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Tregua fiscale, IVA metano, Bonus caro energia – Ep.18 del 07/03/2023

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E-fatture e corrispettivi tardivi

Partiamo subito dalle lettere di compliance per le fatture elettroniche. Si tratta di tutta una serie di lettere in arrivo da parte dell’Agenzia Entrate che riguardano l’invio tardivo delle fatture elettroniche e dei corrispettivi, con lo scopo di promuovere l’adempimento spontaneo.

Quindi, con il provvedimento del 6 marzo, l’agenzia stabilisce le modalità con le quali mette a disposizione dei contribuenti titolari di partita IVA tutte le informazioni relative alle fatture elettroniche e ai corrispettivi giornalieri telematici trasmessi oltre i termini stabiliti dalla legge, in particolare dell’articolo 21 comma 4 del 633 del 1972 dell’articolo 2 comma 6 ter del 127 del 2015. Ciò è necessario affinché gli stessi contribuenti possano rimediare alle anomalie che vengono segnalate.

Questo consente ai contribuenti di poter fornire eventuali elementi e circostanze che non sono conosciute all’amministrazione e che possono giustificare le eventuali anomalie.

L’agenzia invia al domicilio digitale dei singoli contribuenti una comunicazione che segnala l’anomalia del ritardo e li invita ad accedere all’area riservata del portale “fatture e corrispettivi”. All’interno del cassetto fiscale, i contribuenti troveranno tutti i dati relativi alle fatture elettroniche, in particolare l’elenco e il numero delle fatture messe in ritardo, il tipo di fattura, il tipo di documento, il numero, la data della fatturazione, la data di trasmissione e l’identificativo SDI per i corrispettivi giornalieri, l’elenco, il numero degli inviti trasmessi in ritardo, il numero identificativo dell’invio, la matricola di invii del modo positivo del registratore telematico e la data di rilevazione e quella di trasmissione del dato.

Se il contribuente ritiene che l’anomalia segnalata sia corretta, può regolarizzare la propria posizione con le diverse forme di definizione previste, poi della tregua fiscale, versando entro il 31 marzo 2023 200 euro per periodo di imposta legati all’anno cui si riferiscono le violazioni. Naturalmente, se non c’è stata alcuna variazione della base imponibile e finiva perché si tratta di irregolarità formali; quindi, che non determinano una diversa liquidazione del tributo, o addirittura versando con un diciottesimo la sanzione prevista per la mancata o tardiva emissione della fattura o tardiva trasmissione dei corrispettivi, se la violazione ha inciso invece sulla dichiarazione annuale.

C’è sempre il ravvedimento operoso, poi quello ordinario articolo 13 del 472 del 1997, per poter regolarizzare beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione poi del tempo trascorso dalla commissione della modellazione e può essere attuato, a prescindere dal fatto che la violazione si è già stata constatata, o che siano iniziati accessi ispezioni e verifiche. Tra l’altro, è possibile avvalersi del ravvedimento operoso ordinario. Tuttavia, bisogna fare attenzione ai nuovi tassi di interesse applicati in questo caso.Quindi, attenzione, perché stanno arrivando queste lettere dal fisco.

Tregua fiscale

Il sito dell’Agenzia Entrate Riscossione è stato aggiornato con l’elenco, diciamo per una nuova pagina dedicata agli enti creditori che aderiscono allo stralcio parziale integrale dei mini-ruoli. Dal 6 marzo 23, infatti, è disponibile online il modulo per gli enti creditori che sono diversi dalle amministrazioni statali delle Agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, come ad esempio i comuni, che devono utilizzare entro il 31 marzo per comunicare all’Agenzia Entrate Riscossione la loro decisione di aderire allo stralcio integrale dei debiti fino a €1000 riferiti al periodo che va dal 2000 al 2015.

Ricordiamo che la tregua fiscale introdotta dalla legge di bilancio del 2023, la conosciamo, conosciamo tutte le sue sfaccettature, ma sappiamo anche che nel frattempo il milleproroghe, che è stato convertito in legge 14 del 2023, ha esteso anche a enti diversi appunto dalle amministrazioni statali delle Agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali la possibilità di deliberare l’annullamento dell’intero importo affidato alla riscossione, ampliando di fatto l’ambito della legge di bilancio 2023 che prevedeva, in assenza di un provvedimento contrario da parte dell’ente, l’annullamento automatico solo della sanzione degli interessi, quindi lo stralcio parziale.

Oggi il milleproroghe ha prorogato dal 31 gennaio al 31 marzo il termine entro il quale questi enti possono comunicare l’eventuale adesione allo stralcio e tra l’altro, oltre allo stralcio parziale, gli enti creditori potranno anche aderire allo stralcio integrale, cioè annullare totalmente in modo automatico, diciamo non solo le sanzioni e gli interessi, ma addirittura aderire allo stralcio appunto dell’intero importo residuo alla data del primo gennaio 2023 fino a 1000 euro affidati sempre all’agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

E quindi per questi enti un annullamento di tipo parziale per quanto riguarda le somme a titolo di interesse per ritardata iscrizione a ruolo sanzioni e interessi di mora, per le somme a titolo di capitale con lo straccio parziale invece è sempre dovuto all’importo, per le multe le altre sanzioni amministrative è solo prevista lo stralcio degli interessi. Il decreto milleproroghe ha provvisto che aderendo oltre il 31 marzo 23 sposta invece essere applicato lo stralcio integrale dei debiti di importo residuo, alla data sempre del primo gennaio 23 fino a €1000 anche comprensivo di capitale interessi per ritardata iscrizione al ruolo e sanzioni, che risultano dai carichi affidati all’agente della riscossione, dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e quindi di optare per l’annullamento di tutto l’importo residuo del carico. Gli enti che aderiranno, quindi, dovranno comunicarlo entro il 31 marzo. Per l’adeguamento ai nuovi termini, il decreto proroga dal 31 marzo al 30 aprile 2023 la data di effettivo annullamento dei debiti che sono oggetto di stralcio. Con un comunicato del 6 marzo, quindi, viene reso noto questo.

Codice tributo neo-residenti

Poi, ricordiamo che con un interpello, il 239, 240, 241 sono state trattate diverse casistiche. Una sola risoluzione, la 14e del 2023 del 6 marzo, tratta invece l’introduzione di un nuovo codice tributo per la revoca dell’opzione per i neo-residenti. Si tratta dell’articolo 24 bis del TUIR che prevede, nel regime opzionale, per quei soggetti che sono persone fisiche in possesso di determinati requisiti e che vogliono adottare un regime opzionale di imposta sostitutiva all’IRPEF, su redditi prodotti all’estero e che trasferiscono la residenza fiscale in Italia da un paese estero ai sensi dell’articolo 2 comma 2 del TUIR.

Con i provvedimenti dell’8 marzo 2017, sono state fornite le modalità per applicare il regime e si è detto anche che è possibile applicarlo, modificarlo o revocarlo. Naturalmente, con la risoluzione del 2018, è stato introdotto il codice tributo per l’opzione NRPP. Con la circolare 17 del 2017, sono stati forniti dei chiarimenti dicendo anche che è possibile la revoca se il contribuente ha già versato la sostitutiva relativa al periodo di imposta.

L’imposta già versata, ma non dovuta, potrà essere utilizzata in compensazione o al rimborso, dice la circolare. Quindi, se ho fatto l’opzione e poi mi rendo conto che la voglio revocare, ma ho già versato, posso con il codice tributo NRRE andare a compensare quell’importo e recuperare, revocando l’opzione, per consentire l’utilizzo in compensazione con F24 di quella imposta già versata. La risoluzione 14 E del 6 marzo pubblica l’NRRE proprio per questo motivo.

IVA 5% sul metano

Con l’interpello n. 239 del 6 marzo, viene prevista l’aliquota agevolata del 5% sulle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano tramite la rete di teleriscaldamento. Questo si riferisce al periodo compreso tra il 1° ottobre 2022 e il 31 dicembre 2022. In relazione a questo tema, l’agenzia ha risposto all’interpello n. 239, precisando che l’IVA ridotta al 5% per le somministrazioni di gas metano utilizzato per la combustione per usi civili e industriali è stata prevista dal DL 130 del 2021. Tale decreto ha stabilito, in deroga a quanto prescritto dal decreto IVA, che la somministrazione di gas ha un’aliquota calmierata al 5%.

Inoltre, la risposta all’interpello n. 240 del 6 marzo tratta il tema delle sopravvenienze attive per adeguamento dei valori di scissione non imponibili. La sopravvenienza prospettica che emerge nell’ambito dell’adeguamento dei valori in un’operazione di scissione non è imponibile. Ciò è dovuto al fatto che l’operazione non è correlata con un componente economico o con una passività patrimoniale che abbia concorso alla formazione del reddito di impresa in un determinato periodo precedente all’insorgere della sopravvenienza stessa. In sintesi, questo è quanto affermato nella risposta all’interpello n. 240.

Sopravvenienze attive per adeguamento valori di scissione non imponibili

Infine, la 241 del 6 marzo tratta il tema del bonus del caro energia. Ai fini dell’individuazione del costo medio per chilowattora della componente energetica, che è rilevato nel primo trimestre del 2019, il legislatore ha citato questo parametro per fruire del credito d’imposta energetico previsto dal DL 2021-2022, cioè decreto Ucraina. La società che ha incorporato Due Srl già controllate nel 2020 non potrà utilizzare i loro Pod, cioè il codice alfanumerico che giustifica in maniera univoca il punto in cui l’energia elettrica viene prelevata dalla rete nazionale, in quanto intestatari nel 2019 di utenze autonome.

Quindi, la risposta prende spunto da un’istanza di interpello con la quale una società, Appunto, ha chiesto chiarimenti in merito alla corretta quantificazione del costo dell’energia elettrica per il 2019. Domandando se, ai fini del credito d’imposta, è necessario fare un confronto congiunto tra le tre utenze pre-fusione e se si deve prendere in considerazione il solo costo dell’azienda incorporante nel corso dell’anno 2019, al netto delle utenze che facevano capo alle due società fuse. Nel complesso, ai fini del calcolo, l’agenzia dice che non può la società istante utilizzare i dati di consumo relativi a Pod intestati a società incorporate perché sono soggetti giuridici intestatari in via autonoma di diverse utenze nel periodo antecedente all’operazione di riorganizzazione. Inoltre, trattandosi di società che aveva già costituita ed operativa la data del primo gennaio 2019, può far riferimento al parametro forfettario.

Quindi, per il calcolo del contributo, la società dovrà fare riferimento al prezzo corrispondente medio riferito al medesimo trimestre nell’anno 2019, calcolato sui consumi riferibili alle utenze di cui risultava intestataria in quel periodo.

In sostanza, si tratta di un caso particolare quello del calcolo del credito d’imposta, Appunto nel modello per le operazioni straordinarie.

Bonus caro energia in caso di fusione

Ricordiamo invece che quest’anno compaiono il quadro RU, crediti imposta, energetici del gas e dell’energia elettrica. Grazie all’aiuto quater e all’utilizzo del credito in compensazione, è stato portato al 30 settembre del 2023, non al 30 giugno, per quanto riguarda il terzo trimestre 2022 e ottobre, novembre 2022, nonché dicembre 2022, per la spesa appunto acquistata e consumata della commodity, in questo periodo.

Lo diciamo perché le istruzioni e i modelli reddituali 2023 non sono ancora stati aggiornati con queste nuove scadenze del milleproroghe e quindi riportano ancora la data del 30 giugno 2023 per l’utilizzo in compensazione di questi crediti.

Non mi resta che augurarvi un buon lavoro e ringraziarvi per l’attenzione.

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