
Il presente contributo analizza la recente ordinanza n. 26966 del 7 ottobre 2025 della Corte di Cassazione che si inserisce in un consolidato filone giurisprudenziale, inaugurato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 2023, in materia di accertamenti finanziari. L’ordinanza in commento, nel cassare con rinvio una decisione di merito, ribadisce un principio fondamentale: a fronte di maggiori ricavi accertati in via presuntiva sulla base di prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente ha sempre il diritto di eccepire e ottenere il riconoscimento dei costi di produzione correlati, anche in via percentuale e presuntiva. Tale approccio, che supera un precedente e più rigido orientamento, mira a salvaguardare il principio di capacità contributiva, evitando la tassazione di una ricchezza inesistente.
Il caso
Una società esercente l’attività di commercializzazione di Gas di Petrolio Liquefatto (GPL) veniva raggiunta da un avviso di accertamento con cui l’Ufficio, sulla base delle risultanze di indagini finanziarie, riprendeva a tassazione maggiori ricavi ai fini IRES, IRAP e IVA. L’accertamento si fondava sulla presunzione legale di cui agli articoli 32 del D.P.R. n. 600/1973 e 51 del D.P.R. n. 633/1972, applicata alle movimentazioni ingiustificate rilevate sui conti correnti della società e del suo amministratore di fatto.
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