell’effettuazione dell’operazione
  • anche il presupposto formale del possesso di una valida fattura d’acquisto.

In base a quanto disposto dall’articolo 1 comma 1 del D.P.R. 100/98, così come modificato dal D.L. 119/2018Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.

Rilevanza del costo per le fatture a cavallo d’anno

L’introduzione della fatturazione elettronica ha avuto impatti rilevanti oltre che sulla detrazione dell’Iva anche sull’imputazione dei costi e dei ricavi, esaminiamo di seguito alcuni casi considerando il regime fiscale adottato.

  • Regime di cassa effettivo (art. 66 DPR 917/1986): utile determinato dalla differenza tra ricavi e spese sostenute nell’esercizio secondo il criterio di cassa (cioè nel momento in cui le spese sono effettivamente sostenute). Pertanto, in caso di:
    • Fattura emessa e ricevuta entro il 31.12.2023: il costo risulterà deducibile solo se la fattura sia stata effettivamente saldata entro il 2023. In caso contrario il costo sarà spostato al 2024.
    • Fattura emessa il 31.12.2023 ma ricevuta il 03.01.2024: in questo caso il costo ai fini della deducibilità seguirà sempre il criterio dell’effettivo sostenimento del pagamento e, pertanto, se pagata nel 2023 potrà essere dedotta in tale periodo d’imposta, altrimenti verrà spostata nel 2024
  • Regime di cassa virtuale (art. 18 comma 5 DPR 600/1973): la data di pagamento si presume coincidente con la data di registrazione delle fatture ai fini Iva.
    • la fattura annotata entro il 31.12.2023 si presume pagata entro l’anno e pertanto il costo verrà dedotto sempre nel 2023.
    • Fattura emessa il 31.12.2023 ma ricevuta il 03.01.2024: la fattura ricevuta l’anno successivo dovrà per forza essere imputata al nuovo anno stante gli effetti derivanti dal principio di annotazione – sostenimento della spesa che, certamente, non potranno essere fatti retroagire ad un periodo precedente a quello di ricevimento della fattura.
  • Regime ordinario: si guarda al criterio di competenza economica.

Le novità contenute nella legge delega

Quanto sopra esposto, lato Iva, tuttavia pare verrà a breve superato se la novità indicata nella Legge delega fiscale (legge 111 del 9 agosto 2023), verrà confermata.

Nel testo di legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 189 del 14 agosto 2023, testualmente si legge all’articolo 7, lettera d, comma 3 : “…..Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA)…. Prevedere che, in relazione ai beni e servizi acquistati o importati per i quali l’esigibilità dell’imposta si verifica nell’anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è ricevuta

L’impostazione della norma è da anni oggetto di dibattito tra gli operatori del settore, perché determina un palese svantaggio per le aziende che devono contabilizzare documenti con data di dicembre ma che, per motivi tecnici riconducibili allo Sistema di Interscambio, li ricevono nel mese di gennaio dell’anno successivo.

La legge delega dovrebbe eliminare quello che viene definito da tanti come un grosso “pregiudizio finanziario”. Infatti dispone che “in relazione ai beni e servizi acquistati o importati per i quali l’esigibilità dell’imposta si verifica nell’anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è ricevuta”. Tale novità, se confermata, consentirà di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA nella liquidazione periodica di dicembre anche per le fatture che riportano la data di detto mese ma che sono ricevute dal committente nel mese di gennaio.

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