Nel presente articolo verranno analizzati i casi in cui deve essere applicato il reverse charge. Il riferimento normativo è rappresentato dall’art. 17 del dpr 633/72.
Al comma 1, viene evidenziata la regola generale secondo la quale l’iva è dovuta dal soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi. Tuttavia, il secondo comma prevede che, in deroga al primo comma, per alcune tipologie di operazioni, l’imposta sia dovuta dal cessionario/committente se soggetto iva. Questo meccanismo dell’inversione contabile prevede infatti che venga trasferito al soggetto passivo cessionario gli obblighi relativi al pagamento iva al posto del soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi. Questo significa che il soggetto passivo cessionario deve emettere autofattura o integrare, applicando l’iva, la fattura emessa dal soggetto cedente senza iva. Deve, inoltre, annotare l’autofattura o la fattura integrata anche nel registro iva vendite oltre che nel registro iva acquisti.
Analizzeremo di seguito i casi specifici in cui deve essere effettuato il reverse charge (inversione contabile) dal soggetto cessionario. È necessario effettuare la distinzione tra reverse charge con fornitore estero e reverse charge con fornitore interno.
REVERSE CHARGE CON FORNITORE ESTERO
Il fornitore è un soggetto estero non residente nel territorio dello stato ed effettua cessione di beni o prestazione di servizi nei confronti di un soggetto residente in Italia. In tale situazione è possibile identificare le seguenti tipologie di casi che implicano l’applicazione dell’inversione contabile.
- Il soggetto italiano che riceve la prestazione o che acquista i beni (cessionario) è un soggetto passivo dì imposta. Nel caso fosse un privato il reverse charge non è effettuabile pertanto il soggetto estero dovrà adempiere agli obblighi di fatturazione mediante l’identificazione iva italiana o mediante il rappresentante fiscale o mediante la stabile organizzazione.
- Il soggetto estero cedente/prestatore non ha stabile organizzazione in Italia ma è solo identificato in Italia mediante identificazione diretta o rappresentante fiscale: è prevista l’applicazione del reverse charge da parte del cessionario italiano (se soggetto passivo).
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