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L’art. 1 comma 106 della L. 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) prevede la riapertura delle norme agevolative per le seguenti operazioni: assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci;

trasformazione di società commerciale in società semplice; estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale.

Soci

Lo status di socio deve sussistere alla data del 30.09.2022.

Viene prevista

  • l’applicazione di un’imposta sostitutiva di imposte sui redditi e IRAP pari all’8% (10,5% in caso di società non operativa) e di un’imposizione ridotta sulle imposte di registro, ipotecaria e catastale;
  • la possibilità di determinare le plusvalenze assumendo, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale determinato a norma dell’articolo 52, comma 4, del DPR n. 131/86;
  • un’imposizione sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito dell’assegnazione pari al 13%.
  • Non viene previsto, alcun trattamento agevolato con riferimento all’IVA.

Il termine per il perfezionamento delle operazioni di assegnazione, cessione e trasformazione scade il 30 settembre 2023.

L’agevolazione può essere applicata alle società di persone (S.n.c. e S.a.s.) e alle società di capitali (S.r.l., S.p.a. e S.a.p.a.), alle società di armamento e alle società di fatto che hanno per oggetto l’esercizio di attività commerciali; possono accedere alla procedura agevolata anche le società in liquidazione. Sono escluse dall’ambito di applicazione, le società non residenti nel territorio dello stato (con stabile organizzazione) e gli enti non commerciali.

Beni Agevolabili

I beni agevolabili sono rappresentati dai beni immobili (terreni e fabbricati), fatta eccezione per quelli strumentali per destinazione; unica esclusione è rappresentata dagli immobili strumentali per destinazione, ovvero gli immobili utilizzati dalla società nell’esercizio della propria impresa.

L’assegnazione o la cessione agevolata possono, quindi, riguardare:

  • Gli immobili patrimoniali di cui all’articolo 90 del TUIR;
  • Gli immobili merce, alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
  • Gli immobili strumentali per natura (iscritti nelle categorie catastali B, C, D, E ed A/10 e non utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività d’impresa).
  • I beni mobili iscritti nei pubblici registri non utilizzati quali beni strumentali nell’attività propria dell’impresa –

Per gli immobili, su richiesta delle società le plusvalenze possono essere determinate assumendo, il valore normale o il valore catastale determinato a norma dell’articolo 52, comma 4, del DPR n. 131/86.

Assegnazione Beni

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso di “assegnazione” il valore del bene assunto ai fini fiscali dal socio assegnatario è lo stesso adottato dalla società per il calcolo dell’imposta sostitutiva sulla plusvalenza: ciò significa che se la società ha calcolato l’imposta sostitutiva sulla plusvalenza assumendo il valore normale del bene ex art.9 TUIR, lo stesso deve essere assunto dal socio; se la società ha calcolato la plusvalenza sul valore catastale, lo stesso deve essere assunto in capo al socio assegnatario come costo fiscale.

La vendita realizzata dal socio assegnatario dell’immobile, prima dei cinque anni dall’assegnazione, determina una plusvalenza imponibile; diversamente l’operazione di trasformazione in società semplice non determina plusvalenze imponibili nel caso di vendita prima dei cinque anni.

 

Dott.ssa Elena Mancini 

TAG assegnazione benibenisoci

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