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Dall’ 1.07.2023 è in vigore il D.lgs. 36/2021 contenente la nuova disciplina del lavoro sportivo.

Non vi è dubbio che verranno approvati diversi decreti attuativi ed eventualmente correttivi, ciò posto di seguito verranno esposti in ordine crescente gli articoli più rilevanti in tema di lavoro sportivo nell’area dilettantismo.

Definizioni e tipologie di lavoratori sportivi

Il primo articolo che andiamo ad esaminare è l’art. 25 del D.lgs. 36/2021.  È lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo. È lavoratore sportivo anche ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Pertanto l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di rapporto di lavoro subordinato, rapporto di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa.

È prevista la possibilità per i lavoratori delle Amministrazioni pubbliche di prestare la propria attività nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi   di   servizio, previa   comunicazione all’amministrazione di appartenenza. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive   dei   volontari. L’attività dei lavoratori dipendenti di cui al presente comma può essere retribuita dai beneficiari solo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.

L’ art. 28 delinea una presunzione relativa, ovvero il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

  • la durata delle prestazioni non supera le 18 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
  • le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico sportivo, in osservanza dei regolamenti delle FSN, DSA e EPS.

Tra i vari obblighi da rispettare, le asd e ssd devono comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo. La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, alle comunicazioni al centro per l’impiego deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a Inps e Inail in tempo reale.  Il mancato  adempimento  delle

comunicazioni comportano le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l’impiego. All’irrogazione delle sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all’ufficio territoriale

dell’ispettorato del lavoro.  Non sono soggetti a obblighi   di comunicazione i compensi non   imponibili   a   fini   fiscali   e previdenziali (i.e. sotto i 5.000). Per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste dal presente decreto, l’obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, è adempiuto in via telematica all’interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di euro 15.000,00, non  vi  è  obbligo  di  emissione  del relativo prospetto paga.

Nell’ art. 29 troviamo le prestazioni di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva. • Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi.

L’ art. 30 definisce i contratti di apprendistato. Per le società sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante, il limite minimo di età è fissato a 15 anni, fermo il limite massimo dei 23 anni.

Ambito previdenziale

L’ art. 35 stabilisce che lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall’INPS.

Nell’area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS.

  • L’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota con­tributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui.
  • Fino al 31.12.2027 la contribuzione alla Gestione Separata è dovu­ta nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo. L’imponibile pensio­nistico è ridotto in misura equivalente.

Le aliquote sono le seguenti:

  • Assicurati presso al­tre forme obbliga­torie Aliquota del 24%
  • Non assicurati pres­so altre forme obbli­gatorie Aliquota del 25%

Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, l’adempimento della comunicazione mensile all’Istitu­to nazionale della previdenza sociale dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi è assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle attività sportive dilettanti­stiche.

Ambito fiscale

Secondo quanto stabilito dall’ art. 36, c. 6 i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l’ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.

All’atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione atte-stante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare.

Per quanto concerne i premi erogati, agli stessi si applica una ritenuta alla fonte del 20% con possibilità di rivalsa.

Lavoratori non sportivi

Infine individuiamo l’art. 37  che tipizza l’attività di carattere amministrativo gestionale resa in favore di asd e ssd, di fsn, di DSA ed EPS. Ai rapporti di collaborazione si applica la disciplina dell’obbligo assicurativo Inail. I collaboratori hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione Separata Inps, secondo la relativa disciplina previdenziale. Ai fini previdenziali e fiscali si applicano le stesse regole adottate per i lavoratori sportivi.

 

Dott. Fabio Vincitorio

TAG contratti lavoro sportivolavoro sportivo

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