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Sanità privata: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate 20/e 2023 per l’esenzione e riduzioni IVA

Con la circolare 20/e del 7 luglio 2023 l’Agenzia delle entrate illustra le modifiche introdotte dal Dl n. 73/2022 (decreto “Semplificazioni”) sulla disciplina Iva delle prestazioni rese ai ricoverati e ai loro accompagnatori. L’articolo 18, in particolare, modifica:

  • alla lettera a), la previsione di cui all’articolo 10, comma 1, n. 18), del Dpr n. 633/1972 (decreto Iva), riguardante l’esenzione da imposta sulle prestazioni sanitarie rese dagli esercenti arti e professioni sanitarie soggetti a vigilanza
  • alla lettera b), la previsione di cui alla Tabella A, parte terza, n. 120), riguardante le prestazioni soggette ad aliquota ridotta del 10 per cento.

Tali disposizioni si applicano alle prestazioni effettuate ai fini Iva a decorrere dal 22 giugno 2022.

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso

Ascolta “Ep.60 Sanità privata Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate” su Spreaker.

Iva agevolata sulle prestazioni sanitarie rese dalle case di cura non convenzionate

Le novità investono soprattutto le prestazioni di ricovero e cura rese dalle cliniche non convenzionate. Per mezzo delle modifiche apportate dalla lettera a), in particolare, si è esteso l’ambito di esenzione delle prestazioni sanitarie offerte dagli esercenti arti e professioni soggetti a vigilanza.

In particolare, è stata modificata la previsione di cui all’articolo 10, comma 1, n. 18), del DPR n. 633/1972, riguardante l’esenzione da imposta sulle prestazioni sanitarie rese dagli esercenti arti e professioni sanitarie soggetti a vigilanza.

Il beneficio è infatti stato esteso anche ai casi in cui la prestazione sanitaria costituisca una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli elencati all’art. 10 comma 1 n. 19) del DPR 633/72 (enti ospedalieri, cliniche e case di cura convenzionate, società di mutuo soccorso con personalità giuridica, enti del Terzo settore di natura non commerciale), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l’acquisto trovi applicazione l’esenzione di cui al numero 18).

In tal caso, l’esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo.  In altri termini, come chiarito dall’Agenzia, qualora un professionista esegua una prestazione sanitaria a beneficio di un soggetto ricoverato presso una casa di cura non convenzionata, ed emetta fattura nei confronti di tale struttura in regime di esenzione, la suddetta casa di cura, rende esente – al soggetto ricoverato – la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto alla struttura stessa al professionista.

Grazie a questa modifica, il paziente ricoverato non viene inciso da un’imposta che non sarebbe dovuta nell’ipotesi in cui la medesima prestazione fosse resa da una casa di cura convenzionata o direttamente da un medico. Un’ulteriore modifica concerne l’aliquota IVA del 10% (prevista dal n. 120 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72), che include attualmente anche le “prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all’articolo 10, primo comma, numero 19), e da case di cura non convenzionate”, nonché le “prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i soggetti di cui all’articolo 10, primo comma, numero 19) “.

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