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Il prossimo 30 di novembre 2023 scade il termine per l’invio del Modello Redditi Persone Fisiche. Il Modello, superata la scadenza del 30 di giugno per la presentazione tramite ufficio postale, deve essere presentato telematicamente direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati entro la scadenza indicata.

Successivamente la dichiarazione si considera tardiva se presentata entro 90 giorni dal termine ed omessa nel caso di invio oltre 90 giorni dalla scadenza.

Termini di presentazione

In base a quanto disposto dal comma 1 dell’art. 2 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, modificato dal Decreto-legge del 21 giugno 2022 n. 73 Articolo 11:

“Le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta”.

Pertanto, in base a quanto indicato dalla norma, il Modello Redditi Persone Fisiche 2023 deve essere inviato:

  • A partire dal 2 maggio fino al 30 giugno in caso di presentazione tramite ufficio postale (termine ormai superato);
  • Entro il 30 di novembre in caso di presentazione telematica effettuata direttamente dal contribuente, oppure tramite intermediari abilitati ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

In caso di invio telematico del modello, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione, ai fini dell’attestazione della corretta esecuzione dell’adempimento, la conferma dell’avvenuta ricezione del file e, successivamente, la comunicazione che certifica l’elaborazione dei dati e la presentazione della dichiarazione.

Inoltre, sempre con riguardo alle prossime scadenze fiscali, la data del 30 di novembre, individuata come termine ultimo di presentazione del Modello Redditi Persone Fisiche, coincide con il versamento della seconda rata dell’acconto delle imposte dirette 2023. Rispetto a tale scadenza, il legislatore, con il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, ha disposto, per i contribuenti persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo di imposta precedente abbiano dichiarato compensi inferiori ad € 170.000, il rinvio del versamento della seconda rata dell’acconto delle imposte dirette nelle seguenti due modalità alternative di seguito indicate:

  • Versamento in un’unica rata entro il 16 gennaio 2024;
  • Versamento in cinque rate mensili di pari importo con le seguenti scadenze e comprensive degli interessi calcolati nella misura del 4% annuo:
    • 16 gennaio 2024;
    • 16 febbraio 2024;
    • 18 marzo 2024;
    • 16 aprile 2024;
    • 16 maggio 2024.

Dichiarazione correttiva nei termini

La data del di 30 di novembre prossimo, oltre ad identificare il termine di invio del modello ordinario della dichiarazione dei redditi, rappresenta anche la scadenza dell’invio del Modello Redditi utile a correggere eventuali errori o omissioni della dichiarazione inviata in precedenza. Il nuovo modello prende il nome di dichiarazione correttiva nei termini e si utilizza sempre per la correzione o l’integrazione di una precedente dichiarazione che comporti una nuova liquidazione dell’imposta con esito a sfavore del contribuente, ovvero che determini un maggior debito o un minor credito rispetto a quanto calcolato in precedenza. Al contrario, in presenza di variazioni a favore del contribuente, e, pertanto, di una nuova liquidazione dell’imposta che determini un maggior credito o un minor debito, il modello può essere utilizzato, in caso di correzione di 730, in alternativa al Modello 730 integrativo che, tuttavia, deve rispettare la scadenza di trasmissione del 25 di ottobre dell’anno della dichiarazione.

Inoltre, successivamente alla data del 30 di novembre, la dichiarazione che corregge o integra un modello già inviato in precedenza prende il nome di dichiarazione integrativa (art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998) e può essere presentato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata inviata la dichiarazione oggetto di correzione.

In questo caso, l’eventuale credito che scaturisce dalla dichiarazione integrativa può essere portato in compensazione con i tributi calcolati a partire dal periodo di imposta successivo a quello di presentazione del modello integrativo.

Dichiarazione presentata oltre i termini

In caso di mancato rispetto della scadenza del 30 di novembre, la dichiarazione si considera:

  • Tardiva se inviata entro i 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria;
  • Omessa in caso di invio oltre i 90 giorni dalla scadenza ordinaria.

La dichiarazione tardiva si considera al pari di una dichiarazione presentata regolarmente nei termini ed è soggetta alla sanzione in misura fissa di € 250,00, ravvedibile ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 472/97 mediante il versamento della sanzione ridotta di 1/10 (€ 25,00), con modello F24 da inviare tramite modalità telematica e con codice tributo 8911. Chiaramente, oltre al versamento indicato, in presenza di imposte a debito è necessario procedere anche alla regolarizzazione dei versamenti relativi ai tributi dovuti mediante ravvedimento operoso.

Al contrario, in caso di superamento del termine dei 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria, la dichiarazione si considera omessa ed è soggetta alle seguenti sanzioni:

  • In presenza di imposte dovute si applica la sanzione dal 120% al 240% dell’ammontare delle imposte con un minimo di € 250,00, in assenza di imposte dovute si applica la sanzione da € 250,00 ad € 1.000,00.
  • In caso di presentazione entro il termine di invio della dichiarazione del periodo di imposta successivo e prima dell’inizio dell’attività di accertamento, si applica, la sanzione amministrativa dal 60% al 120% dell’ammontare delle imposte con un minimo di € 200,00 in presenza di imposte dovute, e la sanzione da € 150,00 ad € 500,00 se non sono dovute imposte.

Dott.ssa Francesca Sparano

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