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Focus

Informativa settimanale – Settimana n. 41/2026

di Stefano Rossetti | · 8 min di lettura

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Informativa Settimanale

Settimana 41/2026 – Rassegna delle principali novità normative, di prassi e giurisprudenziali.

INDICE

NORMATIVA

Proroga le agevolazioni fiscali previste dalla Zfu – L. n. 174/2026 (G.U. 6 ottobre 2026)

L’articolo 19 estende agli anni d’imposta 2027 e 2028 l’applicazione dei benefici previsti dall’articolo 46 del D.L. n. 50/2017 per i comuni del cosiddetto “primo cratere” del sisma del Centro Italia (Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto), nel limite di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno dei due anni. Si tratta delle agevolazioni connesse alle Zone franche urbane, che prevedono benefici fiscali e contributivi per le imprese localizzate nei territori colpiti dal terremoto. L’articolo 21 dispone, invece, l’esenzione dall’imposta per l’accatastamento di nuovi fabbricati con riferimento alle strutture emergenziali realizzate dopo il sisma del Centro Italia e successivamente trasferite ai comuni.

PRASSI

Concordato Preventivo Biennale – Circolare n. 8/E/2026

  • L’Agenzia delle Entrate illustra tutti gli aspetti fondamentali dell’istituto, introdotto dal decreto CPB al fine di favorire l’adempimento spontaneo agli obblighi dichiarativi: dai requisiti per l’accesso, alle modalità di adesione, passando per cause di esclusione e decadenza, effetti e modalità di determinazione degli acconti.

Gli unici elementi di novità relativi alla disciplina del CPB trattati nella circolare riguardano le disposizioni di più recente approvazione con il decreto Omnibus.

Imponibilità nel territorio dello Stato di emolumenti pensionistici derivanti dalla prestazione di lavoro svolta nel settore privato, percepiti da soggetto non residente, ai sensi dell’articolo 18, par. 2, della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie – Risposta ad istanza di interpello n. 179/E/2026

Secondo l’Agenzia delle Entrate se il contribuente, fiscalmente residente in Cina, è beneficiario di una pensione erogata dall’Inps, la potestà impositiva esclusiva spetta allo Stato della fonte, cioè all’Italia, poiché assume rilievo decisivo l’inquadramento del trattamento nell’ambito della previdenza pubblica.

Cessione infragruppo, ex articolo 43–ter del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’eccedenza di IRM (Imposta Riserve matematiche), di cui all’articolo 1, comma 2, del d.l. n. 209 del 2002, maturata da società residenti in altri Stati membri dell’Unione europea – Risposta ad istanza di interpello n. 180/E/2026

Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate è possibile la cessione infragruppo, ex articolo 43–ter del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’eccedenza di IRM (Imposta Riserve matematiche), di cui all’articolo 1, comma 2, del d.l. n. 209 del 2002, maturata da società residenti in altri Stati membri dell’Unione europea. Ciò in quanto, nel caso di specie, ciascuna delle tre entità (due società estere e una stabile organizzazione italiana) agisce come sostituto d’imposta in Italia, presenta il modello dichiarativo 770 con il proprio codice fiscale italiano e provvede al versamento dell’imposta sulle riserve matematiche. Conseguentemente, ciascuna entità è titolare di un proprio ”credito ulteriore” maturato in base all’attività svolta.

Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli “F24” e “F24 enti pubblici” (F24 EP), delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 – risoluzione n. 35/E/2026

L’Agenzia delle Entrate ha istituti nuovi codici tributo per consentire il pagamento, tramite modello F24 e F24 Enti Pubblici (F24 EP), delle somme richieste nelle comunicazioni di irregolarità emesse ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. I codici si dovranno utilizzare quando il contribuente non intende versare l’intero importo indicato nel modello F24 precompilato allegato alla comunicazione, ma vuole pagare solo una parte del debito.

Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che, nel periodo d’imposta 2023, hanno emesso fatture elettroniche e/o trasmesso corrispettivi telematici senza aver fatto concorrere, in tutto o in parte, tali operazioni alla determinazione del reddito d’impresa, indicato nei quadri RF/RG/LM della dichiarazione modello Redditi 2024 – Provvedimento n. 271072/2026:

L’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 271072/2026 ha individuato le modalità con cui comunicherà preventivamente ai contribuenti titolari di partita IVA eventuali anomalie riscontrate nel periodo d’imposta 2023. Le anomalie riguardano gli importi di fatture elettroniche emesse e/o corrispettivi telematici regolarmente trasmessi, ma non confluiti nel reddito d’impresa indicato nei quadri RF/RG/LM della dichiarazione modello Redditi 2024. Con tale Provvedimento sono state anche definite anche le procedure che consentono ai destinatari di fornire chiarimenti o di regolarizzare spontaneamente la propria posizione mediante ravvedimento operoso.

GIURISPRUDENZA

Estratto di ruolo – Mancata notifica della cartella – Ricorso (Corte Costituzionale, Sentenza n. 160/2026)

L’art. 12 co. 4-bis del DPR 602/73, nella versione post DLgs. 110/2024 è costituzionalmente legittimo nella parte in cui ammette il ricorso immediato contro la cartella di pagamento non notificata (dal momento in cui il contribuente ne ha effettiva conoscenza) se dal ruolo può derivargli un pregiudizio nell’ambito delle procedure previste dal DLgs. 14/2019, incluso il sovraindebitamento. Il ricorso può essere proposto immediatamente (senza quindi avviare la procedura di composizione della crisi “al buio”) facendo presente alla Corte tributaria di avere instaurato la fase stragiudiziale dinanzi all’OCC, allegando la condizione di sovraindebitamento e il pregiudizio che il debito tributario potrebbe comportare ai fini della conclusione della procedura. Oltre a ciò, sul piano sistematico il legislatore ha utilizzato formule molto ampie, quali il pregiudizio derivante dalla “perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione” e “in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati”.

Cessione di fabbricato in corso di costruzione ri-edificato dopo demolizione – Equiparabilità alla cessione di terreno – Esclusione (Corte di Cassazione, Sentenza n. 26277/2026)

  • Se, dopo aver demolito il fabbricato che insisteva sul suo terreno, un soggetto non imprenditore comincia a costruirne uno nuovo, più grande per sagoma e volumetria, e lo cede a terzi prima ancora di ultimarlo, non si configura una plusvalenza imponibile ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR, perché il terreno era già “edificato” in origine e questo esclude che possa essere equiparato ad un terreno edificabile. Infatti, come già chiarito da Cass. 5088/2019, l’art. 67 non conosce un tertium genus tra “edificato” e “non edificato”, sicché “la cessione di un edificio, anche ove le parti abbiano pattuito la demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria, non può essere riqualificata dall’Amministrazione finanziaria come cessione del terreno edificabile sottostante, neppure se l’edificio non assorbe integralmente la capacità edificatoria residua del lotto su cui insiste”.

Novità del DLgs. 148/2026 (c.d. DLgs. correttivo “Omnibus” della Riforma fiscale) – Applicabilità ai procedimenti in corso (Corte di Cassazione, Sentenza n. 26234/2026)

In base all’art. 23 del DLgs. 148/2026, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società di capitali ristrette opera, nel caso dei costi, solo laddove si tratti di costi inesistenti e non indeducibili per altre ragioni. Tale intervento normativo si pone in netta discontinuità rispetto all’assetto precedente e non ha applicazione retroattiva, non essendo la legge inquadrabile come di interpretazione autentica. Infatti, “Se la norma è innovativa nella selezione del fatto-base della presunzione, essa con tutta evidenza non può essere utilizzata come interpretazione autentica della disciplina preesistente”.

Bancarotta societaria – Operazioni dolose – Evasione delle imposte – Dolo generico (Corte di Cassazione, Sentenza n. 35207/2026)

Ai fini della bancarotta societaria realizzata attraverso “operazioni dolose” (art. 223 del RD 267/42, anche il protratto e sistematico omesso versamento di imposte e contributi previdenziali, costituisce comportamento rilevante come scelta imprenditoriale dolosa, capace di determinare uno stato di gravissima e irrevocabile esposizione debitoria della società, tale da comportare il fallimento della società. Per l’integrazione del reato è sempre necessario, che dal comportamento abusivo, infedele o illegittimo del titolare del potere sociale, si provi esser derivato un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l’impresa, da porre in relazione causale col fallimento e si dimostri, sotto il profilo soggettivo, che alla realizzazione di tali operazioni si accompagni la prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa. Ciò non vuole dire, tuttavia, che sia necessaria l’ideazione del significato economico-lesivo della condotta o che le operazioni dolose siano frutto di una scelta gestionale effettivamente e concretamente voluta con finalità di dissesto.

Certificato dei carichi fiscali pendenti – Momento del rilascio (Corte di Cassazione n. 26076/2026)

Il certificato dei carichi fiscali pendenti ha l’efficacia liberatoria prevista dall’art. 14 del DLgs. 472/97 se si riferisce alla data in cui ha effetto la cessione di azienda, a maggior ragione se ciò compare nelle pattuizioni contrattuali. Un certificato rilasciato prima della cessione, di conseguenza, non ha effetto liberatorio.

Accertamento di maggior valore dell’immobile compravenduto – Confronto con immobili simili – Motivazione dell’atto impositivo – Necessità di allegazione degli atti comparati (Corte di Cassazione, Sentenza n. 26058/2026)

Ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, l’avviso di accertamento riguardante atti che hanno ad oggetto beni immobili, adottato a seguito di comparazione con beni simili (art. 51 co. 3 del DPR 131/86), è sufficientemente motivato per relationem, ove contenga l’enunciazione dei criteri astratti in base ai quali è stato determinato il maggior valore imponibile e l’indicazione specifica dei beni oggetto di valutazione sintetico-comparativa”. Invece, è nullo l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate abbia rettificato il valore di un immobile oggetto di compravendita, facendo “riferimento ad altri atti non conosciuti, né ricevuti dal contribuente, né allegati o riprodotti nell’avviso stesso”. Applicando tali principi, la Corte conclude che nel caso di specie la motivazione fosse assolutamente carente proprio con riguardo alla individuazione degli atti comparativi, posto che l’Ufficio si era limitato a riportare, – “oltre alla generica menzione di “terreno industriale” – gli estremi identificativi di precedenti accertamenti d’ufficio” emessi nei confronti di soggetti terzi ignoti, le cui risultanza non erano liberamente accessibili e consultabili al momento della notificazione dell’atto impositivo.

Visto di conformità omesso oppure irregolare – Sistema post DL 50/2017 – Violazione meramente formale (Corte di Cassazione, Sentenza n. 26020/2026)

L’apposizione di un visto di conformità irregolare (in quanto il professionista, pur in possesso dei requisiti, non era ancora iscritto nel relativo elenco) così come la sua mancanza può rappresentare una violazione meramente formale non sanzionabile; quindi, non può essere disconosciuta la compensazione del credito. Ciò non muta nemmeno a seguito del DL 50/2017, che, modificando l’art. 10 del DL 78/2009, legittima il recupero del credito e l’irrogazione delle sanzioni, posto che “Quando il credito risulti esistente e spettante, e la violazione non abbia ostacolato l’attività di controllo, la mancanza o irregolarità del visto resta confinata sul piano formale, senza potersi tradurre nel recupero del credito come se questo fosse inesistente o non spettante”.

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