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Accertamenti finanziari e deducibilità dei costi presunti

Il presente contributo analizza la recente ordinanza n. 26966 del 7 ottobre 2025 della Corte di Cassazione che si inserisce in un consolidato filone giurisprudenziale, inaugurato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 2023, in materia di accertamenti finanziari. L’ordinanza in commento, nel cassare con rinvio una decisione di merito, ribadisce un principio fondamentale: a fronte di maggiori ricavi accertati in via presuntiva sulla base di prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente ha sempre il diritto di eccepire e ottenere il riconoscimento dei costi di produzione correlati, anche in via percentuale e presuntiva. Tale approccio, che supera un precedente e più rigido orientamento, mira a salvaguardare il principio di capacità contributiva, evitando la tassazione di una ricchezza inesistente.

Il caso

Una società esercente l’attività di commercializzazione di Gas di Petrolio Liquefatto (GPL) veniva raggiunta da un avviso di accertamento con cui l’Ufficio, sulla base delle risultanze di indagini finanziarie, riprendeva a tassazione maggiori ricavi ai fini IRES, IRAP e IVA. L’accertamento si fondava sulla presunzione legale di cui agli articoli 32 del D.P.R. n. 600/1973 e 51 del D.P.R. n. 633/1972, applicata alle movimentazioni ingiustificate rilevate sui conti correnti della società e del suo amministratore di fatto.

La Commissione Tributaria Regionale, confermando la decisione di primo grado, rigettava le doglianze della società. In particolare, i giudici di secondo grado ritenevano che, a fronte di una contabilità giudicata inattendibile, la contribuente non avesse fornito una giustificazione analitica e “punto per punto” delle movimentazioni bancarie. Soprattutto, la CTR negava il riconoscimento dei costi di produzione afferenti ai maggiori ricavi presunti, affermando che non fosse sufficiente una “generica allegazione” circa i costi medi del settore, pur essendo plausibile che il prezzo del GPL fosse legato a parametri di mercato noti. Era invece necessaria, secondo i giudici d’appello, la prova concreta che tali costi fossero stati effettivamente sostenuti nell’esercizio di riferimento.

La società proponeva quindi ricorso per cassazione, lamentando, tra l’altro, la violazione delle norme sulla presunzione legale e l’omesso esame di fatti decisivi, quali la documentazione prodotta a dimostrazione dell’abnormità della percentuale di ricarico risultante dall’accertamento (42%) rispetto a quella reale di mercato (10-12%), e il mancato riconoscimento dei costi di acquisto del prodotto, il cui prezzo è stabilito ex lege.

Conclusioni

La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, accoglie parzialmente il ricorso della società, offrendo una chiara sintesi dei principi che governano la materia degli accertamenti finanziari e, in particolare, la questione della deducibilità dei costi a fronte di ricavi presunti. La decisione si articola su due distinti binari, corrispondenti alla duplice natura della presunzione legale.

La prova contraria sui ricavi: il rigore dell’onere analitico

In primo luogo, la Corte rigetta la parte del motivo relativa alla presunzione dei ricavi. Viene ribadito il consolidato orientamento secondo cui la presunzione legale prevista dagli articoli 32 del D.P.R. n. 600/1973 e 51 del D.P.R. n. 633/1972 esonera l’Amministrazione Finanziaria dalla necessità di fornire ulteriori elementi probatori, ponendo a carico del contribuente un onere di prova contraria particolarmente rigoroso.

Tale prova non può essere generica, ma deve consistere in una dimostrazione analitica, “punto per punto”, che ogni singola movimentazione contestata è estranea a operazioni imponibili (Corte di Cassazione, Sentenza n. 35258/2021).

Peraltro, aggiunge la Suprema Corte, la valutazione circa l’idoneità e la genericità della prova fornita dal contribuente costituisce un apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità se, come nel caso in esame, la CTR ha motivato il proprio convincimento sulla base della mancata giustificazione specifica di ciascuna operazione.

La deducibilità dei costi

Il cuore della pronuncia e l’elemento di maggiore interesse risiedono, tuttavia, nell’accoglimento del motivo relativo al mancato riconoscimento dei costi. La Corte di Cassazione, ponendosi in linea con un orientamento ormai consolidato, censura la decisione della CTR per non essersi attenuta ai principi scaturiti dalla fondamentale sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 2023.

La Consulta, con tale pronuncia, ha fornito un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600/1973. Il Giudice delle leggi ha evidenziato come la presunzione che equipara i prelevamenti ingiustificati a ricavi sia, in realtà, una presunzione “duplice (o di secondo grado)”: si presume che i prelievi siano serviti a sostenere costi “occulti”, i quali, a loro volta, hanno generato ricavi “occulti” di pari importo. Un sistema che consentisse al Fisco di tassare tali ricavi senza ammettere in deduzione i relativi costi, se non a fronte di una prova specifica e documentale (spesso impossibile da fornire proprio perché relativa a operazioni “occulte”), violerebbe i principi di ragionevolezza (articolo 3 della Costituzione) e di capacità contributiva (articolo 53 della Costituzione).

Sarebbe infatti irragionevole riservare un trattamento deteriore al contribuente con contabilità complessivamente attendibile (soggetto ad accertamento analitico-induttivo) rispetto a chi ha omesso del tutto la contabilità (soggetto ad accertamento induttivo “puro”), al quale la giurisprudenza ha da sempre riconosciuto la deduzione forfettaria dei costi.

Di conseguenza, la Corte Costituzionale ha stabilito che la norma è legittima solo se interpretata nel senso che: “a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi occulti, scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore possa sempre, anche in caso di accertamento analitico-induttivo, opporre la prova presuntiva contraria e in particolare possa eccepire la «incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati»”.

L’ordinanza in esame si allinea perfettamente a questo percorso ermeneutico, superando definitivamente la precedente giurisprudenza che richiedeva al contribuente una prova documentale e specifica dei costi afferenti ai maggiori ricavi accertati presuntivamente. La Cassazione enuncia quindi il seguente, ormai consolidato, principio di diritto: “In tema di accertamenti bancari di cui all’art. 32 d.P.R. 602/1973, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi occulti, scaturenti da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può sempre, anche in caso di accertamento analitico-induttivo, eccepire la incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati” (Corte di Cassazione, Sentenza n. 6874/2023, Corte di Cassazione, Sentenza n. 10013/2025).

La sentenza impugnata viene pertanto cassata su questo punto, con rinvio al giudice di merito. Quest’ultimo avrà il compito di accertare l’ammontare dei costi da dedurre, quantificandoli in via presuntiva, anche facendo riferimento alle medie di settore elaborate dalla stessa Amministrazione Finanziaria (come gli studi di settore) o, se necessario, tramite una consulenza tecnica d’ufficio (CTU).

In conclusione, l’ordinanza commentata non rappresenta un’innovazione, ma la conferma autorevole di un principio di giustizia tributaria sostanziale. Essa consolida un sistema in cui la forza della presunzione legale a favore del Fisco viene bilanciata dal diritto del contribuente a veder tassata la propria effettiva capacità contributiva, riconoscendo che a ogni ricavo, anche se presunto, corrisponde fisiologicamente un costo per la sua produzione.

di Edoardo Ferragina

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