Il governo italiano ha introdotto importanti misure fiscali che offrono nuove opportunità agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) sia mobiliari che immobiliari.
Una delle novità più significative riguarda la possibilità di affrancare i proventi finanziari derivanti dalle quote o azioni degli OICR possedute entro la fine dell’anno 2022. Si tratta di una misura senza precedenti nel panorama fiscale italiano per gli OICR, che consente al contribuente di scegliere se usufruirne o meno.
Normativa
Mentre le disposizioni sulla rivalutazione delle partecipazioni societarie sono state riproposte in modo sistematico dal Legislatore, trasformandole in una normativa consolidata, anche se più onerosa, per quanto riguarda il risparmio gestito degli OICR, le norme sull’affrancamento sono state solitamente introdotte come parte delle riforme fiscali relative a tali organismi.
La Legge di Bilancio per il 2023 stabilisce che i redditi di capitale (articolo 44 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, TUIR) e i redditi diversi di natura finanziaria (articolo 67 del TUIR) derivanti dalla cessione o dal rimborso delle quote o azioni degli OICR possano essere considerati “realizzati”. In tal caso, si applica un’imposta sostitutiva del 14% sulla differenza tra il valore delle quote o azioni al 31 dicembre 2022, come indicato nei prospetti periodici, e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.
Rivalutazione di partecipazioni e terreni
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