Dall’ 1.07.2023 è in vigore il D.lgs. 36/2021 contenente la nuova disciplina del lavoro sportivo.
Non vi è dubbio che verranno approvati diversi decreti attuativi ed eventualmente correttivi, ciò posto di seguito verranno esposti in ordine crescente gli articoli più rilevanti in tema di lavoro sportivo nell’area dilettantismo.
Definizioni e tipologie di lavoratori sportivi
Il primo articolo che andiamo ad esaminare è l’art. 25 del D.lgs. 36/2021. È lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo. È lavoratore sportivo anche ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Pertanto l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di rapporto di lavoro subordinato, rapporto di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa.
È prevista la possibilità per i lavoratori delle Amministrazioni pubbliche di prestare la propria attività nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari. L’attività dei lavoratori dipendenti di cui al presente comma può essere retribuita dai beneficiari solo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
L’ art. 28 delinea una presunzione relativa, ovvero il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
- la durata delle prestazioni non supera le 18 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
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