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Le operazioni esenti iva sono trattate dall’ art. 10 del dpr 633/72. Verrà analizzato il caso di cui al numero 22) del primo comma e precisamente:

Le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili”.

Disposizione art. 10 comma 1 lettera 22

La menzionata disposizione di cui all’art. 10 comma 1 lettera 22) ha una valenza oggettiva, nel senso che l’esenzione dall’ iva delle prestazioni a cui la stessa fa riferimento è prevista a prescindere dal soggetto che fornisce le prestazioni stesse (rif. Risoluzioni n. 4/E del 1999 e n. 30/E del 1998 con particolare riferimento alle visite a musei e mostre e successivamente ribadita con le risoluzioni n. 135 del 6.12.2006 e risoluzione n. 148/E del 10.4.2008 specificamente per le prestazioni proprie delle biblioteche).

Ciò premesso, considerata la natura oggettiva della norma di esenzione, al fine della sua applicazione è necessario che le prestazioni siano effettivamente riconducibili alle prestazioni proprie delle biblioteche, dei musei, ecc….. Questo significa che le prestazioni devono essere considerate nel loro complesso in quanto funzionali all’ erogazione dei servizi aventi natura culturale e sociale cui è destinata la biblioteca o il museo, ecc….

Inoltre, ulteriore elemento necessario per rientrare nell’esenzione di cui alla citata norma, è che la prestazione sia circoscritta ai luoghi definiti dalla norma stessa e precisamente: musei, gallerie, pinacoteche, ecc..Non deve, pertanto, trattarsi di servizi elettronici.

Si riportano di seguito, a titolo di esemplificativo, due casi pratici relativi rispettivamente a due istanze d’interpello.

Caso 1: affidamento di prestazioni di servizi effettuate nell’ ambito di una Biblioteca.

Il presente caso pratico è rappresentato dalla risposta ad interpello n.  763/2021 dove viene trattato il caso di affidamento, attraverso un contratto di appalto, a due bibliotecari di una serie di prestazioni di servizi nell’ambito di una Biblioteca.

Dall’ analisi delle suddette prestazioni, oggetto di appalto, l’Agenzia delle Entrate ha constatato che il complesso di tali prestazioni include sia attività che potrebbero essere riconducibili a quelle “proprie delle biblioteche” e sia attività a queste non riconducibili. Più in particolare “le prestazioni proprie e tipiche delle biblioteche sono quelle di raccolta, catalogazione, conservazione, archiviazione e consultazione di libri e altro materiale utili per fini di ricerca e studio, considerate nella loro globalità”. Diversamente, il contratto di appalto oggetto di esame contempla altre prestazioni quali: la partecipazione alla programmazione, organizzazione e promozione degli eventi e dei percorsi espositivi, la collaborazione allo svolgimento degli adempimenti inerenti la gestione bibliotecaria, nonché la partecipazione alle analisi statistiche-qualitative della stessa Biblioteca che si ritiene non possano rientrare tra quelle proprie di una biblioteca”.

Per i motivi sopra esposti l’Agenzia delle Entrate ha dato parere negativo ai fini dell’esenzione iva di cui all’ art. 10 comma 1 n. 22).

Caso 2: tour virtuali a carattere turistico-museale effettuati da una start up innovativa.

Il presente caso pratico è trattato nell’ambito della risposta dell’Agenzia Entrate ad interpello n. 1/2022 dove viene esaminato il caso di una società Start-up innovativa che svolge attività di ideazione e costruzione di tour virtuali a contenuto turistico e culturale museale e la vendita dei biglietti direttamente agli utilizzatori finali per l’accesso ai tour attraverso una piattaforma di e-commerce. Il tour si compone di contenuti digitali della guida turistica appositamente formata dallo staff della società.

In riferimento al suddetto servizio, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che l’esenzione è circoscritta a luoghi definiti tra cui musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ecc…. Per questo è importante stabilire se il servizio sia un servizio elettronico di cui all’art. 7- sexies lettera f) del dpr 633/72. Per questo occorre fare riferimento alla Direttiva 2006/112/CE secondo cui i servizi elettronici comprendono i servizi forniti attraverso Internet la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata corredata di un intervento umano minimo. Laddove un servizio è reso utilizzando lo strumento elettronico unicamente come mezzo di comunicazione tra fornitore e cliente, allora non potrà essere definito “elettronico”.

Nel caso in esame la società offre tour virtuali in diretta in musei e simili, trattasi di vere e proprie visite personalizzate, con possibilità di interazione dei clienti con la guida turistica abilitata, non ravvisandosi differenze apprezzabili rispetto alle visite guidate in presenza. Per questo, l’agenzia stessa ritiene che lo strumento elettronico sia solo un mezzo per accedere a tale servizio e che pertanto il servizio prestato sia analogo alla visita in presenza. Il trattamento tributario applicabile dovrà essere lo stesso riservato alle visite in presenza.

Le prestazioni di cui all’ art. 10 comma 1 n. 22) dpr 633/72 sono esenti iva se presentano le seguenti caratteristiche:

  • devono essere oggettivamente esenti indipendentemente dal soggetto che le fornisce;
  • devono essere riconducibili alle prestazioni tipiche e proprie delle biblioteche, musei, ecc…
  • devono essere svolte non elettronicamente ma nell’ambito dei luoghi fisici menzionati dalla norma stessa (musei, biblioteche, ecc..).

 

Dott.ssa Manuela Mancini

TAG operazioni esenti IVAoperazioni IVA

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