L’art. 15, comma 1, lett. i – quinquies) TUIR (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), dispone in materia di detrazioni in presenza di spese sostenute per attività sportive praticate dai ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni.
La detrazione è fruibile nella misura del 19% per un massimo di € 210,00 per ciascun figlio a carico.
Nozioni generali
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. i – quinquies) TUIR (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), sono detraibili dall’imposta lorda nella misura del 19%:
“Le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e le attività sportive”.
Pertanto, in base a quanto innanzi indicato, la detrazione delle spese per attività sportiva praticata dai ragazzi è riconosciuta nella misura del 19% per un massimo di spesa pari ad € 210,00 per ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni.
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