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I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali possono sospendere gli ammortamenti annui del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali negli esercizi in corso:

  • al 31 dicembre 2020,
  • al 31 dicembre 2021
  • al 31 dicembre 2022
  • al 31 dicembre 2023.

Lo ha stabilito il decreto Milleproroghe 2023 (D.L. n. 198/2022), con l’obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata; tale quota andrà quindi a sommarsi a quella già destinata con riferimento all’ammortamento 2020, 2021 e 2022.

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso

Ascolta “Ep.45 Sospensione degli Ammortamenti” su Spreaker.

Normativa

La quota di ammortamento è deducibile sia ai fini Ires che ai fini Irap indipendentemente dall’imputazione a Conto economico.

Le imprese che opteranno per tale deroga, inoltre, dovranno darne dettagliata indicazione in Nota Integrativa, come anche ribadito dal Documento Interpretativo n. 9 dell’Oic, (pubblicato per la consultazione il 1° Gennaio 2021 e non ancora rilasciato nella versione definitiva).

In particolare, in Nota Integrativa occorrerà indicare:

  • le ragioni della deroga;
  • l’iscrizione e l’importo della corrispondente riserva indisponibile accantonata;
  • l’elenco delle immobilizzazioni per le quali non si è proceduto al calcolo dell’ammortamento ed in quale misura;
  • l’impatto della deroga in termini economici e patrimoniali.

Si ricorda che non essendo più prevista la deroga alla continuità aziendale (articolo 38quater, D.L. n. 34/2020), le società che applicano i Principi nazionali e che usufruiscono della disposizione di cui all’art. 60, comma 7bis, D.L. n. 104/20 20 (sospensione ammortamento), dovranno verificare che la mancata deduzione della quota d’ammortamento consenta comunque la sopravvivenza della società nei successivi esercizi.

Beneficiari

Si ricorda che la disposizione si rivolge a tutti i soggetti che non applicano i principi contabili internazionali, quindi:

  • ai soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni del Codice civile (articoli 2423 – 2435-terc.) e i principi contabili nazionali emanati dall’OIC;
  • agli intermediari non IFRS che redigono il bilancio secondo le regole del D.Lgs. n. 136/2015;
  • alle imprese di assicurazione che non seguono, nella redazione del bilancio d’esercizio, i principi contabili internazionali;
  • alle micro-imprese.

Come indicato nelle istruzioni al quadro RF della dichiarazione dei redditi modelli Redditi SP e PF, la facoltà si applica anche alle imprese individuali e alle società di persone in contabilità ordinaria.

Infine, si ricorda che anche il bilancio consolidato redatto in base alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 127/1991 può applicare (rectius recepire) la sospensione degli ammortamenti di cui si sono avvalse le società consolidate.

Ambito di applicazione

La sospensione è applicabile:

  • sia alle immobilizzazioni materiali
  • che alle immobilizzazioni immateriali

La deroga può essere applicata, alternativamente:

  • a singoli cespiti (es.: attrezzatura “XYZ”);
  • per gruppi di immobilizzazioni (individuati dal DM 31/12/1988);
  • all’intera voce di bilancio (es.: voce B.II.4 “Attrezzature industriali e commerciali”);
  • a tutte le immobilizzazioni in bilancio.

La scelta deve, però, essere “coerente” con le ragioni che hanno indotto la società a non effettuare gli ammortamenti.

Adempimenti

A seguito della sospensione degli ammortamenti, vi è l’obbligo di applicare quanto disposto dal comma 7-ter dell’art. 60 del D.L. n. 104/2020 ovvero destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata. Tale quota andrebbe quindi a sommarsi a quella già destinata con riferimento all’ammortamento 2020, 2021 e 2022.

In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.

La riserva potrà considerarsi libera:

  • al termine del periodo di ammortamento, qualora lo stesso sia stato prolungato; o
  • gradualmente nel corso degli esercizi, qualora il periodo di ammortamento risulti immutato e la quota di ammortamento non effettuata sia “spalmata” lungo la residua vita utile; o
  • in occasione della vendita dell’immobilizzazione.

L’OIC ha precisato che a seguito della scelta di sospensione deve essere accompagnata dall’accantonamento della fiscalità differita, da contabilizzarsi secondo le prescrizioni del principio OIC 25 – Imposte sul reddito.

Sul punto, va ricordata la risposta a interpello n. 607 del 2021 dell’Agenzia delle Entrate, la quale ha chiarito che la deduzione extracontabile dell’ammortamento è una mera facoltà del soggetto che redige il bilancio, ben potendo quest’ultimo sospendere gli ammortamenti sia ai fini contabili sia ai fini fiscali. Secondo l’Amministrazione finanziaria, infatti, “proprio avendo riguardo al carattere eccezionale e alla funzione agevolativa delle disposizioni in commento considerate nel loro complesso, deve interpretarsi la locuzione «la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter è ammessa» nel senso di consentire ai contribuenti la facoltà di dedurre le quote di ammortamento qui in esame, anche in assenza dell’imputazione a conto economico”.

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