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Il governo italiano ha introdotto importanti misure fiscali che offrono nuove opportunità agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) sia mobiliari che immobiliari.

Una delle novità più significative riguarda la possibilità di affrancare i proventi finanziari derivanti dalle quote o azioni degli OICR possedute entro la fine dell’anno 2022. Si tratta di una misura senza precedenti nel panorama fiscale italiano per gli OICR, che consente al contribuente di scegliere se usufruirne o meno.

Normativa

Mentre le disposizioni sulla rivalutazione delle partecipazioni societarie sono state riproposte in modo sistematico dal Legislatore, trasformandole in una normativa consolidata, anche se più onerosa, per quanto riguarda il risparmio gestito degli OICR, le norme sull’affrancamento sono state solitamente introdotte come parte delle riforme fiscali relative a tali organismi.

La Legge di Bilancio per il 2023 stabilisce che i redditi di capitale (articolo 44 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, TUIR) e i redditi diversi di natura finanziaria (articolo 67 del TUIR) derivanti dalla cessione o dal rimborso delle quote o azioni degli OICR possano essere considerati “realizzati”. In tal caso, si applica un’imposta sostitutiva del 14% sulla differenza tra il valore delle quote o azioni al 31 dicembre 2022, come indicato nei prospetti periodici, e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.

Rivalutazione di partecipazioni e terreni

Il contribuente ha la possibilità di aderire a questo regime mediante una comunicazione all’intermediario presso il quale le quote sono custodite, entro il 30 giugno 2023. Qualora non vi siano rapporti di custodia, amministrazione o gestione di portafogli con intermediari, l’opzione può essere esercitata direttamente nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2022. Tuttavia, è importante sottolineare che l’opzione non è valida per le quote di OICR inserite in rapporti per i quali è stata già esercitata l’opzione del “risparmio gestito” (art. 7 del Decreto Legislativo n. 461/1997).

L’imposta sostitutiva del 14% deve essere versata dagli intermediari entro il 16 settembre 2023, previa ricezione del pagamento da parte del contribuente. Se il contribuente decide di applicare direttamente l’imposta, questa deve essere pagata entro la scadenza del versamento a saldo delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi, di solito entro il 30 giugno 2023.

L’affrancamento rappresenta una significativa modifica rispetto alle disposizioni sulle rivalutazioni delle partecipazioni societarie, in quanto considera “realizzati” i redditi di capitale e i redditi diversi, inclusi quelli derivanti dalla realizzazione di plusvalenze a breve o medio termine. L’imposta sostitutiva del 14% viene applicata solo sulla parte che supera il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione, consentendo un risparmio netto del 12% rispetto alla tassazione ordinaria al 26%.

Con queste nuove disposizioni, gli investitori e i gestori di OICR hanno la possibilità di beneficiare di un trattamento fiscale vantaggioso, consentendo loro di ottimizzare le imposte pagate sui proventi finanziari derivanti dalle quote o azioni degli organismi. Si tratta di una riforma che mira a promuovere il risparmio e l’investimento nel contesto economico attuale.

Tuttavia, è importante considerare alcuni fattori prima di decidere se aderire a questa opzione. Innanzitutto, l’imposta colpisce solo i guadagni non ancora realizzati, il che significa che si paga l’imposta anche se il valore delle quote dovesse diminuire successivamente. Pertanto, le fluttuazioni imprevedibili del mercato potrebbero influire sull’effettivo costo fiscale delle quote a causa del pagamento dell’imposta.

Nonostante ciò, l’affrancamento potrebbe essere utile per pianificare riorganizzazioni degli investimenti detenuti, ad esempio attraverso operazioni di apporto ad altri fondi da parte degli operatori istituzionali. Tuttavia, è necessario chiarire la definizione di “categoria omogenea” di quote, al fine di evitare l’inclusione di quote per le quali il contribuente non ha un interesse particolare nell’anticipare la tassazione.

È inoltre importante considerare che l’impatto della rivalutazione potrebbe essere limitato per gli OICR che investono principalmente in titoli di stato italiani ed esteri, poiché per tali fondi si applica una tassazione effettiva dei proventi dei titoli al 12,5%. Allo stesso modo, gli investitori esteri potrebbero beneficiare di esenzioni o riduzioni convenzionali.

Alcuni aspetti richiedono ulteriori chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria. Ad esempio, è necessario stabilire se i proventi distribuiti durante la partecipazione all’OICR siano soggetti all’imposta sostitutiva o meno. Inoltre, sarà importante comprendere se i rimborsi parziali pro-quota delle somme investite rientrino nell’affrancamento delle quote.

In conclusione, la norma sull’affrancamento delle quote degli OICR presenta un potenziale interesse per gli investitori, ma è necessario attendere ulteriori chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria e valutare attentamente gli aspetti economico-finanziari. In particolare, gli investitori esteri potrebbero essere influenzati dai cambiamenti nelle modalità di tassazione delle plusvalenze nelle società e negli enti immobiliari a partire dal 1° gennaio 2023, rispetto alle esenzioni del passato.

Secondo le nuove disposizioni, è possibile affrancare i terreni posseduti al 1° gennaio 2023, pagando il 16% del valore del terreno stabilito da una perizia entro il 15 novembre 2023. Il valore della perizia non può essere incrementato da ulteriori oneri, tranne per le spese di redazione della perizia stessa.

Possono beneficiare di questa possibilità persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti le cui plusvalenze sono imponibili in Italia.

L’imposta sostitutiva può essere pagata in un’unica soluzione entro il 15 novembre 2023 o rateizzata in tre rate annuali, con interessi del 3% annuo sulle rate successive. La rideterminazione dei valori e l’obbligazione tributaria sono considerate perfezionate con il pagamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva o, nel caso del pagamento rateale, con il versamento della prima rata.

È possibile compensare l’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rideterminazione con quanto già versato in precedenza a titolo di imposta sostitutiva. In assenza di una nuova perizia dei beni detenuti al 1° gennaio 2021, è possibile scomputare l’imposta sostitutiva già versata in occasioni di precedenti procedure di rideterminazione effettuate sugli stessi beni.

Coloro che non effettuano la compensazione con l’imposta pagata in precedenza possono richiederne il rimborso, entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data di duplicazione del versamento.

La possibilità di effettuare la rideterminazione del valore dei terreni e il pagamento dell’imposta sostitutiva del 16% si applica anche ai diritti edificatori e alle cessioni di cubatura, tra gli altri. È possibile anche la rivalutazione solo di una porzione della stessa particella catastale.

In caso di consolidazione dell’usufrutto alla nuda proprietà, il valore affrancabile è quello della nuda proprietà al 1° gennaio 2023.

La perizia di stima del valore dei terreni deve essere redatta da soggetti iscritti agli albi di ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici e periti industriali edili.

Dott.ssa Teresa Drago

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