Sotto il profilo degli obblighi contabili, di certificazione dei corrispettivi e di dichiarazione, le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro (ASD e SSD) che hanno optato per le disposizioni recate dalla Legge n.398 del 1991 sono esonerate, agli effetti fiscali, dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritte dagli articoli 14 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600. Tuttavia, le SSD rimangono obbligate a tenere i libri previsti dal Codice Civile (libro giornale e libro degli inventari, articolo n.2214).
Limitatamente alle prestazioni commerciali connesse alle attività istituzionali, al posto degli ordinari registri IVA è prevista la tenuta di un registro semplificato, introdotto con il DM del 11 febbraio 1997.
Registro IVA minori (DM 11 febbraio 1997)
Il registro IVA minori è un prospetto riepilogativo dei corrispettivi per i soggetti di cui alla Legge n.398/1991, dove devono essere annotati i corrispettivi e gli altri proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali.
Tale regime speciale prevede, oltre all’esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili, anche quello di presentazione della dichiarazione IVA, sia annuale sia periodica, di certificazione dei corrispettivi e del libro degli acquisti. I soggetti sono, invece, tenuti a conservare e numerare le fatture emesse e quelle ricevute; ad annotare entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione, anche a livello cumulativo, i proventi di carattere commerciale sul prospetto in oggetto.
La compilazione del registro deve tenere presente il tipo di attività commerciale che si esercita in aggiunta a quella istituzionale. L’attività commerciale può generare entrate soggette a diverse categorie di aliquota IVA (4%, 5%, 10%, 22%) che debbono essere annotate entro il 15 del mese successivo a quello a cui si fa riferimento. Tale registro, istituito originariamente non per gli Enti non commerciali ma per contribuenti minimi, deve essere adattato da ogni Associazione riportando le voci di entrata che interessano.
Trimestralmente andrà invece fatta la liquidazione IVA applicando le seguenti detrazioni forfettarie:
- 50% sull’IVA incassata per i proventi commerciali generici come pubblicità, prestazioni di sponsorizzazione, prestazioni di servizi, vendita di biglietti ecc. (si abbatte il 50% e si versa solo il 50% dell’IVA incassata con F24);
- 1/3 sull’IVA incassata per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica (si versano i 2/3 dell’IVA incassata).
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