Le operazioni esenti iva sono trattate dall’ art. 10 del dpr 633/72. Verrà analizzato il caso di cui al numero 22) del primo comma e precisamente:
“Le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili”.
Disposizione art. 10 comma 1 lettera 22
La menzionata disposizione di cui all’art. 10 comma 1 lettera 22) ha una valenza oggettiva, nel senso che l’esenzione dall’ iva delle prestazioni a cui la stessa fa riferimento è prevista a prescindere dal soggetto che fornisce le prestazioni stesse (rif. Risoluzioni n. 4/E del 1999 e n. 30/E del 1998 con particolare riferimento alle visite a musei e mostre e successivamente ribadita con le risoluzioni n. 135 del 6.12.2006 e risoluzione n. 148/E del 10.4.2008 specificamente per le prestazioni proprie delle biblioteche).
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