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Nel presente articolo verranno analizzati i casi in cui deve essere applicato il reverse charge. Il riferimento normativo è rappresentato dall’art. 17 del dpr 633/72.

Al comma 1, viene evidenziata la regola generale secondo la quale l’iva è dovuta dal soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi. Tuttavia, il secondo comma prevede che, in deroga al primo comma, per alcune tipologie di operazioni, l’imposta sia dovuta dal cessionario/committente se soggetto iva. Questo meccanismo dell’inversione contabile prevede infatti che venga trasferito al soggetto passivo cessionario gli obblighi relativi al pagamento iva al posto del soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi. Questo significa che il soggetto passivo cessionario deve emettere autofattura o integrare, applicando l’iva, la fattura emessa dal soggetto cedente senza iva. Deve, inoltre, annotare l’autofattura o la fattura integrata anche nel registro iva vendite oltre che nel registro iva acquisti.

Analizzeremo di seguito i casi specifici in cui deve essere effettuato il reverse charge (inversione contabile) dal soggetto cessionario. È necessario effettuare la distinzione tra reverse charge con fornitore estero e reverse charge con fornitore interno.

REVERSE CHARGE CON FORNITORE ESTERO

Il fornitore è un soggetto estero non residente nel territorio dello stato ed effettua cessione di beni o prestazione di servizi nei confronti di un soggetto residente in Italia. In tale situazione è possibile identificare le seguenti tipologie di casi che implicano l’applicazione dell’inversione contabile.

  • Il soggetto italiano che riceve la prestazione o che acquista i beni (cessionario) è un soggetto passivo dì imposta. Nel caso fosse un privato il reverse charge non è effettuabile pertanto il soggetto estero dovrà adempiere agli obblighi di fatturazione mediante l’identificazione iva italiana o mediante il rappresentante fiscale o mediante la stabile organizzazione.
  • Il soggetto estero cedente/prestatore non ha stabile organizzazione in Italia ma è solo identificato in Italia mediante identificazione diretta o rappresentante fiscale: è prevista l’applicazione del reverse charge da parte del cessionario italiano (se soggetto passivo).

Si richiama sull’ argomento la Circolare dell’agenzia entrate 14/E del 18.3.2020 in cui viene chiaramente evidenziato “il radicale cambiamento della normativa a decorrere dal 2010 che comporta, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto non residente nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato (debitore dell’imposta), da assolvere mediante applicazione del meccanismo del reverse charge. Ciò anche nell’eventualità in cui il soggetto non residente sia identificato nel territorio dello Stato o ivi disponga di un rappresentante.”.

È necessario precisare però che:

  • Le operazioni attive effettuate direttamente dal soggetto estero che possiede una stabile organizzazione in Italia la quale però non partecipa all’ operazione, sono soggette al reverse charge (sempre se il soggetto italiano è soggetto passivo e non privato).
  • Le operazioni effettuate dal soggetto estero per il tramite della stabile organizzazione in italia, non sono soggette al reverse, essendo la stabile organizzazione assimilata ad un normale soggetto passivo d’ imposta italiano.

REVERSE CHARGE CON FORNITORE INTERNO

Si tratta delle casistiche evidenziate a partire dal comma 6 per determinate tipologie di operazioni poste in essere in settori particolarmente soggetti a fenomeni di evasione. In tali casi il fornitore del bene o della prestazione è un soggetto residente. Le prestazioni assoggettate al reverse charge interno sono le seguenti:

  • Le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all’ art. 1, n. 11.
  • Le cessioni di rottami e materiali di scarto, carta da macero, bancali in legno recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo, materiali ferrosi.
  • Le prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori.
  • Le cessioni di fabbricati di cui ai n. 8-bis e 8-ter dell’art. 10 per le quali nel relativo atto sia stata espressamente manifestata l’opzione per l’assoggettamento ad iva.
  • Le prestazioni di servizi di pulizia, di installazione impianti relativi ad edifici.
  • Le cessioni di telefoni cellulari, microprocessori, tablet, pc qualora ci si trovi in una fase della catena distributiva anteriore alla vendita al dettaglio.
  • Le cessioni di gas ed energia elettrica se l’acquirente è un rivenditore.

Gli argomenti più in uso, tra quelli sopra elencati, verranno approfonditi nel prossimo articolo sull’ argomento.

La normativa iva prevede l’ obbligo dell’ inversione contabile:

  • con fornitore non residente:

*se il cessionario residente è soggetto passivo d’ imposta

*se il fornitore estero non ha stabile organizzazione in Italia (l’identificazione diretta non preclude l’obbligo del reverse).

  • con fornitore residente in Italia:

*  in specifici casi elencati dalla norma.

 

Dott.ssa Manuela Mancini

TAG inversione contabilereverse charge

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