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Iperammortamento 2026: l’apertura ai beni strumentali extra-UE tra esigenze di politica industriale e vincoli del diritto internazionale

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. n. 88/2026 di conversione, con modificazioni, del D.L. 38/2026 (c.d. Decreto Fiscale) è confermata la novità più attesa in materia di iperammortamento: la soppressione del controverso vincolo di origine Ue e/o See per i beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, oggetto di incentivo.

L’efficacia è retroattiva, agendo sulla norma primaria istitutiva del nuovo iperammortamento, la L. 199/2025, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 fino al 30 settembre 2028.

Il vincolo di origine Ue permane esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, quale criterio insito nei requisiti di iscrizione al registro Enea per il fotovoltaico, ammissibili all’iperammortamento se ricompresi alle lettere b) e c), dell’articolo 12 del D.L. 181/2023. La rimozione del “made in Ue/See” produce benefici micro e macroeconomici, con un costo per lo Stato di circa 1,3 miliardi di euro.

INDICE

Premessa

L’articolo 7, commi 1, 2 e 3 del D.L. n. 38/2026 (c.d. Decreto Fiscale), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 88/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio scorso, ha soppresso retroattivamente il vincolo di origine dei beni strumentali nuovi oggetto di iperammortamento, originariamente previsto all’articolo 1, comma 427 della L. n. 199/2025.

Il vincolo imponeva a tutti i beni agevolabili la produzione in “uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo” ed era apparso, sin dall’origine, un aspetto controverso del nuovo incentivo.

Dettato da esigenze di politica industriale finalizzate al rafforzamento della competitività dei produttori europei rispetto alla concorrenza dei produttori asiatici, il requisito territoriale era apparso di difficile applicazione operativa, specie nel caso di impianti complessi e software; avrebbe, inoltre, penalizzato intere categorie e relative filiere di beni tipicamente prodotti extra Ue e soprattutto risultava incompatibile con il diritto internazionale, poiché violava i trattati sul commercio globale e i principi di non discriminazione.

La rimozione del vincolo “made in Ue/See” ha generato indubbi benefici per le imprese italiane investitrici, per fornitori e produttori di qualunque nazionalità e in ambito macroeconomico ha evitato ritorsioni, dazi e contromisure commerciali da parte dei produttori extra Ue. Tuttavia, la sua...

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TAG Beni Strumentali 4.0Decreto Fiscale 2026Iperammortamento 2026


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